Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28535 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 15/12/2020), n.28535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10325-2019 proposto da:

RIS.CO SOCIETA’ RISCOSSIONI COMUNALI SRL, in persona del presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO DENZA

20, presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA, rappresentata e

difesa dagli avvocati LORENZO DEL FEDERICO, PIERO SANVITALE;

– ricorrente –

contro

D.M.A.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 884/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 20/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 20 settembre 2018 la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo respingeva l’appello proposto da RIS.CO – SOCIETA’ RISCOSSIONI COMUNALI s.r.l., addetta alla riscossione dei tributi di competenza del Comune di (OMISSIS), avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Chieti che aveva accolto il ricorso proposto da D.M.A.R. contro l’avviso di accertamento relativo ad IMU per l’anno 2012.

Premesso che la pretesa tributaria si fondava sul fatto che, nel periodo d’imposta, la contribuente e il di lei coniuge risiedevano in comuni diversi e che pertanto il nucleo familiare non dimorava nell’abitazione per la quale era richiesta l’esenzione, osservava, in particolare, la CTR che, alla stregua del disposto degli artt. 143 e 144 c.c., in difetto di primazia tra i coniugi, non poteva ritenersi che la dimora abituale della famiglia fosse quella ricollegabile alle risultanze anagrafiche del marito ovvero quella ricollegabile alle risultanze anagrafiche della moglie. Osservava, inoltre, che incombeva all’Amministrazione finanziaria dimostrare che la contribuente avesse già beneficiato dell’agevolazione prevista per la prima casa con riguardo all’abitazione di residenza del coniuge.

Avverso la suddetta sentenza la RIS.CO – SOCIETA’ RISCOSSIONI COMUNALI s.r.l., con atto del 15 marzo 2019, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, conv. dalla L. n. 214 del 2011, e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR illegittimamente ritenuto che la contribuente avesse diritto all’esenzione IMU per l’abitazione principale.

Il motivo è fondato.

Il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, conv. dalla L. n. 214 del 2011, per quanto qui rileva, stabilisce che “L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (…). Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Secondo l’orientamento espresso da questa Corte, in tema di IMU, l’esenzione prevista per la casa principale dal D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, conv. dalla L. n. 214 del 2011, richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente (nella specie, è stata confermata la sentenza impugnata che aveva escluso che l’immobile della ricorrente potesse ritenersi abitazione principale dato che il marito, non legalmente separato, aveva la residenza e la dimora abituale in un altro comune) (Cass. n. 4166 del 2020).

Orbene, la CTR dell’Abruzzo, affermando che la contribuente potesse fruire dell’agevolazione fiscale pur essendo residente in un comune diverso da quello in cui risiedeva il marito, senza espletare alcun accertamento riguardo alla dimora abituale del nucleo familiare, non si è uniformata al principio di diritto sopra enunciato, sviluppando argomentazioni non pertinenti rispetto alla valutazione giuridica ad essa demandata.

Il secondo motivo di ricorso – con il quale si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia sul motivo di appello con il quale si censurava la statuizione con la quale la commissione tributaria provinciale aveva ritenuto carente sotto il profilo motivazionale l’atto impugnato – è infondato, posto che il vizio di omessa pronuncia deve essere escluso in relazione a una questione esplicitamente o anche implicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza e che è, quindi, suscettibile di riesame nella successiva fase del giudizio, se riprospettata con specifica censura (Cass. n. 3417 del 2015).

In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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