Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28547 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/12/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 15/12/2020), n.28547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5980/2013 proposto da:

LI.TU.AN. S.R.L. CON SOCIO UNICO, già P.M.I. CONSULTING S.R.L., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, viale Angelico n. 78, presso lo studio

dell’Avv. Antonio Ielo che la rappresenta e difende giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso

cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8/21/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA-SEZIONE STACCATA DI CALTANISSETTA,

depositata il 13 gennaio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 dicembre 2019 dal Cons. ROBERTO MUCCI.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR della Sicilia-Sezione staccata di Caltanissetta ha rigettato il gravame interposto da LI.TU.AN. s.r.l. (già P.M.I. Consulting s.r.l. incorporata da LI.TU.AN.) avverso la sentenza della CTP di Caltanissetta di rigetto del ricorso della società incorporata (esercente l’attività di consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione finanziaria) contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale erano stati determinati maggiori ricavi a Fini IRES e IRAP e maggior imponibile IVA per l’anno d’imposta 2004 in applicazione degli studi di settore, previo controllo automatizzato, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, della L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10 e del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies, conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427;

2. la CTR ha ritenuto in sintesi che: a) l’ufficio ha fatto legittimo ricorso agli studi di settore al fine di verificare l’anomalo scostamento dei ricavi, instaurando un adeguato e documentato contraddittorio ripreso nell’avviso di accertamento; b) l’ufficio ha altresì tenuto conto delle deduzioni della contribuente, tanto da aver ridotto la pretesa tributaria; c) gli ulteriori rilievi mossi dalla contribuente non sono suscettibili di scalfire la ricostruzione operata dall’ufficio;

3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione LI.TU.AN. affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

4. con il primo motivo LI.TU.AN. denuncia vizio motivazionale: posta l’infondatezza dell’affermata inattendibilità dei dati contabili sul valore dei beni strumentali e sulle spese sostenute per lavoro dipendente e acquisto di servizi – inattendibilità mai contestata dall’ufficio e dalla CTP – l’ufficio avrebbe instaurato un contraddittorio meramente formale e la CTR, con inidonea motivazione, non avrebbe tenuto in alcun conto le argomentazione della società a confutazione dei ricavi rideterminati dall’ufficio alla stregua degli studi di settore;

5. con il secondo motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, della L. n. 146 del 1998, art. 10 e del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, conv. in L. n. 427 del 1993: gli studi di settore utilizzati non sarebbero sufficientemente supportati da elementi logico-presuntivi gravi, precisi e concordanti, riferiti all’attività concretamente posta in essere dalla contribuente;

6. i motivi, da esaminarsi congiuntamente poichè all’evidenza connessi, sono fondati;

6.1. deve premettersi, in particolare, che il primo mezzo dev’essere apprezzato alla luce del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

6.2. orbene, è orientamento consolidato in materia (per tutte, Sez. U, 18 dicembre 2009, n. 26635) quello secondo cui la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sè considerati meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività -, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con i contribuente; in tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza imitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente; l’esito de contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto ‘applicabilità degli standard al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, ai riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase dei procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso i: ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito a contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte; in tal caso; però egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standard, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito (si v. anche, tra le tante, Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27617; Sez. 5, 20 settembre 2017, n. 21754; Sez. 5, 12 aprile 2017, n. 948’,; Sez. 5, 6 agosto 2014, n. 17646; Sez. 5, 15 maggio 2013, n. 11633);

6.3. è noto che il metodo di accertamento in questione ha superato il vaglio della giurisprudenza unionale, la quale ha stabilito che la direttiva 2006/112/CE dei Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’IVA, nonchè i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che consenta all’amministrazione finanziaria, a fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati sulla base di studi di settore, di ricorrere ad un metodo induttivo, basato sugli studi di settore stessi, al fine o, accertare il volume d’affari realizzato dal contribuente e procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale con imposizione di una maggiorazione dell’IVA, a condizione che tale normativa e la sua applicazione permettano al contribuente stesso, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità nonchè del diritto di difesa, di contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e di esercitare il proprio diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi delle disposizioni contenute nei titolo X della direttiva 2006/112, circostanza che spetta ai giudice del rinvio verificare (CGUS, 21 novembre 2018, causa C648/16, Fontana; ne fanno appiicazione, da ultimo, Sez. 5, 29 marzo 2019, n. 8854; Sez. 5, 22,-nag ic 2019, n. 13769 e Sez. 5, 18 settembre 2019, n. 23252);

6.4. pacifico l’avvenuto contraddittorio endoprocedimentale e poste le riferite coordinare giurisprudenziali, la motivazione offerta dalla sentenza impugnata si palesa affatto insufficiente: lungi dall’esibire profili di inammissibilità per rivalutazione dei fatti, il ricorso coglie nel segno laddove evidenzia come la CTR mostri di non aver rettamente inteso principi suesposti, che pure espressamente richiama; invero, la CTR rimane appagata dal mero riscontro dell'”anomalo discostamento dei ricavi” e dell’instaurazione del contraddittorio “adeguato e concreto e documentato” (p. 4 della sentenza), senza tuttavia altrimenti circostanziare quell'”anomalia”, nè esporre le ragioni della ritenuta “adeguatezza” del contraddittorio e soprattutto – omettendo del tutto di valutare i plurimi elementi (definiti senz’altro “labiali argomentazioni” addotti dalla contribuente (tra i quali, in particolare, quelli indicati alle pp. 17-18 del ricorso) a sostegno della correttezza dei reddito dichiarato, limitandosi ad affermarne l’irrilevanza e così violando il parametro normativa del giudizio.

7. In conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata dev’essere cessata con rinvia alla CTR della Sicilia-Sezione staccata di Caltanissetta che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame in applicazione dei surriferiti principi e provvederà anche sulle spese del giudizio o cassazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa LA sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia-Sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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