Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28543 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 06/11/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 06/11/2019), n.28543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. ROMEO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 16985/2012 proposto da:

Equitalia Sud S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Mario Signore

PEC avvmariosignore.puntopec.it, con domicilio eletto in Roma via

Cavalier D’Arpino n. 8 presso lo studio legale dell’avv. Enrico

Fronticelli;

– ricorrente –

contro

T.F.P., rappresentato e difeso dall’avvocato Walter

Tammetta pec waltertammetta.puntopec.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CTR del Lazio, Sezione Staccata di Latina

n. 389/40/11/ depositata in data 20 giugno 2011;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza in data 8 maggio

2019 dal Consigliere Maria Giovanna Romeo;

udito l’Avv. Salvatore Coletta, in sostituzione dell’avv. Signore;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Giovanni Giacalone, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

T.F.P. proponeva ricorso alla CPT di Latina per contestare due cartelle di pagamento emesse da Equitalia Gerit S.p.A. (poi Equitalia Sud S.p.A) chiedendone l’annullamento per vizi della notifica e per omessa indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento.

La CTP accoglieva il ricorso.

Avverso tale sentenza l’Agente della Riscossione proponeva appello alla CTR del Lazio che con la sentenza oggi impugnata dichiarava inammissibile l’appello per difetto di procura alle liti.

Equitalia Sud S.p.A. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso il contribuente.

La ricorrente ha depositato memoria.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 83 c.p.c., e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, nel punto in cui la sentenza dichiara l’inammissibilità dell’appello proposto dal Concessionario per difetto di procura alle liti al difensore.

2. Con il secondo motivo lamenta omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella parte in cui la sentenza accerta incidentalmente che la procura rilasciata da Equitalia era priva di data.

Controdeduce il contribuente rilevando che nella copia a lui notificata la procura rilasciata da Equitalia era del tutto mancante.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, cui questo collegio intende dare continuità (Sez. I, n. 28839de1 27/12/2011) “ai sensi dell’art. 83 c.p.c., emendato dalla L. n. 141 del 1997, art. 1, la procura si considera apposta in calce al ricorso anche se rilasciata su foglio separato congiunto materialmente a tale atto: non incidendo sulla sua validità la circostanza che non vi sia alcun riferimento alla sentenza da impugnare, in quanto il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c., interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fa ritenere che la posizione topografica della procura è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l’atto accede.

E’ altresì irrilevante la mancanza della data, in quanto nei giudizi introdotti mediante ricorso, con procura rilasciata a margine o in calce, nessuna sanzione di inesistenza è legittimamente predicabile per tale omissione, dovendosi presumere la coincidenza della data di conferimento con quella del deposito del ricorso (Cass., sez. lav., 18 agosto 2003, n. 12.080; Cass. Sez. unite, 18 settembre 2002, n. 13666)”.

Nella specie, la CTR non ha fatto buon uso del principio enunciato pur avendo rilevato l’esistenza della procura apposta non già in calce all’appello ma “nella successiva penultima pagina (benchè spillata agli altri fogli) e peraltro priva di data di rilascio”, facendo erroneamente discendere da tale peculiarità la sanzione della nullità.

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo e ne rende superfluo l’esame.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo giudizio ed anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

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