Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28536 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.V. e G.M., residenti a

(OMISSIS), rappresentati e difesi, giusta mandato in calce al

ricorso,

dall’Avv. BIAGGI Alessandro, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Asiago, 9 presso lo studio dell’Avv. Elia Frezza;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– controricorrente –

e

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 170/09/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione n. 09, in data 21/11/2007, depositata il

14 dicembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 novembre 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dott. APICE Umberto, che non ha mosso osservazioni.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 3599/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 170/09/2007 pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 09, il 21.11.2007 e DEPOSITATA il 14 dicembre 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello dei contribuenti e confermato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto fondata la pretesa impositiva.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione dell’avviso di accertamento, relativo ad Irpef ed Ilor dell’anno 1995, censura l’impugnata sentenza per omessa motivazione su fatto controverso e decisivo.

3 – L’intimato Ministero, non ha svolto difese in questa sede.

3 bis L’Agenzia Entrate, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

4 – Il ricorso proposto nei confronti del Ministero è a ritenersi inammissibile, alla stregua di consolidato orientamento giurisprudenziale, per difetto di legittimazione.

4 – bis L’impugnazione, nei confronti dell’Agenzia Entrate, appare, del pari, inammissibile, oltre che infondata, avuto riguardo, per un verso, a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui la denuncia del vizio motivazionale deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) costituente una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. n. 16528/2008, n. 3441/2008, n. 2697/2008, n. 20603/2007) e, sotto altro profilo, alla luce del consolidato orientamento secondo cui il ricorrente per cassazione deve rappresentare i fatti, sostanziali e processuali, in modo da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo (Cass. n. 15672/05; 19756/05, n. 20454/2005, SS.UU. 1513/1998) e, quindi, deve indicare specificamente le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, nonchè i vizi logici e giuridici della motivazione (Cass. n. 16528/2008, n. 11462/2004, n. 2090/2004, n. 1170/2004, n. 842/2002).

4 ter – Nel caso, il mezzo non risulta formulato in coerenza a detti principi, sia perchè risulta genericamente formulato ed appare privo del momento di sintesi sul fatto controverso e decisivo, sia pure perchè, mentre i giudici di merito hanno rigettato l’appello e confermato la legittimità e congruità dell’accertamento, esprimendo condivisìone per la decisione di prime cure, nella considerazione che l’acquisto dei beni costituisse la manifestazione di una consistente capacità di spesa, e rilevando che i contribuenti, per contro, non avevano assolto all’onere sugli stessi gravante di offrire gli elementi probatori contrari, quali voluti dalla legge, i contribuenti, in questa sede, non hanno indicato dati e concreti elementi, tali da indurre a decisione di segno opposto, e le doglianze appaiono sottese ad ottenere una opposta lettura di atti e documenti presi in esame dai giudici di merito e valutati diversamente.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi il relativo rigetto, per inammissibilità dei motivi. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso dell’Agenzia Entrate e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione ed i richiamati principi, ritiene di dover dichiarare inammissibile, nel solco di Cass. SS.UU. n. 3118/2006 e n. 3116/2006, il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e rigettare l’impugnazione nei confronti dell’Agenzia Entrate;

Considerato che nulla va disposto per le spese del giudizio nei confronti del Ministero, in assenza dei relativi presupposti, mentre i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia Entrate, che si liquidano in complessivi Euro duemilacento, oltre spese prenotate a debito;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze; rigetta l’impugnazione nei confronti dell’Agenzia Entrate e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell’Agenzia medesima, delle spese del giudizio, in ragione di complessivi Euro duemilacento, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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