Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28541 del 20/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 28541 Anno 2013
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: FERRO MASSIMO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

CANTELLI Antonio, che si difende in proprio ex art.86 cod.proc.civ., elettivam.
dom. in Roma, presso lo studio di via Federico Cesi n. 21

-ricorrente Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12,

-controricorrente-

Pagina 1 di 6 – RGN 11474 /2007

est

Data pubblicazione: 20/12/2013

per la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Regionale di Roma 2.3.2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 19 novembre
2013 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
uditi l’avv. Salvatore Cantelli per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Bruno Dettori per
l’Agenzia delle Entrate;

IL PROCESSO
Antonio CANTELLI impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
di Roma, 2.3.2006, che ebbe ad accogliere l’appello dell’Ufficio proposto avverso la
sentenza C.T.P. di Roma n. 132/39/2003, che a sua volta aveva accolto il ricorso del
contribuente avverso l’iscrizione a ruolo effettuata a suo carico, ex art.43 del d.P.R. n.
602 del 1973, per il recupero di somme erroneamente rimborsate.
Ritenne la C.T.R. che la procedura di formazione del ruolo impugnato doveva
ritenersi corretta e tempestiva, siccome completata con visto di esecutività e consegna al
concessionario per la riscossione nei termini. Nel merito, la pretesa dell’Ufficio doveva
essere accolta alla stregua dei dati desunti dall’Anagrafe Tributaria, allorchè il
contribuente, per il 1993 e nella dichiarazione Mod. 740/1994, aveva chiesto un
rimborso di 7.014.000 Lit (corrispostogli nel 1994), somma comprensiva in realtà anche
di 4.450.000 Lit, relativa all’anno prima, il 1992, della quale però già era stato chiesto e
conseguito analogo rimborso.
In punto di tempestività, concluse la C.T.R. che il ritardo nella notifica della cartella
(adempimento successivo all’ultimo giorno del quarto mese posteriore a quello di
consegna del ruolo) non atteneva a responsabilità dell’Ufficio, bensì del solo
Concessionario, parte solo potenziale del processo tributario, trattandosi di
litisconsorzio facoltativo. A propria volta, l’invocata sospensione dei termini
d’impugnativa, ai sensi dell’art.16, co.6, della 1. n.289 del 2002 ben poteva operare anche
per l’Ufficio, né infine trovava rilievo la pronuncia d’incostituzionalità di Corte cost.
n.280/2005, trattandosi nella vicenda di fattispecie già normata con termini precisi sulla
formazione e la consegna del ruolo, nonché la relativa notifica.
Il ricorso è affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso Agenzia delle
Entrate. Il ricorrente ha depositato memoria.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto: i plurimi vizi di violazione e falsa
applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 (per il richiamo di cui all’art.61 d.lgs.
n.546/1992), 112 cod.proc.civ. (per il richiamo dell’arti, co.2, dlgs. n.546/1992), 24 e
111 Cost., ai sensi degli artt.360 nn.3 e 4 cod.proc.civ.; la nullità della sentenza per
violazione degli artt.51 co.1 d.lgs.n.546/1992 e degli artt.51, 38 co.3 d.lgs. 546/1992 e
327,112 e 113 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell’art.16 co.3 letta) e co.6
Pagina 2 di 6 – RGN 11474/2007

estensore c

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Federico Sorrentino,
che ha concluso per rigetto del ricorso.

1. I motivi, pur se assommanti una pluralità di giustapposte norme pretesamente
violate, unitamente – ciascuno – al vizio di motivazione, rientrano nella propria stesura
redazionale in una sostanziale adesione alla lettura corrente dell’art.366bis cod.proc.civ.,
per come inteso dalle Sezioni Unite di questa Corte (nella sentenza n.5624/2009) e poi
ribadito di recente (Cass. 16345/2013), con riguardo al principio, per cui “in caso di
Pagina 3 di 6 – RGN 11474/2007

