Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2854 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. III, 09/02/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 09/02/2010), n.2854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MAJOR 75 s.r.l., in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n. 267, presso lo studio

degli avv.ti Pugliere Andrea e Riccardo Carnevali, che lo

rappresentano e difendono unitamente all’avv. Stefano Mosillo giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

SMARTRE s.r.l., in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in Roma, Largo della Gancia n. 5, presso lo studio

dell’avv. MIELE Angelo e Renato Miele, che lo rappresentano e

difendono giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1314/09 decisa

in data 18 febbraio 2009 e depositata in data 24 marzo 2009;

Udita la relazione del Consigliere dott. URBAN Giancarlo;

udito l’avv. Riccardo Carnevali;

udito l’avv. Renato Miele;

udito il P.M. in persona del Cons. DE NUNZIO Wladimiro, che ha

concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato in data 13 ottobre 1999, la Major 75 s.r.l. conveniva in giudizio la Smartre s.r.l. avanti al Tribunale di Viterbo. Assumeva che, su suo ricorso, presentato ai sensi dell’art. 700 c.p.c., detto Tribunale con provvedimento in data 26 luglio 1999 aveva ordinato alla Smartre s.r.l. di ripristinare il flusso idrico per l’Hotel (OMISSIS), localita’ (OMISSIS), che la convenuta aveva interrotto a causa della sua asserita morosita’ per L. 73.000.000; tale provvedimento era stato confermato dal Tribunale in sede di reclamo con ordinanza in data 5 agosto 1999. Precisava d’avere contestato tale interruzione, atteso che la societa’ concessionaria aveva emesso le relative fatture sulla base di tariffe, approvate per la precedente concessionaria Edilmarket s.r.l. e annullate dal T.a.r. del Lazio;

aggiungeva, infine, che, tenuto conto delle vecchie tariffe, tornate in vigore dopo detta sentenza di annullamento, aveva pagato in eccesso circa la meta’ di quanto aveva versato. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata l’illegittimita’ della condotta della Smartre e che questa fosse condannata al risarcimento dei danni, conseguenti alla perdita della clientela e dell’immagine, e del danno economico, consistente nella spesa, che aveva dovuto sostenere per pagare l’approvvigionamento idrico del suo albergo, effettuato con atrtobotti.

Costituitosi il contraddittorio, la Smartre s.r.l. chiedeva il rigetto della domanda, rilevando in via preliminare che la Major 75 s.r.l. aveva omesso di versare la cauzione, determinata dal Tribunale di Viterbo in sede cautelare, con conseguente inefficacia del relativo provvedimento. Nel merito, affermava che la sentenza dal T.a.r. del Lazio si riferiva al solo periodo di non potabilita’ dell’acqua, mentre per il resto trovavano applicazione le tariffe Upica dell’anno 1994, per cui la Major 75 era ancora morosa per L. 90.000.000.

Il Tribunale adito, con la sentenza pubblicata in data 14 marzo 2003, dichiarava l’inefficacia del provvedimento cautelare e rigettava le domande proposte dalla Major 75, che condannava alle spese del giudizio.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 24 marzo 2009 rigettava l’appello proposto dalla Major 75 s.r.l. e condannava la stessa alle spese.

Propone ricorso per Cassazione la Major 75 s.r.l. con tre motivi.

Resiste con controricorso la Smartre s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e la violazione e falsa applicazione di legge (art. 669 novies c.p.c.) in quanto la Corte d’Appello aveva del tutto omesso di spiegare perche’ non si sarebbe dovuto tener conto dell’ordinanza del Tribunale di Viterbo 26 – 27 luglio 1999 (confermata a seguito di reclamo, con ordinanza del 5 agosto 1999) che ordino’ il ripristino della fornitura senza imporre alcuna cauzione. La cauzioni erano state imposte con provvedimenti del 31 marzo 1999 (cauzione di L. 5 milioni da versare entro 3 giorni) e del 30 luglio 1999 a seguito di reclamo (cauzione di L. 30 milioni da versare entro sette giorni); detti provvedimenti sarebbero pero’ stati modificati e superati da quelli del 27 luglio e del 5 agosto che non contenevano alcuna imposizione di cauzione.

Il motivo e’ fondato: la sentenza impugnata, nel prendere in esame la questione del mancato versamento delle cauzioni, ha dato atto che gli originar provvedimenti emessi (dal Tribunale di Viterbo per l’importo di L. 5 milioni in data 31 marzo 1999 e per L. 30 milioni emesso in data 30 luglio 1999) furono successivamente modificati, rispettivamente, il 27 luglio e il 5 agosto, senza la previsione di alcuna cauzione; non sono pero’ state tratte le necessarie conseguenze, posto che il relativo motivo d’appello e’ stato ritenuto infondato dalla sentenza impugnata, senza che fosse stata assunta alcuna motivazione.

La sentenza merita quindi di essere cassata sul punto, perche’ sia riesaminata la questione della efficacia dei provvedimenti presi dal Tribunale di Viterbo in sede cautelare, sopra indicati.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione in relazione alla normativa sulle acque pubbliche e sulla determinazione delle relative tariffe (R.D. 14 agosto 1920, n. 1285;

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775; L.R. Lazio n. 63 del 1994, art. 2; L. 5 gennaio 1994 n. 36, art. 13 abrogato dal D.Lgs. n. 152 del 2006), posto che la Smartre all’epoca dei fatti era priva della concessione amministrativa e quindi non era applicabile la normativa richiamata.

Con il terzo motivo si denuncia poi la violazione la falsa applicazione della L. 6 febbraio 1971, n. 1034, art. 26, comma 2 e del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 45 in base ai quali il giudice amministrativo deve limitare la pronuncia al mero annullamento del provvedimento impugnato, con la conseguenza che illegittima sarebbe la pronunzia di modifica, integrazione o sostituzione dello stesso provvedimento. Erronea sarebbe quindi la pronuncia della Corte d’Appello nella parte in cui stabilisce che la Major 75 che ha ritenuto l’applicabilita’ delle tariffe idriche con la riduzione del 50%.

Il secondo e il terzo motivo vanno trattati congiuntamente, perche’ connessi.

La controricorrente Smarte s.r.l. ha proposto nel controricorso l’eccezione di giudicato in relazione alla sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1875/06, pubblicata il 20 aprile 2006, intervenuta tra le stesse parti, con la quale la corte territoriale, decidendo la stessa questione dedotta nel presente giudizio, ha deciso per l’applicabilita’1 delle tariffe stabilite dall’autorita’ amministrativa anche nei riguardi della Smartre durante il periodo in cui la stessa era priva di concessione per l’erogazione dell’acqua.

Detta sentenza risulta vincolante anche nel presente processo, in quanto costituente giudicato esterno, in virtu’ del principio che “nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno e’, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata…. ” (Cass. SS. UU. 16 giugno 2006 n. 13916).

I motivi in esame meritano quindi di essere dichiarati inammissibili.

Le spese del presente giudizio di cassazione saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, accoglie il primo motivo dei ricorso e dichiara inammissibili gli altri; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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