Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28535 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28535 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente contro
Eredi Quaranta Giuseppe snc in liquidazione, in
persona del liquidatore p.t., Domenico Massimo
Quaranta, e quest’ultimo, nella predetta qualità,
elettivamente domiciliati in Eboli
Madonna del Soccorso 12,

(SA), Via

presso lo studio

dell’Avv.to Luigi De Lisio, che li rappresenta e
difende in forza i procura speciale a margine del
controricorso
controricorrenti avverso la sentenza n. 297 della Commissione
Tributaria regionale della Campania, Sezione
Staccata

di

Salerno,

depositata

il

21/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 30/10/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;

Data pubblicazione: 20/12/2013

udito l’Avvocato dello Stato, Maria Pia Camassa,
per parte ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per
l’accoglimento.
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per
cassazione, affidato a due motivi, nei confronti

liquidazione, avverso la sentenza n. 297/02/2007
del 28/06/2007, depositata in data 21/01/2008,
della Commissione Tributaria Regionale della
Campania, Sezione Staccata di Salerno, con la quale
– in una controversia concernente l’impugnazione di
un avviso di recupero del credito d’imposta,
usufruito dalla predetta società, ai sensi
dell’art.8 1.388/2000, per nuovi investimenti in
aree svantaggiate, negli anni 2001 e 2002, in
conseguenza della revoca dell’agevolazione fiscale
stante il mancato riconoscimento dell’investimento
operato, in quanto non consistente
nell’acquisizione di beni strumentali nuovi (lavori
di ristrutturazione eseguiti su di un immobile
condotto dall’impresa in locazione) – è stata
riformata la decisione n. 182/13/2005 della
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, che
aveva solo parzialmente accolto il ricorso della
contribuente.
La C.T.P. di Salerno, infatti, confermata la revoca
dell’agevolazione, aveva dichiarate non dovute le
sole sanzioni irrogate per l’utilizzo del credito
d’imposta nel periodo di sospensione legale.
I

giudici

d’appello,

in

particolare,

hanno

sostenuto che, da un lato, l’investimento eseguito
dalla snc Scarlato Maria e Quaranta Domenico

2

della società Eredi Dottor Quaranta snc in

Massimo,

esercente

di

l’attività

farmacia,

presentava il requisito della novità, consistendo
in

lavori

di

ristrutturazione

e

di

“riammodernamento” del negozio, e, dall’altro lato,
l’immobile sul quale i lavori erano stati eseguiti,
condotto in locazione dalla società, era di
proprietà del socio Dr.Quaranta,

“divenuto poi nel

2004 titolare della farmacia”,

cosicché

fissi, di cui certamente in parte rimovibili”,
rientrava nella previsione dei beni ammortizzabili,
ai sensi dell’art.67 comma 9 DPR 617/1986-TUIR.
Ha resistito la società in liquidazione con
controricorso e la stessa parte ha altresì
depositato memoria, ai sensi dell’art.378 c.p.c..
Considerato in diritto
1. L’Agenzia delle Entrate prospetta, in ricorso,
due motivi: 1) la violazione e/o falsa applicazione
di norme di diritto, ex art.360 n. 3 c.p.c., in
relazione all’art.8 1.380/2000, non potendo
l’investimento in oggetto beneficiare
dell’agevolazione fiscale, trattandosi, da un lato,
dì mere migliorie di beni già esistenti e,
dall’altro lato, di “interventi non separabili dal
bene di proprietà di terzi cui accedono”,

valutata

la titolari -Là di questo al momento dell’utilizzo
del beneficio; 2) l’insufficiente motivazione su
fatto controverso e decisivo, ai sensi dell’art.360
n. 5 c.p.c., non avendo i giudici tributari
sufficientemente vagliato la natura autonoma o meno
dell’intervento edilizio, limitandosi a parlare di
“opere ed impianti fissi, di cui certamente in
parte rimovibili”, senza dire in quale misura e per
quali opere ed impianti vi sarebbe stato il
requisito della “separabilità”.

3

l’investimento, rappresentato da “opere ed impianti

2.