estens

s. m.ferro

1. n.289/2002, in relazione all’art. 360 co.1 nn.3 e 4 cod.proc.civ.; contraddittoria e
insufficiente motivazione della sentenza impugnata ex art.360 n.5 cod.proc.civ.
L’illegittimità della sentenza derivava dall’omissione in essa dei momenti salienti del
processo, tra cui la notifica all’ufficio fiscale, già il 15.7.2003, della sentenza di primo
grado, su cui poi venne apposta formula esecutiva, trattandosi di fattispecie in cui
l’Ufficio, per tale effetto, aveva perduto ogni potere impugnatorio, non applicandosi la
disciplina sospensiva dei termini processuali ai sensi della legislazione condonistica, sia
per estraneità della fattispecie (verso il contribuente era stato solo liquidato il tributo,
senza sanzioni, ex art.36 d.lgs. n.546/1992) sia per equivalenza della notifica, ad
iniziativa della parte, all’istanza di trattazione.
Con il secondo motivo, è dedotto il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt.12
e 25 d.P.R. n. 602/1973 e 7 e 17 1. n.212/2000, nonché 43 co.1 d.P.R. n. 602/1973 e 6
co.5 1. n.121/2000, e 36 d.lgs. n. 54/1992 e 112 e 113 cod.proc.civ.; e poi violazione
degli artt.24,97 e 111 Cost. (in relazione agli artt.360 nn.3 e 4 cod.proc.civ.); oltre che
insufficiente motivazione ex art.360 n.5 cod.proc.civ. Contesta il ricorrente che l’Ufficio
solo con l’atto di appello avrebbe fornito le ragioni della pretesa erariale, erroneamente
riferita ad una sufficiente descrizione in cartella da parte della C.T.R., conseguendone
l’impossibilità, al momento della notifica del ruolo, di intendere natura ed importi
dell’obbligazione.
Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt.
17, 25 e 43 co.1 d.P.R. n.602/1973, 6 1. 212/2000, 36bis e 43 d.P.R. n. 600/1973, 3 1.
212/2000 e 154 cod.proc.civ. in relazione all’art.28 1. n.449/1997 e art. 9 1. n.448/1998;
violazione degli artt.112 e 113 cod.proc.civ. e 24,97 e 111 Cost.; violazione dell’art.36
d.lgs. n. 46/1999, come modificato dall’art. 1 co.5ter d.l. n.106/2005 conv. in 1.
n.156/2005; violazione dell’art.6 co,1 1. n.212/2000, degli artt. 24 e 111 Cost., 14 co.1 e
2 e 59 co.1 lett.b) d.lgs. n.546/1992 ex art.360 nn. 3 e 4 cod.proc.civ., oltre che
insufficiente motivazione della sentenza impugnata con violazione degli artt. 36 d.lgs.
n.546/1992 e 112-113 cod.proc.civ., in relazione all’art.360 n.5 cod.proc.civ. Ritiene il
contribuente che abbia errato la C.T.R. nel non considerare l’avvenuta scadenza dei
termini previsti per la liquidazione delle imposte, stante comunque anche la illegittimità
o inapplicabilità di ogni proroga disposta da norme successive e nel disporre
l’integrazione del contraddittorio verso il Concessionario.
Con il quarto motivo, si è dedotto l’ulteriore vizio di violazione e falsa applicazione
degli artt.57-58 d.lgs. n.546/1992, 53 co.1 d.lgs. n.546/1992 e 112-113 cod.proc.civ.,
con riguardo all’art.360 nn. 3 e 4 cod.proc.civ.; degli artt.2697 cod.civ., 36 d.lgs.
n.546/1992, 112 cod.proc.civ. e insufficiente motivazione della sentenza impugnata, ex
art.360 n.5 cod.proc.civ., avendo la C.T.R. omesso di dare conto già della stessa
effettiva percezione dell’indebito rimborso da parte del contribuente, avendo l’Ufficio
introdotto la circostanza solo con l’appello, tacciato comunque anche di genericità.

2. Il primo motivo è infondato, laddove erroneamente assume l’intempestività
dell’appello dell’Ufficio, sul presupposto che la sospensione dei termini d’impugnativa,
ai sensi dell’art.16, co.6. 1. n.289 del 2002, avrebbe riguardato solo la posizione
processuale del contribuente. Da un lato, invero, la notifica della sentenza di primo
grado non esprime la medesima portata dell’istanza di trattazione, intesa come atto
espressivo della volontà del contribuente di non avvalersi della disposizione
condonistica, circostanza che nemmeno si è realizzata in fatto, operando il suo effetto
ostativo “nel momento in cui viene presentata e comunicata a controparte” (Cass. 14903/2007).
Dall’altro, osserva il Collegio che detto art.16, comma sesto, della legge 27 dicembre
2002, n.289 ha disposto una sospensione che opera ex lege – e va quindi rilevata d’ufficio
dal giudice – dei termini processuali relativi a tutte le liti fiscali suscettibili di definizione
ai sensi del medesimo articolo (Cass. 5861/2013), senza che tale meccanismo patisca
una limitazione per gli oneri processuali e le corrispondenti prerogative di una delle
parti del medesimo rapporto processuale pendente.
In ogni caso, non sussistono ragioni per discostarsi dall’indirizzo di legittimità che, ai
predetti fini, impone di rilevare, per la qualificazione dell’atto come impositivo, la sua
effettiva funzione, a prescindere dalla qualificazione formale dell’atto stesso: nell’ipotesi
in cui – come nella specie – con la notifica della cartella di pagamento sia espressa una
attività di correzione, da parte dell’Amministrazione, della dichiarazione del
contribuente, la citata funzione appare assolta e la fattispecie condonistica integrata,
apparendo evidente che proprio l’atto di richiesta delle somme indebitamente già
conseguite a rimborso da parte del contribuente integra, per la prima volta, una vera e
propria pretesa impositiva, individuando un imponibile maggiore e diverso rispetto a
quello evidenziato nella dichiarazione (Cass. 8666/2006), non avendo infatti la cartella
rappresentato la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti
di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati (Cass. 6186/2006). Si
ribadisce invero che “in tema di condono fiscale, ai fini della definibilità delle liti pendenti ai sensi
dell’art. 2-quinquies del dl. 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n.
656, in presenza di una controversia promossa a seguito della “liquidazione” delle imposte sulla base
della dichiarazione del contribuente a norma dell’art. 36-bis del d.P.R 29 settembre 1973, n. 600,
occorre distinguere i casi in cui l’amministrazione abbia esercitato il potere di “controllo formale”,
relativo alla riscossione nella misura risultante dalla stessa dichiarazione, cui segue effettivamente
un’attività di mera liquidazione, dai casi di “rettifica cartolare”, cioè di rettifica dei risultati dalla
dichiarazione attraverso la correzione di errori materiali e di calcolo, o la esclusione (o riduzione) di
scomputi di ritenute, di detrazioni o deduzioni, di crediti d’imposta, casi nei quali si è in presenza di
un’attività impositiva vera e propria, rientrante per definizione in quella di accertamento (ancorché più
semplice e immediata rispetto alle verifiche “sostanziali”). Solo nella prima ipotesi la lite, concernendo
un atto meramente liquidato rio, non rientra tra quelle suscettibili di definizione agevolata, laddove
Pagina 4 di 6 – RGN 11474/2007

