Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28536 del 20/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 28536 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
De Laurentiis Rosario, elettivamente domiciliato in
Roma Roma, Via degli Scipioni n. 267, presso lo
studio dell’Avv.to Daniela Ciardo, che lo
rappresenta e difende in forza di procura speciale
in atti

3

ricorrente –

contro

(

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la
rappresenta e difende ex lege
– controrícorrente –

avverso la sentenza n. 68/46/2008 della Commissione
Tributaria regionale della Campania, depositata il
13/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 30/10/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
uditi

l’Avv.to

Daniela

Ciardo,

per

parte

ricorrente, e l’Avvocato dello Stato, Maria Pia
Camassa, per parte controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Data pubblicazione: 20/12/2013

generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per
rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
De

Laurentiis

propone

Rosario

ricorso

per

cassazione, affidato a due motivi, nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza n.
68/46/2008 dell’8/04/2008, depositata in data

della Campania, con la quale – in una controversia
concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto
formatosi a seguito di una richiesta del
contribuente di rimborso delle ritenute, in parte,
indebitamente effettuate, ai fini IRPEF per l’anno
2004, sulle somme percepite, quale incentivo
all’esodo, alla cessazione del rapporto di lavoro
(sostenendo il medesimo che anche agli uomini, di
età compresa tra i 50 anni ed i 55 anni, e non solo
alle donne, dovesse essere applicata, sulle somme
erogate, a titolo di incentivazione all’esodo,
un’aliquota ridotta) – è stata riformata la
decisione

n.

211/23/2007

della

Commissione

Tributaria Provinciale di Napoli.
La C.T.P. di Napoli aveva accolto il ricorso del
contribuente, disapplicando l’art.19 (17 vecchia
numerazione) comma 4 bis DPR 917/1986-TUIR, in
quanto contrario al principio della parità di
trattamento tra uomini e donne con riguardo
all’accesso al lavoro, alla formazione, alla
promozione professionale ed alle condizioni di
lavoro, sancito da Direttive comunitarie (nn.
76/207/CEE e 79/7/CEE del 19/1271978), alla luce
dell’interpretazione data dalla Corte Giustizia CE
con la sentenza 21/07/2005, nella causa n. C207/04.
I giudici d’appello, nell’accogliere il gravame

2

13/05/2008, della Commissione Tributaria Regionale

dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che,
con legge 248/2006, di conversione del DL 223/2006
(il cui art.36 comma 23 aveva stabilito
l’abrogazione, fatta eccezione per gli accordi
intervenuti “prima del 4/07/2006”,

del comma 4 bis

dell’art.19 del TUIR, contemplante l’applicazione
di un’aliquota ridotta, pari alla metà di quella

rapporto, alle somme corrisposte a titolo di
incentivazione all’esodo dei lavoratori, che
avessero superato i 50 anni, se donne, i 55 anni,
se uomini), era stato previsto un regime
transitorio, con possibilità di applicazione
dell’agevolazione fiscale in oggetto anche alle
incentivazioni all’esodo corrisposte dopo il
3/07/2006, a determinate condizioni, ma, nella
fattispecie, trattandosi di somme erogate in un
periodo precedente, non poteva essere accolta
l’istanza di rimborso della maggiore imposta
versata.
Ha

resistito

l’Agenzia

delle

Entrate

con

controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria, ai sensi
dell’art.378 c.p.c..
Considerato in diritto
1. Il contribuente lamenta, sotto unica rubrica,
vizi di violazione e/o falsa applicazione di norme
di diritto, ex art.360 n. 3 c.p.c., in relazione
all’ art.141 Trattato UE ed alle Direttive
Comunitarie nn. 76/207/CEE e 79/7/CEE, all’art.14
della Direttiva del Parlamento Europeo e del
Consiglio n. 2006/54/CEE, all’art.19 comma 4 bis
DPR 917/1986, all’art.36 comma 23 1.248/2006 e n. 3
1.212/2000, e di omessa, insufficiente e
contraddittoria circa un fatto controverso e

applicata per la tassazione del trattamento di fine

decisivo motivazione, ai sensi dell’art.360 n. 5
c.p.c..
2. Il vizio di violazione di legge è fondato.
Il comma 4 bis dell’ 19 del d.p.r.22/12/1986, n.
917, nel testo vigente fino al 3 luglio 2006,
prevedeva l’applicazione di un’aliquota agevolata
sulle somme percepite come incentivo all’esodo

applicabile per le indennità di trattamento di fine
rapporto

e

per

tutte

le

altre

indennità

equipollenti, individuando l’età come elemento
caratterizzante. In particolare, la norma era
applicabile agli uomini che, al momento dell’esodo,
avessero compiuto 55 anni ed alle donne che ne
avessero compiuti 50.
La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con
sentenza del 21 luglio 2005, emessa nella causa C207/2004, ha ritenuto tale norma in contrasto con i
principi comunitari di parità di trattamento tra
uomini e donne dettati dalla direttiva del
Consiglio 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE.
Al fine di eliminare i profili di incompatibilità
della normativa nazionale con la normativa
comunitaria, evidenziati dalla Corte di Giustizia
delle Comunità Europee, il legislatore, con d.1.4
luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n.248, ha ritenuto
opportuno abrogare il coma 4-bis dell’art. 19 del
Tuir, mantenendone però l’applicazione “alle somme
corrisposte in relazione a rapporti di lavoro
cessati prima della data di entrata in vigore del
presente decreto nonché con riferimento alle somme
corrisposte in relazione a rapporti di lavoro
cessati in attuazione di atti o di accordi, aventi
data certa, anteriori alla data di entrata in

