Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28537 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7274-2010 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliata in Roma, via Brescia 29,

presso lo studio dell’AVV. Francesco Zacheo, rappresentato e difeso

dall’Avv. Caracuta Fernando per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 25b, presso lo

studio dell’avv. Pessi Roberto, che la rappresenta e difende per

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., come sopra rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

contro

L.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 214/2009 della Corte d’appello di Lecce,

depositata in data 11.03.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 11.11.2011 dal Consigliere dott. Alessandro De Renzis;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- L.G. chiedeva che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ad un contratto dì assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per il periodo 1.10.01-31.01.02. Rigettata la domanda, il lavoratore proponeva appello.

2.- La Corte d’appello di Lecce, con sentenza pubblicata il 11.03.09, rigettava l’impugnazione. Il giudice rilevava che – nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23 che aveva delegato le oo.ss.

a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva – mentre per i contratti stipulati per fare fronte ad esigenze eccezionali in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, era consentita l’apposizione del termine solo fino al 30.4.98, per i contratti stipulati sotto la vigenza del contratto collettivo 2001 il termine era da ritenere legittimamente apposto, nonostante nella lettera di assunzione si facesse generico riferimento alle particolari esigenze dell’azienda.

3.- Avverso questa sentenza L. proponeva ricorso per cassazione, cui Poste Italiane rispondeva con controricorso e ricorso incidentale. Il Consigliere relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. depositava relazione che, assieme al decreto di fissazione dell’adunanza della camera di consiglio, era comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti.

4.- L., precisato che il contratto era stato stipulato ai sensi dell’art. 25 del ccnl 11.1.01 con la sola causale delle “esigenze di carattere straordinario conseguenti ai processi di riorganizzazione”, deduce: 1) violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e della L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. b). Contesta, in particolare, un passaggio della motivazione ove si fa riferimento alla legittimità del termine apposto per sostituzione di personale in ferie, assumendone da un lato rirrilevanza per essere il contratto riferito a causale diversa e dall’altro l’erroneità atteso che, a suo avviso, ogni volta che il termine viene apposto per soddisfare esigenze sostitutive, deve risultare per iscritto il nominativo del lavoratore sostituito. 2) carenza di motivazione in quanto il giudice, nonostante i mezzi istruttori offerti, non ha accertato che il lavoratore per tutto il periodo di lavoro ha coperto un posto di organico vacante ed ha sostituito personale assente per ferie, contrariamente a quanto previsto nell’atto scritto di apposizione del termine.

5.- Poste Italiane con il ricorso incidentale deduce violazione dell’art. 1372 c.c., commi 1 e 2, nonchè carenza di motivazione, il quanto il rapporto avrebbe dovuto essere ritenuto risolto per mutuo consenso, costituendo il lasso di tempo trascorso tra cessazione del rapporto ed offerta della prestazione indice di disinteresse a sostenere la nullità del termine, di modo che erroneamente il giudice avrebbe affermato che l’inerzia non costituisce comportamento idoneo a rappresentare la carenza di interesse al ripristino del rapporto;

6.- Riuniti i due ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., il motivo dedotto con il ricorso incidentale – che va esaminato preliminarmente in ragione della priorità logica del suo contenuto – deve ritenersi infondato.

La giurisprudenza della Corte di cassazione (v. per tutte Cass. 17.12.04 n, 23554 e numerose altre seguenti) ha ritenuto che “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale scaduto) per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè, alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;

la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto”.

La Corte d’appello ha ritenuto insufficiente a rappresentare la disaffezione del lavoratore la pura e semplice attesa, ritenendo verosimile che essa fosse motivata dalla volontà di stipulare nuovi ed ambiti contratti a termine con Poste Italiane e di attendere la stabilizzazione della giurisprudenza su tale tipologia di controversie. Trattasi di considerazioni di merito congruamente motivate, come tali non censurabili sul piano logico, anche per la sostanziale mancanza di autosufficienza del ricorso sul punto, per la carenza di specifica indicazione circa la durata del periodo di tempo atteso dalla ricorrente per iniziare la controversia in sede giudiziaria.

7.- Anche il ricorso principale è infondato.

Preliminarmente deve rilevarsi che la fattispecie per la quale è stata disposta l’assunzione a termine è prevista dall’art. 25 del ccnl 11.1.01, il quale prevede che:

“1. Ai sensi della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, si individuano le seguenti ipotesi aggiuntive a quelle di legge, per le quali la Società può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato:

– necessità di espletamento del servigio in concomitanza di assente per ferie nel periodo giugno-settembre;

– incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il personale in servizio nell’unità produttiva interessata;

-punte di più intensa attività stagionale;

– sostituzione di lavoratori partecipanti a corsi di riqualificazione professionale.