Il

i

esaminati

ricorso,

due

motivi

congiuntamente, è fondato.
Il credito d’imposta, previsto dalla L. 23 dicembre
2000, n. 388, art. 8, per i soggetti titolari di
reddito d’impresa che, nel periodo ivi indicato,
abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i
beni strumentali, materiali e immateriali, aventi
il

requisito

della

novità

e

che

siano

103 e 104) DPR 917/1986, TUIR, all’epoca vigente.
La

norma

prevede

infatti

che

“per nuovi

investimenti si intendono le acquisizioni di beni
strumentali nuovi di cui al testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 68, esclusi
costi relativi all’acquisto di “mobili e macchine
ordinarie

di

ufficio”

….concernente

“coefficienti di ammortamento”, destinati a
strutture produttive già esistenti o che vengono
impiantate nelle aree territoriali di cui al comma
l, per la parte del loro costo complessivo
eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate
nonché gli ammortamenti

dedotti

nel periodo

d’imposta, relativi a beni d’ investimento della
stessa struttura produttiva”.
I beni agevolabili strumentali (destinati dunque ad
essere utilizzati dall’imprenditore per più
esercizi), oltre al requisito della novità, devono
avere la caratteristica di essere ammortizzabili
fiscalmente (secondo la procedura che consente di
ripartire nel tempo il costo del cespite e che
riflette la residua possibilità di utilizzazione
del bene).
Ove i beni insistano su suolo altrui, deve essere
fornita prova dal contribuente, che invoca il

4

ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 (oggi

diritto di fruire dell’agevolazione fiscale, in
merito alla amovibilità dei beni che configurino
beni autonomi rispetto all’immobile di terzi cui
accedono (cfr.Cass. 21411/2012, che ha escluso
dall’agevolazione i beni non di proprietà
dell’impresa, ma oggetto di contratto di locazione,
non essendo provata l’amovibilità delle opere di
miglioria eseguite, non configurabili quale bene

terzi cui accedono).
3.

Nella specie,

i giudici tributari hanno

riconosciuto la spettanza dell’agevolazione in
quanto

le

opere

oggetto

dell’investimento

costituivano beni strumentali nuovi,
ammortizzabili fiscalmente, sia perché “nel 2004_1a
proprietà dell’immobile _sempre del socio
Dr.Domenico Quaranta si è ricongiunta con quella
della proprietà della farmacia”,

sia perché

consistente in opere ed impianti fissi, “certamente
in parte rimovibili”.
4. Tale ragionamento non risponde pienamente ai
criteri dettati dalla legge.
Obiettivo della legge era quello di promuovere
nuovi investimenti produttivi in aree territoriali
svantaggiate, in funzione dell’incremento della
produttività.
Come la stessa Amministrazione ha esposto nella
Risoluzione n. 55/2003, la circostanza che le spese
siano riferite a beni detenuti a titolo diverso
dalla proprietà (nel caso in esame si trattava
appunto dell’ampliamento di un edificio industriale
sito su terreno altrui concesso in comodato) “non
esclude, in linea di principio, che le stesse
possano rilevare ai fini dell’agevolazione in
questione, infatti, come sopra precisato, occorre

5

autonomo rispetto all’immobile di proprietà dei

verificare il loro corretto trattamento contabile”;
cosicché, se si tratta di “spese incrementative che
si riferiscono a beni che non hanno una loro
autonoma funzionalità rispetto al bene a cui
accedono e come tali devono essere classificate
civilisticamente nell’attivo dello stato
patrimoniale alla voce B I 7) – “Altre
immobilizzazioni immateriali”, … esse “fiscalmente

dell’articolo 74 e come tali non possono rilevare
al fini dell’agevolazione” di cui all’art.8
1.388/2000″,

costituendo non beni autonomi, ma,

stante l’accessione su beni altrui, meri costi
deducibili (nei limiti della quota imputabile a
ciascun esercizio); nell’ipotesi in cui, invece,
“le spese incrementative su beni di terzi sono
classificate, secondo corretti principi contabili,
tra le immobilizzazioni materiali in quanto
riferibili a beni materiali che hanno una loro
autonoma funzionalità, sono agevolabili ai sensi
dell’art. 8 in guanto costituiscono beni materiali
e non dei meri costi”.
5. In sostanza, la sola circostanza che l’opera sia
realizzata su suolo altrui (all’epoca dell’utilizzo
dell’agevolazione fiscale, nella specie, negli anni
2001 e 2002), non è decisiva, a condizione che i
relativi costi possano essere contabilizzati tra le
“immobilizzazioni materiali”,
avendo

una

sua

in quanto il bene,

autonoma

funzionalità

ed

individualità, a prescindere da quello, di terzi, a
cui accede, al termine del periodo di locazione o
di comodato, può essere rimosso ed utilizzato
separatamente dall’investitore.
6. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata, con rinvio ad altra Sezione della

6(

%

rientreranno nella disciplina del comma 3

Al
N. i

Commissione Tributaria Regionale della Campania,
affinché proceda a nuovo esame ed anche in ordine
alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata, con rinvio, anche per le spese del
presente giudizio di legittimità, ad altra sezione
della Commissione Tributaria Regionale della

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Campania.

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