Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28537 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28537 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la
rappresenta e difende ex lege

ricorrente

contro
Autodromo srl, in persona del legale rappresentante
p.t.,
– intimata

avverso la sentenza n. 9/02/2008 della Commissione
Tributaria

regionale

Staccata

di

della Campania,

Salerno,

depositata

Sezione
il

21/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 30/10/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per
cassazione, affidato ad unico motivo, nei confronti

Data pubblicazione: 20/12/2013

della Autodromo srl, avverso la sentenza n. 9 del
17/01/2008, depositata in data 21/01/2008, della
Commissione Tributaria Regionale della Campania
Sez. Staccata di Salerno, con la quale – in una
controversia concernente l’impugnazione di un
provvedimento di revoca degli incentivi per nuove
assunzioni nelle aree svantaggiate, ai sensi

d’impresa utilizzato per l’anno 1999, stante il
licenziamento di due dei nuovi dipendenti assunti
prima del completamento del triennio di legge – è
stata confermata la decisione n. 236/02/2005 della
Commissione Tributaria Provinciale di Avellino.
La C.T.P. aveva accolto il ricorso della società
contribuente, avendo la stessa prodotto
documentazione in ordine alle dimissioni volontarie
dei predetti lavoratori.
I giudici d’appello, nel respingere il gravame
dell’Agenzia delle Entrate, hanno, in particolare,
sostenuto che la revoca del beneficio era stata
comminata esclusivamente sulla base del presunto
licenziamento dei lavoratori e che, soltanto in
appello, l’Ufficio, non costituitosi in primo
grado, aveva motivato la revoca con il mancato
mantenimento del livello di occupazione raggiunto a
seguito delle nuove assunzioni nel corso del
periodo agevolato, con difesa nuova, inammissibile
“per palese violazione del diritto di difesa della
società ricorrente”.
Non ha resistito la contribuente con controricorso.
Considerato in diritto
1. L’Agenzia delle Entrate lamenta, con un unico
motivo, la violazione e/o falsa applicazione di
norme di diritto, ai sensi dell’art.360 n. 3
c.p.c., in relazione all’art.57 d.lgs. 546/1992,

2

dell’art.4 1449/1997, e di recupero del credito

essendovi stata da parte dell’Ufficio erariale in
appello una mera diversa qualificazione dei fatti
costitutivi del provvedimento di revoca dei
benefici fiscali.
2. Ora, in generale, l’agevolazione introdotta
dall’art. 4 della L. 27.12.1997 n. 449 (recante
misure per la stabilizzazione della finanza
“riconoscimento”

pubblica) consiste nel

di un

l’incremento, tra l’altro, rispetto alla data del
30.9.1997, dei lavoratori con contratto a tempo
indeterminato, effettuato dalle piccole e medie
imprese operanti in specifico ambito territoriale,
nel periodo dall’1.10.1997 al 31.12.2000. Di
contro, l’ultimo periodo del l ° comma dell’art. 8
del Regolamento approvato con Decreto del Ministro
delle Finanze 3.8.1998 n. 311 attribuisce al Centro
di Servizio delle Imposte Dirette di Pescara la
competenza ad adottare il provvedimento di revoca,
totale o parziale, del suindicato credito
d’imposta, previa comunicazione all’impresa
dell’avvio del procedimento, con l’indicazione
delle violazioni riscontrate, relativamente alle
quali l’impresa può fornire le proprie
giustificazioni entro quindici giorni.
Con il DM 3/8/1998 n. 311 all’art.8, si sono
disciplinate le modalità della revoca del credito
di imposta, ad opera del Centro di servizio delle
imposte dirette e indirette di Pescara.
La lett.

c)

del

comma 5 dell’art. 4 della

legge n. 449 del 1997 prevede dunque che il livello
di occupazione

raggiunto a seguito delle nuove
riduzioni nel corso del

assunzioni non subisca

periodo agevolato (un triennio).
Pertanto,

se,

anche a seguito di atti non

3

credito d’imposta, a decorrere dall’1.1.1998, per

dipendenti dalla volontà del datore di lavoro,
quali, ad esempio, il recesso

(“dimissioni”)

da

parte del lavoratore, con riferimento ai
lavoratori assunti nel periodo l
31

ottobre

1997

dicembre 2000 (poi portato al 2001, per

effetto della 1.448/2001), si verifica una
riduzione del livello occupazionale raggiunto, ciò
comporta, conseguentemente, una corrispondente

detta riduzione è intervenuta, salvo che si
verifichi la reintegrazione da parte dell’impresa
del precedente livello occupazionale.
3. Tanto premesso, è fondato il motivo di ricorso,
avendo la C.T.R., senza entrare nel merito della
fondatezza del provvedimento di revoca degli
incentivi fiscali per nuove assunzioni, ritenuta
nuova ed inammissibile una mera diversa
argomentazione giuridica posta dall’Agenzia delle
Entrate appellante a sostegno del provvedimento
stesso.
La posizione dell’Ufficio territoriale di Avellino
in appello è stata invero di mera difesa, a fronte
dell’impugnazione dell’atto da parte del
contribuente, concretandosi nella richiesta di
rigetto del ricorso avversario. Non vi è stata, di
conseguenza, proposizione di domande o eccezioni
nuove in appello, essendosi limitata l’Agenzia
delle Entrate a difendersi in tale giudizio (cfr.
Cass. Trib. 8316/2012 e 3338/2011:”/n

tema di

contenzioso tributario, il divieto di proporre
nuove eccezioni in appello, posto dall’art.57 del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguarda le
eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento
processuale con cui il contribuente, in qualità di
convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto

4

revoca del credito, nel periodo d’imposta in cui

giuridico avente efficacia modificativa o estintiva
della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità
dell’Amministrazione di difendersi dalle
contestazioni già dedotte in giudizio, perché le
difese, le argomentazioni e le prospettazioni
dirette a contestare la fondatezza di un’eccezione
non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso

Accolto il ricorso, la sentenza impugnata va quindi
cassata, con rinvio, per nuovo esame, ad altra
Sezione della Commissione Tributaria Regionale
della Campania. Il giudice del rinvio provvederà
altresì alla liquidazione delle spese del presente
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata, con rinvio, anche per le spese del
presente giudizio di legittimità, ad altra Sezione
della Commissione Tributaria Regionale della
Campania.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

tecnico.”).

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