2. Possono altresì essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi – Prima di dare corso alle conseguenti assunzioni, la materia formerà oggetto di confronto:

a) a livello nazionale, qualora risultino interessate più regioni.

La relativa procedura si intenderà comunque esaurita decorsi nove giorni dalla data di fissazione dell’incontro;

b) a livello regionale, qualora risulti interessata una sola regione.

La relativa procedura si intenderà comunque esaurita decorsi nove giorni dalla data di fissazione dell’incontro.

3 …”.

A questa normativa – che il giudice di legittimità può prendere direttamente in esame, essendo dalla parte dedotta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 anche la sua violazione – deve farsi riferimento, dato che non trova applicazione al caso di specie il D.Lgs. 6 settembre n. 368 del 2001, in forza del suo stesso art. 11, per il quale “… le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi della citata L. n. 56 del 1987, art. 23 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente D.Lgs. 24 settembre 2001 manterranno in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro”.

8.- Inoltre, deve rilevarsi che il giudice di merito ha preso in considerazione anche una inesistente fattispecie di apposizione del termine per sostituzione di lavoratori in ferie, atteso che, come rilevato da parte ricorrente, l’assunzione era avvenuta solamente per la necessità di far fronte ad esigenze di carattere straordinario, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del ccnl 2001. Conseguentemente il primo motivo, proposto per tuziorismo da parte ricorrente, deve ritenersi assorbito dal secondo, che invece censura direttamente la valutazione compiuta dal giudice di merito circa l’effettiva ragione di apposizione del termine.

9.- Tanto premesso, deve rilevarsi che con riferimento all’art. 25 del CCNL 11.1.01 – al pari di quanto previsto per l’art. 8 del CCNL 26.11.94 – la giurisprudenza di questa Corte ha legittimato l’interpretazione che il legislatore ha conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, non imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema della L. n. 230 del 1962, ma consentendo alle parti stipulanti di esprimersi secondo le specificità del settore produttivo e autorizzando Poste Italiane s.p.a. a ricorrere (nei limiti della percentuale fissata) allo strumento del contratto a termine, senza altre limitazioni. L’assenza di ogni pregiudiziale collegamento con la disciplina generale del contratto a termine giustifica l’interpretazione che il raccordo sindacale autorizza la stipulazione dei contratti di lavoro a termine pur in mancanza di collegamento tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze di carattere straordinario richiamate per giustificare l’autorizzazione, con riferimento alla specificità di uffici e di mansioni (Cass. 26.9.07 n. 20157 e 20162,1.10.07 n. 20608).

In base a questa impostazione non è richiesta, dunque, la prova che le singole assunzioni e la destinazione alle specifiche mansioni cui il dipendente fu addetto furono adottate in concreto per far fronte alle esigenze descritte nella fattispecie astratta, ma solo il riscontro che le assunzioni in questione erano ricollegabili alle esigenze aziendali considerate nella norma collettiva.

Circa il collegamento dell’assunzione con le effettive esigenze aziendali deve ulteriormente richiamarsi la giurisprudenza che ha riconosciuto l’incidenza dell’accordo del 18.1.01 (peraltro non considerato dalla sentenza impugnata). Tale accordo costituisce attuazione della procedura di confronto sindacale prevista dallo stesso art. 25 del contratto collettivo, a norma del quale prima di dare corso alle conseguenti assunzioni, la materia formerà oggetto di confronto: a) a livello nazionale, qualora risultino interessate più regioni… Sulla base del testo del suddetto accordo – ove si legge che le OO.SS. … convengono ancora che i citati processi, tuttora in corso, saranno fronteggiati in futuro anche con il ricorso a contratti a tempo determinato, stipulati nel rispetto della nuova disciplina pattizia delineata dal ccnl 11.1.2001 -, è stato osservato, il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti di ricollegare le assunzioni precarie alla particolare situazione di riorganizzazione aziendale (v. al riguardo la già richiamata sentenza n. 20608 del 2007).

10.- In forza di queste considerazioni il ricorso deve essere rigettato e la sentenza impugnata, pur con questa diversa motivazione, deve essere confermata ai sensi dell’art. 384, u.c., c.p.c, essendo il dispositivo conforme a diritto.

11.- In ragione della reciproca soccombenza, le spese del giudizio di legittimità debbono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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