Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2854 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2854 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso 13012-2016 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C.F. 80184430587, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in RONLk, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

_

SOCCORSO MEDORI S.R.L. C.E/P.I.04409391002, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA E. MINFREDI 8° 5, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI ANTONINO NIALATESTA, che la rappresenta e
difende;
– coritroricorrente –

Data pubblicazione: 06/02/2018

avverso la sentenza n. 1972/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 25/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO

SCALISI.

Ric. 2016 n. 13012 sez. M2 – ud. 16-11-2017
-2-

RG. 13012 del 2016 Ministero della Giustizia – – Soccorso Medori srl

Ritenuto che
il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la
controversia di cui al RG. 13012 del 2016, fosse trattata in
Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di

che la Corte distrettuale, nel ritenere inammissibile la produzione
documentale prodotta in sede di appello dal Ministero della
Giustizia, ha omesso di considerare l’indispensabilità della
documentazione sulla decisione finale ed, in particolare, di
chiarire le ragioni della eventuale non indispensabilità (cfr. Sez.
U, Sentenza n. 8203 del 20/04/2005).
La proposta del relatore è stata notificata alle parti.
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, preso atto che:
Il Ministero della Giustizia con ricorso notificato il 19 maggio
2016 ha chiesto l’annullamento della sentenza n. 1972 del 2016,
con la quale la Corte di Appello di Roma rigettava l’appello
avanzato dallo stesso Ministero della Giustizia e confermava la
sentenza n. 7494 del 2011, con la quale il Tribunale di Roma
aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in
favore della società Soccorso Medori srl della somma di C.
241.996, 82, oltre interessi legali, per la custodia degli
automezzi e delle moto sottoposti a sequestro giudiziario,
nell’ambito di numerosi procedimenti penali, dal momento della
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questa Corte, ritenendo fondato l’unico motivo del ricorso, posto

RG. 13012 del 2016 Ministero della Giustizia – – Soccorso Medori srl

consegna

ed affidamento fino a quello della distruzione o

restituzione all’avente diritto. La Corte distrettuale, per quanto
ancora riguarda il presente giudizio, aveva dichiarata
l’inammissibilità della documentazione (riferita ad asseriti acconti

di taluni crediti) presentata dal Ministero della Giustizia perché
tale documentazione recava la data del 24 marzo 2010 quando
era ancora in corso il giudizio di primo grado e l’Avvocatura era
già venuta in possesso (il 29 marzo 2010) della nota della
Commissione per gli adempimenti previsti dalla legge n. 314 del
2004 e non era stata fornita alcuna prova circa l’impossibilità di
produrre detta documentazione nel giudizio di primo grado per
causa ad essa non imputabile.
La cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma

n.

Cel\g ‘4,1-4

1972 del 2016 dal Ministero della Giustizia per un motivo. La
società Soccorso Medori S.r.l. ha resistito con controricorso.
All’udienza del 30 aprile 2017 questa Corte rinviava la causa a
nuovo ruolo in attesa della decisione delle SSUU di questa Corte
di cui all’ordinanza interlocutoria n. 22602 del 2016.
Ragioni della decisione
1.= Con l’unico motivo di ricorso il Ministero della Giustizia
lamenta la violazione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ.
in vigore prima della novella del 2012 e applicabile al caso di
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sulle somme richieste, duplicazioni di pagamento e prescrizione

RG. 13012 del 2016 Ministero della Giustizia – – Soccorso Medori srl

specie, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc.
civ. Secondo il ricorrente la Corte distrettuale avrebbe escluso
dal processo la documentazione depositata dal Ministero senza
tuttavia valutare l’indispensabilità della stessa ai sensi dell’art.

riforma del 2012 applicabile ratione temporis al caso in esame.
1.1. = Il motivo è fondato.
La corte distrettuale nel ritenere inammissibile la produzione
documentale prodotta in sede di appello dal Ministero della
Giustizia ha omesso di considerare l’indispensabilità della
documentazione sulla decisione finale ed, in particolare, di
chiarire le ragioni della eventuale non indispensabilità. Secondo
le Sezioni unite, con riferimento alla prova documentale, “l’art.
345 cod.procciv., comma 3, come modificato dalla L. 26
novembre 1990, n. 353, (nel testo applicabile ratione temporis),
va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il
principio della inammissibilità di mezzi di prova nuovi – la cui
ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza – e,
quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello
stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i
requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova,
devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame
(sempre che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante
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345 comma 3 cod. proc. civ. nella formulazione precedente alla

RG. 13012 del 2016 Ministero della Giustizia – – Soccorso Medori srl

specifica indicazione degli stessi nell’atto introduttivo del giudizio
di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia
successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in
ragione dello sviluppo assunto dal processo): requisiti consistenti

prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel
convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la
decisione” (Sez. U, Sentenza n. 8203 del 20/04/2005). E, come
è stato precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la
recente sentenza n. 10790 del 2017 “(….) costituisce prova
nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel
testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012,
conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, quella di per sé
idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la
ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata,
smentendola o confermandola, senza lasciare margini di dubbio,
oppure, provando quel che era rimasto indimostrato o non
sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte
interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa,
nelle preclusioni istruttorie del primo grado.”
Questa ha avuto modo di puntualizzare che la valutazione di non
indispensabilità della nuova produzione documentale, che ne
provoca la mancata ammissione, deve essere espressamente
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nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli

RG. 13012 del 2016 Ministero della Giustizia – – Soccorso Medori srl

motivata dal giudice del gravame, quanto alla ritenuta mancanza
di attitudine dei nuovi documenti a dissipare lo stato di
incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di
legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità

ragionamento adottato nella decisione impugnata (Sez. 3,
Sentenza n. 19608 del 27/08/2013).
La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata con rinvio
per nuovo esame alla luce dei principi innanzi richiamati e per il
regolamento delle spese.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia
la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, la quale
avrà cura di predisporre il regolamento delle spese, anche per il
presente giudizio di cassazione.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione
civile della Corte di Cassazione, il 16 novembre 2017.

del percorso motivazionale seguito e sull’esattezza del

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