Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28537 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 15/12/2020), n.28537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14305-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1061/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA,

depositata il 18/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

All’esito di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in data (OMISSIS) veniva notificata cartella di pagamento, relativa ad IVA per l’anno 2009, a G.G., già socio accomandatario e liquidatore della Edilferro s.a.s. di G.G. & C., società cancellata dal Registro delle Imprese il (OMISSIS).

Il ricorso proposto da G.G. veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Enna, sul rilievo che la cartella di pagamento era stata emessa nei confronti di soggetto non più esistente.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia confermava la decisione di primo grado. Osservava che la cartella di pagamento era stata notificata alla “Edilferro s.a.s. di G.G. & C. in liquidazione” quando la società era stata già cancellata dal Registro delle Imprese e quindi estinta; la notifica era avvenuta “a mani di G.G. identificato in seno alla relata di notifica quale amministratore unico presso l’ultima sede della società sita in c/da (OMISSIS), senza alcuna notifica effettuata nei confronti degli ex soci, ragion per cui la cartella è da ritenersi nulla”.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

G.G. e Riscossione Sicilia S.p.A. sono rimasti intimati.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25 e degli artt. 2312 e 2495 c.c. Sostiene che la cartella di pagamento, emessa nei confronti della società in accomandita semplice cancellata dal Registro delle Imprese, era stata legittimamente notificata a mani di G.G., già socio accomandatario e liquidatore della società, e quindi successore ex lege della società estinta.

Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (Cass. n. 14784 del 2015).

L’Agenzia delle entrate sostiene che la cartella di pagamento è stata notificata a G.G., già socio accomandatario e liquidatore della società, di modo che, in ragione del fenomeno di tipo successorio in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, il socio accomandatario, solidalmente ed illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, è subentrato dal lato passivo nel rapporto d’imposta (Cass., S.U., n. 6070 del 2013). La cartella impugnata sarebbe stata quindi notificata al socio accomandatario nella qualità di successore della società estinta, e non alla società, soggetto non più esistente.

Nella sentenza impugnata si legge, invece, che la cartella era stata notificata “a mani di G.G. identificato in seno alla relata di notifica quale amministratore unico presso l’ultima sede della società sita in c/da (OMISSIS), senza alcuna notifica effettuata nei confronti degli ex soci”.

Ebbene, l’Agenzia delle entrate, per contestare la statuizione della CTR, avrebbe dovuto, in ossequio al principio di autosufficienza, riprodurre o allegare la relata di notifica dell’atto impugnato, posto che il motivo di ricorso si fondava, per l’appunto, sulla asserita notifica della cartella di pagamento effettuata non alla società, ormai estinta, bensì al socio accomandatario quale successore dell’ente estinto.

Non avendo la ricorrente provveduto a tale adempimento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le considerazioni sin qui svolte consentono di superare i rilievi difensivi svolti dalla ricorrente anche in memoria.

Stante l’assenza di attività difensiva degli intimati, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

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