Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28545 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

M.A., elett.te dom.to in Roma, alla via Alessandro

Farnese n. 7, presso lo studio degli avv.ti Berliri Claudio e

Cogliati Dezza Alessandro, dai quali è rapp.to e difeso, giusta

procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 263/2007/34 depositata il 31/5/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 29/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. Sepe Ennio Attilio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da M.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Roma n. 222/48/2006 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso delle trattenute irpef operate sulla liquidazione della partecipazione al fondo integrativo Fondoenel.

La CTR riteneva applicabile sulle somme corrisposte la ritenuta del 12,50%. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 29/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Le parti hanno depositato memorie; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo (con cui deduce falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, art. 42, comma 4 – secondo la numerazione del Testo unico applicabile ratione temporis: oggi art. 45 – e della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, lett. a) – secondo la numerazione del testo unico applicabile ratione temporis: oggi art. 17 – falsa applicazione del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5 (convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30) e della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente assume la erroneità della motivazione laddove la CTR “sembra affermare” l’applicabilità dell’aliquota del 12,50% a tutte le prestazioni in forma capitale erogate agli iscritti a forme di previdenza complementare anteriormente al D.Lgs. n. 124 del 1993 e non già alle sole prestazioni erogate in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione.

La censura è inammissibile per carenza di interesse. La stessa prospettazione della ricorrente – laddove si afferma che la pronuncia ” sembra affermare” l’applicabilità dell’aliquota del 12,50% a tutte le prestazioni in forma capitale erogate agli iscritti a forme di previdenza complementare anteriormente al D.Lgs. n. 124 del 1993 e non già alle sole prestazioni erogate in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione – porta ad escludere la sussistenza di un’utilità concreta che possa derivare alla parte dall’eventuale accoglimento del motivo di impugnazione, non potendo tale utilità esaurirsi in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata (v. Sez. 2, Sentenza n. 15353 del 25/06/2010).

Con secondo motivo (con cui deduce: violazione dell’art. 1991 c.c. e del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, art. 1 e artt. 33 e ss. e conseguentemente: falsa applicazione e del D.P.R. 22 dicembre 1986, art. 42, comma 4 – secondo la numerazione del Testo unico applicabile ratione temporis: oggi art. 45 – e della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, lett. a) – secondo la numerazione del testo unico applicabile ratione temporis: oggi art. 17 – falsa applicazione del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5 – convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la ricorrente assume che la prestazione di capitale erogata dall’Enel, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, sarebbe soggetta a tassazione separata.

La censura è limitatamente fondata alla luce della decisione delle SS.UU. 22/6/2011 n. 13642, secondo cui: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 del TUIR solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento – tale intendendosi il “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato – si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 del TUIR. Quanto sopra ha effetto assorbente sul terzo motivo di ricorso La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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