Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28547 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 06/11/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 06/11/2019), n.28547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15669-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to ope legis in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che lo rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

A.S.E.C. S.P.A. (già AZIENDA SERVIZI ENERGETICI CATANIA), in persona

del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. MASSIMO DONATI, unitamente

al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 922/6/17 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZ. STACCATA di CATANIA, depositata il

15/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2019 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dott.ssa ZENO

IMMACOLATA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. ANNA COLLABOLLETTA, per la parte ricorrente e l’Avv.

FRANCESCO DONATI, per delega dell’Avv. MASSIMO DONATI, per la parte

controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La A.S.E.C. propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Catania, avverso il silenzio-rifiuto serbato dall’AGENZIA DELLE DOGANE rispetto all’istanza formulata da essa contribuente e volta al rimborso della maggiore accisa sul gas metano corrisposta dal mese di dicembre del 1996 a quello di gennaio del 1999.

2. Tale ricorso fu rigettato dalla C.T.P. con sentenza n. 11/2007, impugnata dalla A.S.E.C. innanzi alla C.T.R. della Sicilia, sez. staccata di Catania che, con sentenza 278/3/11, confermi la decisione di prime cure, osservando come la contribuente non avesse fornito alcuna prova contraria a fronte della specifica considerazione dei primi giudicanti in ordine alla avvenuta traslazione, “a valle”, dell’imposta in questione.

3. Avverso tale decisione la società contribuente propose ricorso per cassazione il quale fu accolto da questa Corte con sentenza depositata l’1.10.2015, n. 19620, con rinvio alla medesima C.T.R., in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia sulla base dei seguenti principi: “a) in caso di richiesta di rimborso di una accisa armonizzata, la mancata traslazione del tributo stesso non è elemento del fatto costitutivo del diritto al rimborso, essendo, invece, l’avvenuta traslazione un fatto impeditivo di detto diritto, con conseguente onere a carico dell’amministrazione finanziaria di provare tale fatto impeditivo; b) nella medesima ipotesi, l’amministrazione finanziaria, per escludere il diritto al rimborso, ha anche l’onere di dimostrare l’esistenza di un effettivo arricchimento che l’operatore conseguirebbe per effetto del rimborso; c) sempre nella medesima ipotesi, la prova del fatto impeditivo costituito della traslazione dell’imposta può essere fornita dall’amministrazione finanziaria, quantomeno in relazione, come nella specie, a fattispecie anteriori al 3 marzo 2007 (data di entrata in vigore della L. n. 13 del 2007, modificativa della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2, u.p., del la cui interpretazione qui non si affronta), anche attraverso presunzioni aventi i requisiti richiesti dall’art. 2729 c.c.”.

4. Riassunto il giudizio innanzi alla C.T.R. della Sicilia, sez. staccata di Catania, quest’ultima, con sentenza n. 922/6/17, del 15.3.2017, in accoglimento dell’appello originariamente proposto dalla A.S.E.C., riformò la sentenza di primo grado e, per l’effetto, accertò la fondatezza dell’istanza di rimborso presentata dalla contribuente; in particolare – per quanto in questa sede rileva – la C.T.R. dichiarò (a) l’inammissibilità della produzione documentale operata, in sede di rinvio, dall’AGENZIA e, conseguentemente, in virtù della non delibabilità di tali documenti, (b) non provati l’avvenuta traslazione dell’imposta sui consumatori nè, tantomeno, l’indebito arricchimento della contribuente.

5. Avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE DOGANE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita, con controricorso, l’A.S.E.C..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 63,61 e 58 per avere la C.T.R. ritenuto inammissibile la produzione documentale operata in sede di rinvio, nonostante il relativo deposito fosse avvenuto tempestivamente (in data 22.7.2016) rispetto all’udienza di trattazione (13.9.2016).

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Invero, va anzitutto osservato come parte ricorrente non abbia provveduto alla specifica indicazione e trascrizione dei documenti non ammessi dalla C.T.R. ed il cui contenuto dimostrerebbe – si opina – tanto l’avvenuta traslazione dell’imposta in questione sui consumatori, quanto l’indebito arricchimento che ne sarebbe derivato a favore della società contribuente: donde l’inammissibilità del mezzo di gravame per difetto di specificità, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, essendo preclusa al Collegio la valutazione – preliminare rispetto a quella di fondatezza, nel merito, della censura – circa la stessa astratta decisività di tale documentazione.

2.2. A quanto precede aggiungasi che rappresenta in ogni caso principio consolidato quello per cui nel giudizio di appello tributario, riassunto – come nella specie – a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, è – come correttamente ritenuto dalla C.T.R. – inammissibile la produzione di nuovi documenti, fatta eccezione per quelli che non si siano potuti depositare in precedenza per causa di forza maggiore (e di tale circostanza, invero, non risulta esser stata fornita prova nel secondo grado di giudizio riassunto, come nel presente giudizio di legittimità), stante la natura di “giudizio chiuso” riconosciuta al grado di rinvio (Cass., Sez. 6-5, 29.9.2014, n. 20535, Rv. 632660-01). 2.2.1. In caso di cassazione con rinvio, infatti, il giudice innanzi al quale il processo è riassunto deve giudicare, sulla base della sentenza di cassazione, allo stato degli atti formatosi nella fase ascendente del processo e, tanto, quand’anche l’annullamento della decisione dipenda – come nella specie – dall’erronea allocazione dell’onere probatorio, giacchè “la riassunzione della causa – a seguito di cassazione con rinvio della sentenza – dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonchè conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione” (cfr., ex multis, Cass., 21.2.2007, n. 4096; Cass., 13.7.2006, n. 15952; Cass., 22.5.2006, n. 11939), “tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi” (cfr. Cass., 21.4.2006, n. 9395): tra queste, per l’appunto, quella di produrre nuove prove del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 58 e, in particolare, ai fini che in questa sede rilevano, quella concernente la produzione di nuovi documenti, ai sensi del medesimo art. 58, comma 2 (cfr. anche, da ultimo, Cass., Sez. 6-5, 18.10.2018, n. 26108, Rv. 651434-01 ed ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali).

3. Consegue a quanto precede l’assorbimento del secondo (con cui parte ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2425 c.c., in combinato disposto con la L. n. 428 del 1990, art. 29 e del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 26) e del terzo motivo di ricorso (con cui l’AGENZIA si duole, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, della violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonchè della L. n. 428 del 1990, art. 29 e del principio della vicinanza della prova), entrambi fondati sull’esame della documentazione correttamente – per quanto esposto – non ammessa dalla C.T.R..

4. In conclusione, il ricorso va rigettato, dovendosi affermare il seguente principio di diritto: “nell’ambito del processo tributario, la riassunzione della causa dinanzi al giudice di merito, a seguito della cassazione con rinvio conseguente all’erronea allocazione dell’onere probatorio, instaura un processo chiuso nel quale, dovendosi tener conto delle preclusioni e decadenze già verificatesi, è preclusa alle parti ogni possibilità di produrre nuove prove e, segnatamente, nuovi documenti, dovendo il giudice delibare allo stato degli atti formatosi nella fase ascendente del processo, salvo che tale produzione non sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dal mutamento del thema decidendum o probandum ad opera della stessa sentenza di annullamento della Corte di cassazione ovvero, ancora, dall’impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore”.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna l’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore p.t. al pagamento, in favore della A.S.E.C. S.P.A. (già AZIENDA SERVIZI ENERGETICI CATANIA), in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 7.000,00 (settemila/00), oltre 15% su tale compenso, per rimborso forfetario spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 9 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 6 novembre 2019

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