Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28539 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28539 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 25373-2009 proposto da:
IL FORNO DI CHIAPPARA CLAUDIO E MALATTO CINZIA SNC in
persona dei legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato
FIRRIOLO FRANCESCO con studio in CHIAVARI VIA TRIPOLI
20 giusta delega in calce;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 20/12/2013

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 19/2008 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 28/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO

R.G. 25373/2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 19/07/08, depositata il
28.1.2009, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova n.
325/16/2005 che dichiarava inammissibile, per tardività, il ricorso proposto dalla società Il Forno
di Chiappare Claudio e Malatto Cinzia s.n.c. avverso l’avviso di irrogazioni sanzioni ai sensi
dell’art. 3 1. 73/2002, a seguito di ispezione Inps in data 21.7..2003, per l’impiego di una

Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo i seguenti motivi:
a) violazione dell’art. 360, n. 1, c.p.c. rilevando, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
14/5/2008, n. 130, il difetto di giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative alle
sanzioni irrogate dagli uffici finanziari per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture
obbligatorie;
b) omessa applicazione dell’art. tre, comma tre, D.lgs 472/97, così come novellato dal comma sette
bis dell’art. 36 bis D.L.223/2006 nella parte in cui tale decreto prevede l’applicazione del principio
del favor rei nella determinazione dell’importo da applicarsi alla sanzione;
c) erronea applicazione del combinato disposto dell’art. 15, commi 3 bis e 8 1. 289/ 2002 essendo
sospesi i termini per la proposizione del ricorso contro tutti provvedimenti di erogazione delle
sanzioni senza limitazione alcuna.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 7.11.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
1. In ordine logico va esaminato preliminarmente l’ultimo motivo di ricorso con cui viene
censurata la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività, avendo natura assorbente degli
altri.
Il motivo è inammissibile per la mancata formulazione del relativo quesito di diritto il cui onere,
ove si denuncino i vizi di violazione di legge di cui all’art. 360, col nn. 1-4) c.p.c., nonché
l’analogo onere di formulazione del “momento di sintesi” a conclusione del motivo di ricorso con il
quale si denunciano vizi motivazionali della sentenza impugnata ex art. 360co 1 n. 5) c.p.c. (“chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende
inidonea a giustificare la decisione”), è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c.,
norma che è stata introdotta dall’art. 6 del Dlgs 2.2.2006 n. 40 e che trova applicazione ai ricorsi
1

lavoratrice subordinata non iscritta nei libri obbligatori.

proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.2006 data di entrata in
vigore dello stesso decreto e fino al 4.7.2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione
disposta dall’art. 47co 1 lett. d) Legge 18.6.2009 n. 69) e trova, quindi, applicazione al ricorso in
questione essendo stata la sentenza di appello depositata in data28.1.2009.
Le ulteriori questioni rimangono assorbite, a seguito della definitività dell’avviso di irrogazione
delle sanzioni.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese
PQM
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che
liquida in *0 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito
Così deciso in Roma, il 7.11.2013

del giudizio di legittimità.

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