Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28546 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25328-2019 proposto da:

STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO DI INGEGNERIA LO PRESTI, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, C.SO D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

PASQUALE MOSCA, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE

CUCCHIARA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. (OMISSIS)), in persona

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 546/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 30/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’1 1/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento;

la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello della parte contribuente in quanto il gravame della parte contribuente si è risolto nella mera riproposizione delle difese svolte nel primo grado di giudizio, senza contenere alcun riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, per cui omette di individuare i capi della stessa revocati in discussione e le ragioni di fatto e di diritto addotte per chiederne l’eliminazione;

avverso detta sentenza la parte contribuente proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso, mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con l’unico motivo d’impugnazione, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3 bis, convertito nella L. n. 134 del 2012 in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, l’appello della parte contribuente conteneva una esplicita critica alla motivazione della CTP;

ritenuta preliminarmente l’autosufficienza del ricorso in quanto riporta, per riassunto o attraverso gli stralci rilevanti, l’appello con il quale ha riproposto i motivi dedotti nel giudizio di primo grado contro l’avviso di accertamento;

considerato, nel merito, che, secondo questa Corte:

allorchè il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza ed esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, la sottoposizione al giudice d’appello delle medesime argomentazioni adempie pienamente l’onere di specificità dei motivi (Cass. n. 8185 del 2015; Cass. n. 14908 del 2014). In particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell’impugnazione e non già nuovi motivi, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 3064 del 12; Cass. n. 10137 del 2020);

la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza. (Cass. n. 264 del 2016; Cass. n. 10137 del 2020);

ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha attribuito rilevanza decisiva, ai fini della decisione circa l’inammissibilità dell’appello, alla circostanza dell’assenza nell’appello di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, senza considerare che, in virtù del carattere devolutivo pieno dell’appello, la riproposizione (peraltro non in maniera impersonale e pedissequa ma mediante la specifica messa in risalto dei punti di maggiore criticità dell’avviso di accertamento contestato) in appello delle stesse argomentazioni avanzate in primo grado e disattese dalla Commissione Tributaria Provinciale assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53;

ritenuto pertanto che, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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