Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28544 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

D.S.G., elett.te dom.to in Roma, alla via Alessandro

Farnese n. 7, presso lo studio degli avv.ti Berliri Claudio e

Cogliati Dezza Alessandro, dai quali è rapp.to e difeso, giusta

procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 217/2006/50 depositata il 21/12/2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 29/11/2011 dal Consigliere Relatore Doti. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. SEPE Ennio Attilio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da D.S.G. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Napoli n. 185/20/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso della maggiore imposta versata a titolo di irpef per l’anno 1998 sulla liquidazione della quota di partecipazione al fondo integrativo Fondoenel. La CTR riteneva applicabile la ritenuta del 12,50% attesa la natura delle somme confluite sul fondo e la data di costituzione del rapporto.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 29/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Le parti hanno presentato memorie; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente assume la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, 17, 41 e 42 nonchè la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 laddove la CTR ha affermato che l’intero capitale corrisposto dovesse essere tassato ai sensi dell’art. 42 TUIR. Va preliminarmente affermata l’ammissibilità della censura di violazione di legge in quanto formulata in osservanza degli artt. 366 e 366 bis c.p.c.. Inammissibile, di contro, è la censura in ordine alla motivazione in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Nel merito la censura di violazione di legge è parzialmente fondata alla luce della decisione delle SS.UU. 22/6/2011 n. 13642, secondo cui: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, TUIR solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del ed. rendimento – tale intendendosi il “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato – si applica la ritenuta del 12.50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6″.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania che, sulla base dei suesposto principio, nonchè di quanto dedotto e provato dalle parti nel corso del giudizio di merito, provvederà all’accertamento ed alla liquidazione delle somme eventualmente spettanti al contribuente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA