Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28538 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 15/12/2020), n.28538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17424-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.A., M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1067/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 25/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate, in data 28.10.2013, notificava avviso di accertamento relativo a maggior reddito d’impresa, IRAP e IVA per l’anno 2008 ad G.A. e M.A., il primo nella qualità di liquidatore e socio accomandatario, il secondo nella qualità di socio accomandante della “Contabilità S.a.s. di G. A & C. in liquidazione”, società cancellata dal Registro delle Imprese il 31 dicembre 2011.

Il ricorso proposto avverso il predetto atto impositivo dal G. e dal M. veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Prato, sul rilievo che l’avviso di accertamento era stato notificato al legale rappresentante della società, ormai estinta.

La Commissione tributaria regionale della Toscana confermava la decisione di primo grado con la seguente testuale motivazione: “Il Collegio ritiene di rigettare il gravame in quanto ritiene più persuasiva la tesi sostenuta da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo (cui) la cancellazione della società ne determina l’estinzione e il procedimento può proseguire nei confronti del socio solo quando la Amministrazione dimostri che costui ha percepito un quid (anche occultamente) al momento della estinzione”.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate, con ricorso del 28.5.2019, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

I contribuenti non hanno svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente va osservato che il ricorso è tempestivo, in considerazione della sospensione dei termini di impugnazione prevista dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 11, conv., con mod., dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4.

La censura è infondata, in quanto la sentenza impugnata, seppure in forma estremamente sintetica, espone la ragione essenziale per la quale la CTR ha confermato la decisione di primo grado favorevole ai contribuenti, individuandola nella necessità per l’Amministrazione di dimostrare che il socio avesse percepito somme al momento della estinzione della società.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 2312 e 2313 c.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto che, a seguito della estinzione di una società in accomandita semplice, il socio risponde dei debiti sociali solo se l’Amministrazione finanziaria dimostri che il socio abbia percepito somme al momento della estinzione della società.

La censura è fondata.

Occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 2495 c.c. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003), a seguito dell’estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass., S.U., n. 6070 del 2013). Nel caso di società di persone, come quello di specie, il socio accomandatario, solidalmente ed illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, subentra dal lato passivo nel rapporto d’imposta senza necessità di provare la sua legittimazione ad causam, a differenza di quanto accade per il socio accomandante e per il socio di società di capitali, responsabili solo limitatamente a quanto riscosso a seguito della liquidazione e con la necessità, in presenza di contestazioni, di provare la loro legittimazione ad causam e, cioè, la loro qualità di successori dal lato passivo nel rapporto di imposta, se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (cfr. Cass. n. 33087 del 2018).

Orbene, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui – senza distinguere tra accomandatario e accomandante – il socio risponde dei debiti della società estinta solo se risulti dimostrato che egli abbia riscosso delle somme in sede di liquidazione, si pone in contrasto con gli arresti giurisprudenziali su menzionati.

Conclusivamente, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

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