Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2854 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4217-2015 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati

ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA ed ENZO MORRICO come da

mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 209, presso lo studio dell’avvocato LUCA SILVESTRI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ERNESTO MARIA CIRILLO giusta

procura allegata al ricorso;

– controricorrente –

e contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA

D’ORO 184/190 PAL. D, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

DISCEPOLO, che lo rappresenta e difende come da delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 934/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

emessa il 12/06/2014 e depositata il 19/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato Diego Perucca (delega Avvocato Maurizio Discepolo),

per il controricorrente C.A., che si riporta ai motivi

del controricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. La Corte d’appello di Bologna, per quanto in questa sede rileva, accoglieva il gravame svolto da P. e C. e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’inefficacia della cessione del ramo d’azienda concluso da Telecom Italia s.p.a. alla s.p.a. CEVA LOGISTICS ITALIA (quale incorporante della s.r.l. TNT LOGISTICS ITALIA) e ordinava alla società attuale ricorrente di ripristinare il rapporto di lavoro dalla data della cessione.

3. Telecom Italia s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidato a tre motivi.

4. I lavoratori hanno resistito con controricorso.

5. CEVA LOGISTICS ITALIA s.p.a. è rimasta intimata.

6. Il ricorso principale è qualificabile come manifestamente infondato.

7. Con i primi due motivi parte ricorrente, denunciando violazione dell’art. 112 e omessa pronuncia (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) e art. 100 c.p.c., censura la sentenza per avere omesso di pronunciare sulla dedotta inammissibilità della domanda per la condotta omissiva e silente dei lavoratori, protratta per oltre un quinquennio, prima di agire in giudizio; e di avere assertivamente riconosciuto la sussistenza dell’interesse ad agire, senza dare conto, di eventuali allegazioni.

8. Orbene la Corte d’Appello, rimarcando la sussistenza, in positivo, dell’interesse ad agire dei ricorrenti ha, in tal modo, implicitamente risposto anche alla questione del disinteresse ad agire (legato al trascorrere del tempo).

9. L’interesse ad agire, nella vicenda traslativa in esame, come già ritenuto da questa Corte (v., ex multis, Cass. 8756/2014; da ultimo, Cass. sez. sesta – L ord. n.16640/2016 e Cass. seni. n. 16342/2016, alla cui motivazione si rinvia), si identifica nell’interesse concreto ed attuale del lavoratore, in un contesto di incertezza non eliminabile se non attraverso il ricorso alla giurisdizione, all’individuazione del soggetto con il quale deve ritenersi intercorrere il suo rapporto di lavoro.

10. Peraltro l’interesse ad agire con un’azione di mero accertamento non implica necessariamente l’attuale verificarsi della lesione d’un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con l’intervento del giudice (cfr., ex multis, Cass. n. 16262/2015; Cass. n. 13556/2008; Cass. n. 17026/2006).

11. La Corte territoriale si è conformata al principio secondo cui sussiste l’interesse del lavoratore ad accertare in giudizio la non ravvisabilità di un ramo d’azienda in un complesso di beni oggetto del trasferimento e perciò l’inefficacia di questo nei suoi confronti, in assenza di consenso; nè questo interesse è escluso dalla solidarietà di cedente e cessionario stabilita dal capoverso dell’art. 2112 c.c., la quale ha per oggetto solo i crediti del lavoratore ceduto “esistenti” al momento del trasferimento e non quelli futuri, onde ben può considerarsi l’esistenza di un pregiudizio a carico del ceduto nel caso di cessione dell’azienda a soggetto meno solvibile (v. Cass. n.8756/2014 cit.).

12. Manifestamente infondato è qualificabile il terzo motivo, con il quale la parte ricorrente denuncia esclusivamente violazione di legge (art. 2112 c.c.).

13. Come già ritenuto da questa Corte con riferimento alle vicende traslative che hanno interessato rami d’azienda da Telecom Italia S.p.A. ad altre società (v., ex Cass. n.16262/2015 e, con specifico riferimento al trasferimento, come nel ricorso all’esame, della funzione logistica Domestic Wireline, cfr., da ultimo, Cass. 15701/2015), “ai sensi dell’art. 2112 c.c. (sia nel testo previgente, sia in quello modificato, in applicazione della direttiva n. 50/98/CE, dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) deve intendersi come ramo autonomo d’azienda, in quanto tale suscettibile di trasferimento riconducibile alla disciplina della norma citata, ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento medesimo, conservi la propria identità.

14. Ciò presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente e non una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l’esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell’imprenditore e non dall’inerenza dei rapporti di lavoro ad un ramo di azienda già costituito (v. Cass. n. 8017/06; Cass. n. 2489/08 nonchè, in controversie sempre relative a cessione di rami Telecom, Cass. n. 21711/12; Cass. n. 20095/13; Cass. n. 22627/13; Cass. n. 22742/13; Cass. n. 9949/14).

15. Ne discende che si applica l’art. 2112 c.c. anche in caso di cessione di parte dello specifico settore aziendale, purchè si tratti di un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività di impresa, con autonomia funzionale di beni e strutture già esistenti al momento del trasferimento (e, dunque, non solo teorica o potenziale).

16. Ciò è confermato da Corte di giustizia UE 6.3.14 n. C- 458/12, dalla quale risulta che: a) non si ha trasferimento di ramo d’azienda qualora il ramo non preesista alla cessione; b) in tal caso spetta all’Ordinamento nazionale il compito di garantire il lavoratore.

17. In presenza dei presupposti sopra indicati, si considerano facenti parte del ramo d’azienda anche i dipendenti adibitivi, sicchè ex art. 2112 c.c. i rispettivi rapporti vengono trasferiti senza necessità di un loro consenso.

18. Resta fermo, tuttavia, che il lavoratore può far valere in giudizio la non configurabilità del trasferimento di un ramo d’azienda ove manchino i presupposti previsti dalla legge e grava su Telecom Italia l’obbligo di dimostrare che i lavoratori ricorrenti in primo grado appartenessero al ramo d’azienda ceduto già prima del suo trasferimento” (v., in tal senso, Cass. n.16262/2015 cit.).

19. Nella specie deve affermarsi che la Corte del merito si è attenuta al principio di diritto sopra richiamato, previo accertamento che oggetto del trasferimento non era stata l’intera struttura logistica denominata “(OMISSIS)”, ma solo una parte di essa e che non si era trattato di un trasferimento di ramo d’azienda, quanto piuttosto dello “smembramento” di un “unico servizio”, dal momento che anteriormente alla cessione non esistevano diversi rami, funzionalmente ed organizzativamente autonomi, inerenti l’uno la logistica concernente la rete, un altro la logistica concernente i “negozi sociali” (rimasti in TELECOM) ed un altro ancora la logistica afferente i negozi “affiliati” (ceduta a TNT), ma un’unica struttura che si occupava indifferentemente di tutti questi settori di logistica.

20. Il decisum della Corte territoriale, che ha escluso la configurabilità della cessione di ramo d’azienda per essere risultato il “ramo ceduto” individuato ed identificato come tale solo al momento del trasferimento, si è pertanto conformato alla giurisprudenza di questa Corte (v., peraltro, per un ulteriore precedente specifico Cass. 8066/2011), conseguendone la manifesta infondatezza del ricorso.

21. In conclusione il ricorso va rigettato.

22. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; nulla spese in favore della parte rimasta intimata.

23. La circostanza che il ricorso sia stato proposto posteriore al 30 gennaio 2013 impone impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali; nulla spese in favore della parte rimasta intimata. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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