Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28539 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 855-2020 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentato e

difeso dagli avvocati CARLO GRANELLI, MARIA TERESA CROCE;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2481/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LONMBARDIA, depositata l’11/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

Il notaio M.A. ricorre per l’annullamento della sentenza della CTR della Lombardia, che in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposte ipotecarie e catastali in relazione a due atti d compravendita del (OMISSIS) (con i quali A.A. e P.C. vendevano ai figli, A.G. e A.M., un fabbricato ad uso abitativo con tre autorimesse ciascuno, a fronte di un corrispettivo unitariamente determinato), ha accolto l’appello dell’Ufficio. Il notaio aveva liquidato le imposte ipotecarie e catastali relative agli atti di compravendita, considerati due, nella misura fissa (di Euro. 50,00 per ciascuna imposta e per ciascun atto, per un totale di Euro. 200,00), impugnando l’avviso con il quale l’Ufficio recuperava l’imposta ipotecaria ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 21, comma 1 e ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3, in relazione a ciascuna disposizione, considerata autonoma, richiedendo l’integrazione degli importi versati (per un ammontare di Euro. 204,00).

La CTP accoglieva il ricorso proposto contro l’avviso di liquidazione dal M., ritenendo l’oggetto di ciascuna vendita unico, con causa unica.

Interponeva appello l’Ufficio che la CTR ha accolto, ritenendo, in adesione alla tesi di quest’ultimo, che si trattava di quattro distinti atti di compravendita (due relativi ai fabbricati e due relativi alle autorimesse), con conseguente legittimità dell’avviso impugnato.

La CTR ha statuito che non rilevano, ai fini della configurazione di un negozio complesso, con la conseguente applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, comma 2, nè il regime patrimoniale della famiglia intercorrente fra i coniugi venditori, nè il rapporto parentale fra le parti, rispettivamente genitori e figli, nè il prezzo convenuto a corpo, nè la unicità della trattativa, dovendosi applicare l’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa a ciascuna disposizione negoziale che, pur contenuta in unico atto, mantiene la sua autonoma rilevanza giuridica, avendo ad oggetto immobili distinti “anche se ritenuti connessi soltanto per la mera volontà dei contraenti”.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce violazione di legge, ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3 e art. 21 TUR, comma 2, ex art. 360 c.p.c., n. 3, trattandosi di due atti di compravendita e non già di quattro, come erroneamente ritenuto dalla CTR, in quanto unico è per ciascuna delle due compravendite l’oggetto (unità abitativa e rimesse pertinenziali) (l’unico è il corrispettivo e medesime le parti (acquirente e venditrice).

2. Il motivo è infondato.

2.1. Questa Corte, (con riferimento ad ipotesi di cessioni di quote sociali verso uno o più cessionari cfr., in particolare, Cass. sez. 6-5, ord. 20 luglio 2016, n. 14866; Cass. sez. 6-5, ord. 23 marzo 2015, n. 5735; Cass. sez. 6-5, ord. 19 febbraio 2015, n. 3300; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2014, nn. 19245 e 19246), ha avuto modo di chiarire che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, nello stabilire il regime tributario di registro applicabile nel caso in cui l’atto contenga più disposizioni, detta il criterio distintivo tra tassazione unica, da applicare con riguardo alla disposizione soggetta all’imposizione più onerosa: comma 1), e tassazione separata delle singole disposizioni, comma 2), individuandolo, in linea con il principio generale della tassazione secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto, a prescindere dal nomen iuris adoperato (Cass. n. 25341/2018).

2.2. In particolare, la Corte ha costantemente interpretato tale criterio nel senso che le disposizioni soggette a tassazione unica sono soltanto quelle fra le quali intercorre, in virtù della legge o per esigenza obiettiva del negozio giuridico, e non per volontà delle parti, un vincolo di connessione, o compenetrazione, immediata e necessaria: occorre, cioè, che sussista tra le convenzioni, ai fini della tassazione unica, un collegamento che non dipenda dalla volontà delle parti, ma sia, con carattere di oggettiva causalità, connaturato, come necessario giuridicamente e concettualmente, alle convenzioni stesse (cfr., tra le altre, con riferimento alla disciplina previgente di analogo contenuto, Cass. sez. unite, n. 406 del 12 febbraio 1973).

2.3. Del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, la distinzione tra i commi 1 e 2, pone dunque la differenza fra il negozio complesso e quelli collegati, in virtù della quale il primo è contrassegnato da una causa unica, là dove, nel collegamento, distinti ed autonomi atti negoziali si riannodano ad una fattispecie complessa pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili. La stipula delle due compravendite in unico atto e fra genitori e figli, non fa venir meno, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, l’autonomia sul piano causale di ciascuna cessione.

3. La Corte si è più volte occupata della distinzione tra le due fattispecie di negozi, e una giurisprudenza ormai consolidata è orientata nel senso di ritenere che “il negozio complesso è contrassegnato da una causa unica, là dove, nel collegamento negoziale, distinti ed autonomi negozi si riannodano ad una fattispecie complessa pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili” (Cass. n. 19245/2014 e 19246/2014; Cass. 15774 del 2017). Più precisamente, secondo la Corte, la connessione derivante “dall’intrinseca natura” delle disposizioni deve consistere in un vincolo di compenetrazione immediata e necessaria che non dipenda dalla mera volontà delle parti, ma sia, in virtù della legge o per esigenza obiettiva del negozio giuridico, connaturato, come necessario giuridicamente e concettualmente, alle convenzioni stesse (Sez. un., n. 406 del 1973 e, più recentemente, Cass. 10180/2009; Cass. 18374/2007, n. 15774 del 23/06/2017 cit., n. 25341 del 11/10/2018 cit.).

4. Nella fattispecie la vendita delle autorimesse, anche in relazione al loro numero (tre per ciascuna vendita), in mancanza dei requisiti come enucleati dalla giurisprudenza sopra richiamata, e tenuto conto della ininfluenza della volontà della parti nel considerare unitario l’oggetto di ciascuna vendita, costituisce un trasferimento autonomo rispetto all’unità abitativa, per cui correttamente è stata considerata rilevante ai fini delle imposte ipotecarie e catastali.

5. Avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza della Corte in materia, il ricorso va pertanto respinto.

6. Le spese devono compensarsi in relazione alla peculiarità della fattispecie. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

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