4

volontario pari alla metà di quella ordinariamente

vigore del presente decreto”.
E’ rimasta quindi aperta, pur dopo l’abrogazione
dell’art. 19, comma 4 bis, TUIR, la questione della
portata da attribuire a tale disposizione, alla
luce della pronuncia della Corte di Giustizia UE,
nei rapporti ai quali essa continuava ad
applicarsi,

ratione temporis.

risoluzione n. 112 del 13.10.06, ha negato
l’accoglibilità delle istanze di rimborso proposte
in base alla suddetta sentenza, argomentando che
non necessariamente l’adeguamento della
legislazione nazionale alla statuizione della Corte
Europea si sarebbe dovuto risolvere
nell’applicazione agli uomini del più favorevole
limite di età di accesso al beneficio previsto per
le donne (50 anni), giacché, almeno in linea
teorica, tale adeguamento si sarebbe potuto
realizzare anche applicando alle donne il più
sfavorevole limite di età di accesso al beneficio
(55 anni) previsto per gli uomini.
3. In tale perdurante incertezza interpretativa, la
Commissione Tributaria Provinciale di Latina ha
investito nuovamente della questione la Corte di
Giustizia dell’Unione Europea, la quale, con
ordinanza del 16 gennaio 2008, nelle cause riunite
da C-128/07 a C-I31/07, ha definitivamente statuito
che:

“a seguito della sentenza 21 luglio 2005, in

causa C-207/04 Vergani, da cui risulta
l’incompatibilità di una normativa nazionale con il
diritto comunitario, è compito delle autorità dello
Stato membro interessato adottare i provvedimenti
generali o particolari idonei a garantire il
rispetto del diritto comunitario sul loro
territorio, mentre le dette autorità mantengono un

Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria, con la

potere discrezionale quanto alle misure da adottare
affinché il diritto nazionale sia adeguato al
diritto comunitario e affinché sia data piena
attuazione ai diritti che sono attribuiti ai
singoli da quest’ultimo”; “qualora sia stata
accertata una discriminazione incompatibile con il
diritto comunitario, finché non siano adottate

trattamento, il giudice nazionale è tenuto a
disapplicare qualsiasi disposizione
discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere
la previa rimozione da parte del legislatore, e
deve applicare ai componenti della categoria
sfavorita lo stesso regime che viene riservato alle
persone dell’altra categoria”.
Con detta pronuncia, dunque, la Corte di Giustizia
europea ha ulteriormente chiarito che il giudice
nazionale “è

tenuto a disapplicare qualsiasi

disposizione discriminatoria”

ed, in ordine alla

questione relativa al carattere di prestazioni
previdenziali delle somme versate a titolo di
incentivo all’esodo che

“basta rilevare che la

Corte, al punto 33 della citata sentenza Vergani,
ha dichiarato che tale eccezione al divieto di
discriminazioni fondate sul sesso non è applicabile
ad un’agevolazione fiscale quale quella prevista
dall’art.17, n.4 bis del d.p.r. n.917/86, che non
costituisce una prestazione previdenziale”(Cfr.
Cass.11641 e 14959/2013).
Nella specie, la Commissione tributaria regionale
campana, ha invece ritenuto pienamente operante e
legittima anche la successiva normativa interna
nella parte in cui, mantenendo l’applicabilità
della normativa abrogata alla cessazione dei
rapporti di lavoro in data pregressa, disattendeva

6

misure volte a ripristinare la parità di

tuttavia il divieto di discriminazione.
Rileva, in ultimo, la Corte che, nel giudizio
oggetto dell’ordinanza interlocutoria di questa
Corte n.959/2013, di rimessione degli atti al Primo
Presidente per l’assegnazione della questione alle
Sezioni Unite, l’Agenzia delle Entrate aveva
espressamente sollevato l’eccezione di decadenza

rimborso dell’imposta indebitamente versata, ai
sensi D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, rispetto
alla data del versamento indebito (e non alla data,
ritenuta dalla CTR nella sentenza in quel giudizio
impugnata, della pronuncia della Corte di Giustizia
interpretativa della normativa comunitaria e che
aveva dichiarato – senza modificare alcun proprio
pregresso e consolidato orientamento – il contrasto
tra norma impositiva interna ed una direttiva
comunitaria self-executing), eccezione questa che,
nella specie, non risulta proposta in giudizio (in
relazione all’istanza di rimborso notificata dal
contribuente
solo

“all’Ufficio in data

“reiterata in data

9/11/2005″,

07/01/2009”,come

e
da

controricorso dell’Agenzia delle Entrate, per la
maggiore IRPEF versata nell’anno 2004).
4. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso va
accolto, con cassazione della sentenza impugnata,
e, decidendo nel merito, non essendo necessari
ulteriori accertamenti in fatto, va accolto il
ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese processuali dell’intero giudizio vanno
integralmente compensate tra le parti, atteso
l’evolversi della giurisprudenza di questo giudice
di legittimità, successivamente alla proposizione
del ricorso.
P .Q.M.

7

del contribuente dall’esercizio del diritto al

r’..51N77
Al SE.,;:
MATERIA TR13.LiMIA
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il
ricorso introduttivo del contribuente; dichiara
integralmente compensate tra le parti le spese
dell’intero giudizio.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA