Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28542 del 06/11/2019
Cassazione civile sez. trib., 06/11/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 06/11/2019), n.28542
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. ROMEO Maria Giovanna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 8426/2012 proposto da:
Companie d’Hotellerie Suisse S.R.L., rappresentata e difesa
dall’avvocato Fabrizio Di Maria pec fabriziodimaria.pecavvpa.it; con
domicilio eletto in Roma Via Donizetti n. 7 presso lo studio
dell’avv. Daniela giamportone;
– ricorrente –
contro
Equitalia Nord S.p.A., (già Equitalia Sestri S.p.A.), in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avvocati Ersilio Gavino e Giovanni Calisi,
ersilio.gavino.ordineavvgenova.it
– controricorrente –
sentenza della CTR della Liguria, sez. 12, n. 12 depositata in data
15 febbraio 2011;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza in data 8 maggio
2019 dal Consigliere Maria Giovanna Romeo;
udito l’avv. Fabrizio Di Maria;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Giovanni Giacalone, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
La Companie d’Hotellerie Suisse S.R.L. proponeva ricorso alla CTP di Genova per contestare 5 cartelle di pagamento emesse da Equitalia Polis S.p.A. (poi Equitalia Nord S.p.A) dal mancato pagamento delle quali era scaturito un preavviso di fermo amministrativo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86.
La CTP rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza la contribuente proponeva appello alla CTR della Liguria che con la sentenza oggi impugnata indicava nel dispositivo l’accoglimento dell’appello e l’annullamento di una cartella di pagamento (la cartella n. (OMISSIS) non rientrante tra quelle contestate), ma nella motivazione respingeva l’appello della parte.
La contribuente propone ricorso per cassazione (notificato il 22 marzo 2012) affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso Equitalia Nord S.p.A. che ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce “insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5”, lamentando la contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, chiedendo l’annullamento della sentenza.
2. Con il secondo motivo, deduce del pari “insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5”, rilevando che la cartella di pagamento annullata dalla sentenza non è tra quelle impugnate con il ricorso di primo grado e non riguarda la parte ricorrente.
3. Con il terzo motivo anch’esso dedotto sub art. 360 c.p.c., n. 5, lamenta carenza motivazionale della sentenza per l’omessa valutazione delle eccezioni, declinate sotto vari profili, riguardanti la notifica delle cartelle esattoriali.
4. Con il quarto motivo deduce “insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio con riferimento ai sensi all’art. 360 c.p.c., n. 5”, nonchè violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando carenza di motivazione degli atti impugnati in violazione dello Statuto del Contribuente e omesso esame dell’avvenuta rinuncia parziale del Concessionario che in memoria depositata il 3 marzo 2010 aveva concluso per il rigetto del gravame per tre delle cinque cartelle impugnate.
Nel controricorso Equitalia Nord rileva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso avendo il ricorrente lamentato non già la nullità della sentenza derivante dalla contraddittorietà tra motivazione e dispositivo ma l’omessa e insufficiente motivazione.
Nel merito controdeduce concludendo per l’infondatezza dei motivi; reitera le medesime conclusioni nella memoria.
Il primo motivo è ammissibile e fondato.
La censura sottolinea il contrasto tra motivazione e dispositivo, la prima risolvendosi in una esposizione di ragioni, di fatto e di diritto, sfavorevoli all’appellante e il secondo, invece, in una statuizione di accoglimento dell’appello; erroneamente, però, individua nell’art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio rubricato invece di denunziare la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo.
Tuttavia, orientamento consolidato di questa Corte, cui questo collegio intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui: “In tema di ricorso per cassazione, l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina “ex se” l’inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura” (cfr. Cass. n. 14026 del 03/08/2012).
Tanto premesso, così correttamente qualificato, il vizio processuale indicato (nullità della sentenza) trova evidente riscontro negli atti di causa.
La lettura della motivazione della sentenza impugnata non consente di affermare con assoluta certezza quale sia stato il contenuto essenziale del decisum, posto che dopo aver rilevato la corretta notifica delle cartelle impugnate – senza peraltro prendere in considerazione alcuno dei profili contenuti nelle eccezioni riguardanti la notifica delle cartelle esattoriali e riassunti nel ricorso per cassazione- afferma nella parte motiva: “Questa considerazione induce il Collegio a respingere l’appello della parte”. Nel dispositivo invece si legge “in accoglimento dell’appello e in riforma della decisione impugnata annulla la cartella di pagamento…..” cartella che, secondo il numero riportato nella sentenza, non rientrava tra quelle impugnate.
L’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri e ne rende superfluo l’esame. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione per l’accertamento della correttezza o meno della notifica delle cartelle esattoriali dal mancato pagamento delle quali è scaturito il provvedimento di fermo amministrativo, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alle spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019