Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28536 del 22/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 22/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28536
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.V. e G.M., residenti a
(OMISSIS), rappresentati e difesi, giusta mandato in calce al
ricorso,
dall’Avv. BIAGGI Alessandro, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Asiago, 9 presso lo studio dell’Avv. Elia Frezza;
– ricorrente –
contro
AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui
Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– controricorrente –
e
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale
rappresentante pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 170/09/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione n. 09, in data 21/11/2007, depositata il
14 dicembre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23 novembre 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M., Dott. APICE Umberto, che non ha mosso osservazioni.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 3599/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 170/09/2007 pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 09, il 21.11.2007 e DEPOSITATA il 14 dicembre 2007.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello dei contribuenti e confermato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto fondata la pretesa impositiva.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione dell’avviso di accertamento, relativo ad Irpef ed Ilor dell’anno 1995, censura l’impugnata sentenza per omessa motivazione su fatto controverso e decisivo.
3 – L’intimato Ministero, non ha svolto difese in questa sede.
3 bis L’Agenzia Entrate, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.
4 – Il ricorso proposto nei confronti del Ministero è a ritenersi inammissibile, alla stregua di consolidato orientamento giurisprudenziale, per difetto di legittimazione.
4 – bis L’impugnazione, nei confronti dell’Agenzia Entrate, appare, del pari, inammissibile, oltre che infondata, avuto riguardo, per un verso, a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui la denuncia del vizio motivazionale deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) costituente una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. n. 16528/2008, n. 3441/2008, n. 2697/2008, n. 20603/2007) e, sotto altro profilo, alla luce del consolidato orientamento secondo cui il ricorrente per cassazione deve rappresentare i fatti, sostanziali e processuali, in modo da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo (Cass. n. 15672/05; 19756/05, n. 20454/2005, SS.UU. 1513/1998) e, quindi, deve indicare specificamente le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, nonchè i vizi logici e giuridici della motivazione (Cass. n. 16528/2008, n. 11462/2004, n. 2090/2004, n. 1170/2004, n. 842/2002).
4 ter – Nel caso, il mezzo non risulta formulato in coerenza a detti principi, sia perchè risulta genericamente formulato ed appare privo del momento di sintesi sul fatto controverso e decisivo, sia pure perchè, mentre i giudici di merito hanno rigettato l’appello e confermato la legittimità e congruità dell’accertamento, esprimendo condivisìone per la decisione di prime cure, nella considerazione che l’acquisto dei beni costituisse la manifestazione di una consistente capacità di spesa, e rilevando che i contribuenti, per contro, non avevano assolto all’onere sugli stessi gravante di offrire gli elementi probatori contrari, quali voluti dalla legge, i contribuenti, in questa sede, non hanno indicato dati e concreti elementi, tali da indurre a decisione di segno opposto, e le doglianze appaiono sottese ad ottenere una opposta lettura di atti e documenti presi in esame dai giudici di merito e valutati diversamente.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi il relativo rigetto, per inammissibilità dei motivi. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
La Corte:
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso dell’Agenzia Entrate e gli altri atti di causa;
Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione ed i richiamati principi, ritiene di dover dichiarare inammissibile, nel solco di Cass. SS.UU. n. 3118/2006 e n. 3116/2006, il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e rigettare l’impugnazione nei confronti dell’Agenzia Entrate;
Considerato che nulla va disposto per le spese del giudizio nei confronti del Ministero, in assenza dei relativi presupposti, mentre i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia Entrate, che si liquidano in complessivi Euro duemilacento, oltre spese prenotate a debito;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze; rigetta l’impugnazione nei confronti dell’Agenzia Entrate e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell’Agenzia medesima, delle spese del giudizio, in ragione di complessivi Euro duemilacento, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011