estensor

proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili
autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostaniandosi tale prospettazione nella
proposizione cumulativa di più morivi, affinché non risulti elusa la ratio dell’art. 366-bis cod proc.
civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti
per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati.”.

3. Il terzo motivo, logicamente pregiudiziale, è fondato, con conseguente assorbimento dei
motivo secondo e quarto. Dal tenore della sentenza si evince che la difesa
dell’appellante Ufficio — costituitosi avanti alla C.T.R. per la prima volta — indicò in
quella sede il carattere indebito del rimborso, chiesto dal contribuente con la
dichiarazione dei redditi del 1993 (Modello 740/1994), ma per un credito relativo al
1992 e con corresponsione il 18.8.1994. La regola applicata ai fini di affermare la
irrilevanza della tempestività della notifica della cartella, ai sensi dell’art.25 del d.P.R.
n.602 del 1973, e cioè entro il quarto mese posteriore alla consegna del ruolo, va posta
in relazione con la circostanza di rimborso che l’Ufficio, nelle difese di legittimità,
assume avvenuta invece il 16.9.1998 (senza null’altro dimostrare), e dalla quale fa
scaturire la doverosità del termine ultimo per l’iscrizione a ruolo del 31 dicembre 2000.
A sua volta la sentenza impugnata registra una data di notifica della cartella di
pagamento al 26 gennaio 2001. Tali rappresentazioni, comunque ed ancorchè
parzialmente distoniche, scalfiscono il principio, cui in concreto la decisione impugnata
non appare essersi conformata, per cui “in tema di riscossione delle imposte sui redditi, l’art. 1
del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n.
156 – dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’ari’. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non
prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte
liquidate ex art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 -, ha fissato, al comma 5-bis, i termini
di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla
liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all’art. 5-ter, sostituendo il comma 2 dell’ari’. 36 del
d.lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, che per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di
liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza,
per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La norma, di chiaro ed inequivoco valore
transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata
in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle (come il caso di specie) ancora “sub
iudice”. (Cass. 8406/2013, 1435/2006). Infatti, la cartella di pagamento, notificata nel
gennaio 2001, viola ab externo il predetto limite temporale, concernendo essa — nei
termini del fatto per come ricostruito nella sentenza impugnata, sul punto non
linearmente censurata – una dichiarazione presentata dal contribuente nel 1994, e così
determinandosi l’irrilevanza dell’esame delle altre censure attinenti al contenuto
intrinseco dell’atto ovvero alla sua completezza motivazionale.
4. L’accoglimento del motivo, non essendo necessari altri accertamenti di fatto,
permette poi a questo Collegio, nel cassare la pronuncia impugnata, di decidere il
ricorso del contribuente anche nel merito, con decisione di fondatezza e dichiarazione
di illegittimità della cartella contro cui vi è ricorso. In relazione alla portata della
soccombenza originaria dell’Ufficio – anche in ragione dell’emersione progressiva
Pagina 5 di 6 – RGN 11474/2007

estensor

nella seconda ipotesi non vi è ragione di escluderla, in presenza di un atto con il quale, al di là della
sua qualdicazione formale, l’amministraone esercita per la prima volta una pretesa sostanzialmente
impositiva, in contrasto con quanto evidenziato dal contribuente nella dichiarazione.” (Cass.
21660/2006; 20467/2013).

PS17,NTE Di\
Al
N. 13;
NATE .

dell’indirizzo delimitativo dell’arco temporale di notifica della cartella, per il regime di
cui al d.l. n. 106 del 2005 — le spese sono liquidate, secondo il criterio della
soccombenza e nella misura di cui al dispositivo.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbiti i
restanti; cassa la decisione impugnata; decidendo nel merito accoglie il ricorso del
contribuente e dichiara la illegittimità della cartella di pagamento contro cui è ricorso;
condanna la controricorrente al pagamento delle spese, liquidate nella misura di Euro
800, oltre accessori di legge, per ciascun grado di merito e in Euro 1.000, oltre 200
Euro per esborsi ed accessori di legge, quanto al giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 novembre 2013.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA