Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28543 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24072-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1190/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARI

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in composizione monocratica accoglieva il ricorso della parte contribuente per l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 2367/17/17 della CTR di Catania emessa il 23 giugno 2016, depositata il 23 giugno 2017, passata in cosa giudicata, con la quale era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al rimborso del 90% dei tributi versati per l’IRPEF relativamente agli anni d’imposta 1990, 1991, 1992, rilevando che l’Agenzia non aveva provveduto al pagamento integrale della somma dovuta.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16 octies, convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, in quanto, a seguito delle modifiche apportate alla norma dal cit. art. 16 octies, qualora l’ammontare delle istanze ecceda le complessive risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto: tale norma avrebbe portata generale e quindi sarebbe applicabile anche al caso di specie trattandosi di procedimento pendente al momento di entrata in vigore di tale legge;

ritenuto che il ricorso va respinto;

ritenuto infatti che il motivo di ricorso è infondato in quanto, come evidenziato da Cass. 14 marzo 2018, n. 6213 (nello stesso senso Cass. n. 7498 del 2018; Cass. nn. 19133 e 19410 del 2019; Cass. nn. 18704, 4570 e 1275 del 2020) in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, la L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b, di conv. del D.L. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull’esecuzione del medesimo;

ritenuto dunque che il ricorso è infondato e che nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituito il contribuente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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