Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28540 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 06/11/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 06/11/2019), n.28540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11827-2013 proposto da:

ASSOCIAZIONE FRATERNITA’ COMUNIONE E LIBERAZIONE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA VIRGILIO 18, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GEROSA, che

lo rappresenta e difende con procura notarile del Not. Dott.

S.C. in MILANO rep. n. (OMISSIS) del 13/03/2019 giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE IZZO, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati MARIA RITA SURANO, RUGGERO MERONI, IRMA MARINELLI

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 36/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 20/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/04/2019 dal Consigliere Dott. PAOLA D’OVIDIO.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per la decisione del ricorso

per mancanza di accettazione rinuncia della controparte;

udito per il ricorrente l’Avvocato GRISOLIA per delega orale

dell’Avvocato GEROSA che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, l’Associazione Fraternità di Comunione e Liberazione impugnava l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Milano ai fini ICI per l’anno di imposta 2004, relativo ad alcune unità immobiliari di proprietà della ricorrente, site in (OMISSIS), via (OMISSIS), con il quale il detto Comune contestava l’infedele o incompleta dichiarazione ICI e l’omesso parziale versamento dell’imposta.

In particolare, la ricorrente eccepiva la nullità dell’atto impugnato per carenza di motivazione, nonchè l’illegittimità della pretesa impositiva in quanto le unità immobiliari contestate (ad eccezione di quella locata al custode) erano direttamente utilizzate dalla Associazione nell’espletamento della propria attività istituzionale e ad essa direttamente strumentali, sicchè tali immobili erano da considerarsi esenti ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i).

Resisteva il Comune di Milano deducendo l’infondatezza delle eccezioni ex adverso sollevate sia in ordine alla carenza di motivazione dell’atto, sia in ordine alla legittimità della pretesa, non avendo l’Associazione dato prova della sussistenza dei requisiti di legge per fruire dell’esenzione invocata.

2. L’adita Commissione provinciale, con sentenza n. 225/11/2009, rigettava il ricorso. Avverso tale sentenza proponeva appello la contribuente, lamentando in particolare che il primo giudice non aveva riconosciuto la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento emesso dal Comune di Milano ed il diritto all’esenzione ICI in applicazione della L. n. 504 del 1992, art. 7, e della L. n. 222 del 1985, art. 16, lett. a), ivi richiamata.

Con sentenza n. 36/14/2012, depositata in data 20/03/2012, la Commissione tributaria regionale di Milano respingeva l’appello e condannava l’appellante alle spese del grado.

3. Avvero tale sentenza l’Associazione Fraternità di Comunione Liberazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso il Comune di Milano, che ha depositato anche memoria conclusiva.

4. In prossimità dell’udienza la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ritualmente sottoscritto dal difensore munito di apposita procura, ai sensi dell’art. 390 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In data 28 marzo 2019 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal suo difensore, avv. Roberto Gerosa (costituitosi in sostituzione del precedente difensore con atto depositato in data 25 marzo 2019), e notificato a mezzo PEC alla difesa del Comune di Milano in data 27 marzo 2019, in ossequio al disposto di cui all’art. 390 c.p.c., comma 3.

2. La rinuncia è rituale, atteso che nella procura notarile allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore fra i poteri conferiti all’avv. Gerosa vi è la facoltà di rinunciare agli atti e all’azione, sicchè è rispettato anche il requisito di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2.

Ne segue che, pur non constando l’adesione della parte resistente alla detta rinuncia, deve senz’altro dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione a norma dell’art. 391 c.p.c., (Cfr. Cass. 18/12/2018 n. 11746, non massimata).

3. Ciò in quanto, mentre in assenza dei requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c., l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo e comporta una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (Cass. SU, 18/02/2010, n. 3876, Rv. 611473 – 01 Cass., sez. 3, 31/01/2013, n. 2259, Rv. 625136 – 01; Cass., sez. 3, 21/06/2016, n. 12743, Rv. 640420 – 01; Cass., sez. 6-5, 7/06/2018, n. 14782, Rv. 649019 – 01;), per contro, il rispetto delle formalità previste dall’art. 390 c.p.c., è condizione sufficiente per dichiarare la estinzione, essendo inapplicabile al giudizio di legittimità la prescrizione dell’art. 306 c.p.c., comma 1, (secondo cui “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”), con la conseguenza che la rinunzia al ricorso per cassazione non deve essere necessariamente accettata dalle controparti.

4. La rinunzia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere c.d. accettizio (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione; rimane comunque salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cfr. Cass., sez. 3, 18/09/2008, n. 23840, Rv. 604627 – 01; Cass., sez. 6-L, 26/02/2015 n. 3971, Rv. 634622 – 01).

5. Nella specie, ritiene il Collegio che le spese del giudizio di legittimità debbano porsi a carico della ricorrente, poichè l’applicazione del principio di causalità evidenzia che il presente giudizio è stato determinato dall’iniziativa di quest’ultima e rinunciata solo in prossimità dell’udienza.

6. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, Rv. 637676 – 01; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071, Rv. 649792 – 01).

PQM

La Corte:

– dichiara estinto il giudizio;

– condanna la parte ricorrente a pagare alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro. 1.200,00, oltre rimb. forf. ed oneri fiscali e previdenziali di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, dalla 5 sezione civile della Corte di cassazione, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

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