Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28541 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9734-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

F.LLI LUPO DI LUPO LUIGI & C. SNC (OMISSIS), in persona del socio

amministratore e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE

EUGENIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato METTA

AURELIO AUGUSTO giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/5/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI del 15/06/2009, depositata il 13/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata

depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA

La CTR di Bari ha respinto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 294/15/2007 della CTP di Bari che aveva accolto il ricorso della “F.lli Lupo di Lupo Luigi & C. snc” – ed ha così annullato la comunicazione di diniego (relativa al mancato perfezionamento di definizione agevolata per mancanti od omessi versamenti) e la conseguente cartella di pagamento, con cui l’Agenzia aveva – sulla premessa della decadenza dall’istanza di definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis per effetto del pagamento di solo alcune dell’importo rateizzato dovuto per la definizione agevolata – avvisato dell’impossibilità di considerare perfezionata la definizione agevolata ed effettuato il recupero integrale delle somme non pagate od omesse (coi relativi interessi e sanzioni).

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che, nulla prevedendo espressamente l’art. 9 bis circa le conseguenze del mancato pagamento nei termini previsti dalla norma, doveva darsi rilievo alla ratio della disposizione, omogenea a quella di altre disposizioni della medesima legge nelle quali espressamente è confermata l’efficacia dell’istanza di definizione, senza comminazione di decadenza per l’ipotesi di omesso pagamento di alcune rate. L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. La contribuente si è costituita con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il motivo di censura (rubricato come: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9.bis – art. 360, n. 3”) la ricorrente si duole in sostanza che il giudice di appello abbia ritenuto sufficiente il pagamento della sola prima rata dell’importo dovuto per la definizione agevolata, con conseguente inefficacia del provvedimento di revoca (o diniego di efficacia) dell’istanza di definizione dei pagamenti ritardati o omessi.

Il motivo è fondato e da accogliersi (senza che osti l’eccezione di giudicato proposta dalla intimata, che appare infondata perchè la decisione dei giudici di merito a proposito della cartella di pagamento è meramente consequenziale alla questione principale e resta quindi travolta dalla cassazione della pronuncia di appello sul medesimo punto centrale).

Infatti, con indirizzo condivisibile e qui puntualmente applicabile per l’identità di fattispecie, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che: “Il condono previsto alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono demenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20745 del 06/10/2010).

Non resta che concludere che la sentenza di appello, che non si è conformata ai predetti principi, merita senz’altro la cassazione, sicchè poi la Corte potrà decidere la controversia nel merito, non apparendo necessari ulteriori accertamenti.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 15 luglio 2011.

Il relatore (Giuseppe Caracciolo).

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite posso essere regolate secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente avverso la comunicazione di diniego. Condanna la parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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