Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28542 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20570-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

FLORAMIATA SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del C.D.A. e

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN

TOMMASO D’AQUINO 7, presso lo studio dell’avvocato CRASTA ALBERTO,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale per atto notaio

Michele Iannucci di Montepulciano del 28/09/2010, rep. n. 1970

allegata in atti;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 186/5/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

PROVINCIALE di SIENA, depositata il 21/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata

depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA

La CTP di Siena, con ordinanza 186/5/2010 (comunicata il 24.6.2010) ha disposto la sospensione del giudizio (avente ad oggetto impugnazione della cartella di pagamento emessa per la riscossione di tributi in pendenza del processo, obbligazione che trova titolo nella sentenza n. 48/13/2009 della CTR di Firenze) e ciò in attesa della decisione di questa Corte sull’impugnazione della predetta sentenza della CTR di Firenze.

Se ne duole l’Agenzia con ricorso per regolamento di competenza sostenuto da unico motivo.

Si è costituita la società contribuente Floramiata spa, resistente con controricorso.

Il motivo di ricorso (rubricato come violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 68 e 39 nonchè dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 42 c.p.c.”) appare fondato e da accogliersi, in relazione al suo secondo profilo, assorbente del precedente.

La ricorrente Agenzia lamenta fondatamente che nella specie di causa non sussistono le condizioni per la sospensione richieste dall’art. 295 c.p.c. che il giudice del merito ha ritenuto di poter applicare, siccome appunto applicabile anche al processo tributario (si veda, per tutte, Cass. S.U. 14814/2008).

Ed invero non vi è rapporto di pregiudizialità tra l’impugnazione della cartella esattoriale emessa in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, essendo detta cartella fondata su un titolo diverso da quello che è stato oggetto di impugnazione da parte del contribuente, e cioè la pronuncia di appello della CTR di Firenze, che è stata poi impugnata per cassazione. La sussistenza dei presupposti per l’emissione di detto titolo non è perciò pregiudicata dall’esito del processo che concerne gli avvisi di accertamento sub judice avanti a questa Corte. Nè si potrebbe surrettiziamente surrogare al provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutoria del titolo a mezzo del provvedimento di sospensione del processo di impugnazione della cartella di pagamento.

Se poi l’aspetto determinante ai fini della disposta sospensione (siccome è assunto dalla parte qui resistente, mentre non si desume in alcun modo dall’ordinanza giudiziale) fosse per essere l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo, siccome lo stesso titolo esecutato (la pronuncia della CTR di Firenze) si assume di contenuto difforme rispetto a quanto fatto valere con la cartella impugnata, ciò non potrebbe che costituire l’oggetto tipico dell’azione di impugnazione della cartella, poichè vizio proprio di quest’ultima, sicchè nessuna influenza pregiudicante potrebbe avere su ciò l’esito del procedimento di cassazione ad impugnazione della pronuncia della CTR di Firenze, sicchè insomma il giudice a quo avrebbe dovuto autonomamente pronunciarsi sul punto.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza. Roma, 15.7.2011.

Il relatore (Giuseppe Caracciolo).

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto.

che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’ordinanza impugnata e rimette la causa alla CTP di Siena per il seguito del processo e per la liquidazione delle spese relative al presente grado.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011.

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