Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28546 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28546 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 29288-2010 proposto da:
CAPECCHI AMBERTO C.F. CPCMRT46A19D969X, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo
studio dell’avvocato BUZZI ALBERTO, rappresentato e
difeso dall’avvocato

SCANCARELLO ANGELO,

giusta

delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

2792

PRINCESS CRUISES Inc.;
– intimato –

Nonché da:

Data pubblicazione: 20/12/2013

PRINCESS CRUISES Lines Ltd. Società armatrice di
diritto Bermudese, in persona dell’agente
raccomandatario e pertanto rappresentante ex lege
Navitrans NV e per esso del legale rappresentante
Elio Autiero, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERARDO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PUGLIESE PAOLO, giusta delega in atti;
– controrícorrente e ricorrente incidentale contro

CAPECCHI AMBERTO C.F. CPCMRT46A19D969X;
– intimato –

avverso la sentenza n. 265/2010 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 19/05/2010 R.G.N. 691/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato ANDREONI AMOS per delega VESCI
GERARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per i
rigetto del ricorso principale e di quello
incidentale condizionato.

DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato VESCI

Udienza 3.10.2013, causa n. 13
n. 29288/10

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Amberto Capecchi conveniva in giudizio la Princess Cruises per vedere risarciti i
danni derivati da un sinistro intervenuto il 28.10.1998 mentre, per conto della Princess
Cruises di cui era dipendente quale ufficiale di marina, stava ispezionando la nave Sea
Princess, allora in costruzione presso il cantiere di proprietà Fincantieri in Monfalcone.
Per il ricorrente il sinistro si era verificato per la rimozione ad opera del personale
Finantieri o di subappaltatori di questa di un pannello del piano di calpestio di un ponte
della nave, causando così la caduta del Capecchi. La Fincantieri chiedeva di chiamare
in garanzia i propri assicuratori e la Princess Cruise chiedeva il regresso nei confronti
della Finantieri, chiamate in giudizio che venivano autorizzate. Il Tribunale di Genova
riteneva che la causa del Capecchi contro Finantieri dovesse essere trattata dal
Giudice civile di Trieste, quella contro Princess Cruise dal Tribunale del lavoro di
Genova e la domanda risarcitoria (in una prospettiva aquilana) veniva rimessa al
Giudice civile di Genova. Il Tribunale del lavoro di Genova, dopo la separazione dei
giudizi,i con sentenza del 28.7.2008 riconosceva la somma di euro 12.298, 97 a titolo
di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato al Capecchi dal
sinistro prima ricordato. La Corte di appello di Genova con sentenza del 24.3.2010
accoglieva l’appello della Princess e, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava le
domande proposte dal Capecchi.
La Corte territoriale osservava che non doveva sospendersi il procedimento per effetto
del regolamento di competenza in quanto tale regolamento riguardava altra causa e
cioè quella tra Princess e Fincantieri in ordine alla domanda di garanzia impropria
proposta dal Capecchi. Circa il merito osservava ancora che era emerso che l’incidente
si era verificato perché il Capecchi, mentre seguiva la via precariamente tracciata nella
struttura dai pannelli di metallo amovibili denominati ” paioli”, sulla via del ritorno non
aveva notato il vuoto creato dalla rimozione di un paiolo e quindi era caduto.
L’incidente si era verificato pertanto in un cantiere non organizzato dalla Princess, ma
dalla Fincantieri, azienda leader mondiale delle costruzioni navali. La scelta
dell’appaltatore non era quindi censurabile; il Capecchi era un dipendente esperto
come emergeva dal suo curriculum : pertanto non emergevano responsabilità ex art.
2087 c.c. anche in quanto la rimozione dei pannelli era stato un ” atto inopinato e
contingente compiuto da un dipendente Fincantieri ” ; non erano ipotizzabili, secondo
criteri di diligenza, controlli ulteriori atti ad impedire un atto del genere che la società
appellante non avrebbe posto in essere.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso principale il Capecchi con due
motivi ; resiste la Fincantieri con controricorso che ha proposto anche ricorso

R. G.

incidentale condizionato con un motivo. Le parti hanno depositato memorie difensiva
ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo appare infondato. La sentenza impugnata ha infatti analiticamente ricostruito
la dinamica dell’incidente sottolineando come lo stesso fosse awenuto in relazione ad
un “atto inopinato e contingente compiuto da un dipendente Fincantieri ” e cioè la
rimozione ( della quale non è emersa alcuna plausibile ragione) di un paiolo nel
camminamento usualmente percorso per fare il giro della nave in costruzione presso il
cantiere. Tale rimozione certamente non è attribuibile ad una iniziativa del personale
della Princess, ma del personale della Fincantieri, azienda leader mondiale in questo
campo. Si tratta in piena evidenza di un evento imprevedibile, non ipotizzabile in
nessun modo e che lo stesso lavoratore, esperto in questo campo., avrebbe potuto
evitare controllando meglio il percorso che stava effettuando. La motivazione appare
pertanto congrua e logicamente coerente, mentre le censure sono di merito e sono
dirette ad una” riqualificazione del fatto”, come tale inammissibile in questa sede.
Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione di norme di legge e
in particolare degli artt. 1176, 1218, 2087, 2055 e 2697 c.c. La responsabilità
antinfortunistica ha natura contrattuale e implica che il datore di lavoro adotti tutte le
misure necessarie ad evitare l’evento, compreso gli obblighi informativi. Non si trattava
di un evento imprevedibile ed inevitabile usando le dovute cautele.
Il secondo motivo appare infondato in quanto si finiscono con il sollevare questioni di
merito già risolte- come detto- con motivazione congrua e logicamente coerente dalla
sentenza impugnata. L’improvvisa rimozione di un paiolo dal percorso predisposto per
effettuare una visita della nave in costruzione è certamente evento non anticipabile e
prevedibile posto che non è stato mai accertata la ragione di tale rimozione e l’autore
del gesto che certamente non è stato compiuto da personale della società Princess. Le
doglianze, oltre che inammissibili perché relative al merito della controversia, sono
assolutamente generiche perché non si indicano neppure quali cautele siano state
omesse e in base a quali elementi, esercitando l’ordinaria diligenza, la società Princess
avrebbe potuto anticipare e quindi impedire un evento così anomalo ed eccezionale.
Con il motivo del ricorso incidentale condizionato si allega la nullità della sentenza
impugnata. La Corte di cassazione aveva annullato la sentenza parziale di primo
grado perché non emessa tra tutte le parti, in particolare nei confronti di Fincantieri.
Il ricorso incidentale va dichiarato assorbito essendo stato espressamente condizionato
, all’accoglimento di un motivo di quello principale.
Pertanto si devono riunire i proposti ricorsi, va rigettato il ricorso principale e dichiarato
assorbito quello incidentale. Le spese di lite- liquidate come al dispositivo della
sentenza- seguono la soccombenza.
2

Con il primo motivo del ricorso principale si allega l’ omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione della sentenza impugnata: non vi erano elementi per
ritenere che si trattasse di un atto imprevedibile ed erano possibili misure di
prevenzione e controllo preventive.

P.Q.M.

La Corte:
riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso
incidentale condizionato. Condanna parte ricorrente in via principale al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità che s liquidano in euro
100,00 per spese. Nonché in euro 3.000,00 per compensi, oltre

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3.10.2013

accessori.

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