Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28546 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente e controricorrente –

contro

T.G., elett.te dom.to in Roma, alla via Alessandro

Farnese n. 7, presso lo studio degli avv.ti Berliri Claudio e

Cogliati Dezza Alessandro, dai quali è rapp.to e difeso, giusta

procura in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 157/2007/1 depositata il 23/5/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 29/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. Sepe Ennio Attilio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da T.G. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Roma n. 389/62/2005 che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso delle trattenute irpef operate sulla liquidazione della partecipazione al fondo integrativo Fondoenel. La CTR riteneva applicabile la ritenuta del 12,50% – di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 – sulla parte della somma relativa al rendimento, e l’aliquota media per la tassazione del TFR sull’importo dei contributi versati dal datore di lavoro e del lavoratore eccedenti il 4% della retribuzione annua.

Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Resiste con controricorso la T. che ha proposto anche ricorso incidentale con unico motivo. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 29/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale e quello incidentale. Nel merito, con primo motivo (con cui deduce: falsa applicazione del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5 (convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30) e del D.P.R. 22 dicembre 1986, art. 42, comma 4 – secondo la numerazione del Testo unico applicabile ratione temporis: oggi art. 45 – e della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, lett. a) – secondo la numerazione del testo unico applicabile ratione temporis: oggi art. 17 – e del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, art. 1 e artt. 33 e ss. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente principale assume la erroneità della motivazione laddove la CTR “sembra affermare” l’applicabilità dell’aliquota del 12,50% a tutte le prestazioni in forma capitale erogate agli iscritti a forme di previdenza complementare anteriormente al D.Lgs. n. 124 del 1993 e non già alle sole prestazioni erogate in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione.

La censura è inammissibile per carenza di interesse. La stessa prospettazione della ricorrente – laddove afferma che la pronuncia “sembra affermare” l’applicabilità dell’aliquota del 12,50% a tutte le prestazioni in forma capitale erogate agli iscritti a forme di previdenza complementare anteriormente al D.Lgs. n. 124 del 1993 e non già alle sole prestazioni erogate in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione – porta ad escludere la sussistenza di un’utilità concreta che possa derivare alla parte dall’eventuale accoglimento del motivo di impugnazione, non potendo tale utilità esaurirsi in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata (v. Sez. 2, Sentenza n. 15353 del 25/06/2010) Con secondo motivo (con cui deduce: violazione dell’art. 1991 c.c. e del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, art. 1 e artt. 33 e ss. e conseguentemente: falsa applicazione e del D.P.R. 22 dicembre 1986, art. 42, comma 4 – secondo la numerazione del Testo unico applicabile ratione temporis: oggi art. 45 – e della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, lett. a) – secondo la numerazione del testo unico applicabile ratione temporis: oggi art. 17 – falsa applicazione del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5 – convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la ricorrente principale assume che la prestazione di capitale erogata dall’Enel, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, sarebbe soggetta a tassazione separata.

La censura è fondata per quanto di ragione alla luce della decisione delle SS.UU. 22/6/2011 n. 13642, secondo cui: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 del TU1R solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente al l’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento tale intendendosi il “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 del TUIR. Quanto sopra ha effetto assorbente sul terzo e quarto motivo di ricorso principale, nonchè sul ricorso incidentale.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti il terzo ed il quarto, nonchè il ricorso incidentale e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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