Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28546 del 06/11/2019
Cassazione civile sez. trib., 06/11/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 06/11/2019), n.28546
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. ROMEO Maria Giovanna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorsa iscritto al n. R.G. 18671/2014 proposto da:
T.F.P., rappresentato e difeso dall’avvocato Walter
Tammetta pec waltertammettapuntopec.it.
– ricorrente –
contro
Equitalia Sud S.p.A.,
-intimata –
avverso la sentenza della CTR del Lazio, Sezione Staccata di Latina
n. 4108/39/14 depositata in data 19 giugno 2014,
udita la relazione svolta nella pubblica udienza in data 8 maggio
2019 dal Consigliere Dott. Romeo Maria Giovanna;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Giacalone Giovanni, che ha concluso chiedendo il
rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
T.F.P. proponeva ricorso alla CPT di Latina avverso l’iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia Gerit S.p.A. (poi Equitalia Sud S.p.A) lamentando l’omessa notifica della cartella di pagamento, atto presupposto dell’iscrizione.
La CTP accoglieva il ricorso facendo proprie le argomentazioni contenute in altra sentenza della stessa CTP riguardante l’omessa notifica della cartella di pagamento e disponeva la cancellazione dell’ipoteca.
Avverso detta decisione l’Agente della Riscossione proponeva appello alla CTR del Lazio che con la sentenza oggi impugnata accoglieva l’appello rilevando la legittimità della notifica della cartella di pagamento.
Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. Equitalia Sud. S.p.A. non ha esplicato difese.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77. Sostiene al riguardo che per poter assoggettare l’immobile a ipoteca è necessario non soltanto che il valore del credito sia superiore ad Euro 8.000 (circostanza non contestata) ma che anche il valore del bene ipotecato sia inferiore ad Euro 8.000.
Va preliminarmente rilevato che l’esame del fascicolo processuale evidenzia che manca la prova della ricezione, da parte dell’intimata Equitalia, della notifica del ricorso (notifica effettuata tramite il servizio postale) non essendo presente negli atti l’avviso di ricevimento prescritto a norma dell’art. 149 c.p.c..
In proposito va ricordato che secondo giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25552 del 27/10/2017) “la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo”.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2019.
Depositato in cancelleria il 6 novembre 2019