Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28535 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/11/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 06/11/2019), n.28535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3839-2019 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA FROLDI;

– ricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 4025/2018 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato l’11/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il Tribunale di Ancona ha respinto l’impugnazione del provvedimento di diniego della protezione internazionale richiesta da M.R., proveniente dal Bangladesh.

Il Tribunale, in particolare, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione richieste.

Il richiedente la protezione internazionale ricorre con due mezzi. L’Amministrazione replica con controricorso.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, perchè il Tribunale si sarebbe basato essenzialmente sui verbali di audizione della Commissione territoriale e sulle conclusioni del procuratore, omettendo di verificare la veridicità dei fatti narrati anche mediante richiesta di chiarimenti al richiedente la protezione internazionale per l’approfondimento delle sue dichiarazioni, ovvero attivando il potere istruttorio officioso.

Contrariamente a quanto assume il ricorrente, il Tribunale non si è pronunciato per la inveridicità del suo racconto, ma ha escluso che le motivazioni che lo avrebbero costretto a lasciare il paese di origine fossero idonee a giustificare il riconoscimento della protezione richiesta, atteso che restavano confinate nei limiti di una vicenda di vita privata e di miglioramento socio-economico e che gli aspetti evidenziati in ricorso integravano personali timori circa la necessità di sostenere la famiglia d’origine tutt’ora in patria.

Il Tribunale ha inoltre evidenziato, sulla base dei resoconti ufficiali acquisti, che la situazione politica dell’area del Bangladesh di provenienza non era a rischio di violenza indiscriminata.

Ciò posto si deve osservare che non risulta censurata l’affermazione, contenuta nel decreto impugnato, circa il carattere privato dei fatti narrati – peraltro non chiariti nel corpo del ricorso per cassazione -.

Inoltre, la doglianza risulta essere assolutamente generica anche quanto alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione e, per conseguenza, priva di decisività perchè non viene indicato quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso (in tema, Cass. n. 2119 del 24/1/2019)

Quanto poi alla lamentata mancanza dell’audizione, lo stesso ricorrente – contraddittoriamente – dà atto in premessa (fol. 2) di essere stato ascoltato dal Presidente del collegio.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in merito al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il ricorrente si duole che il Tribunale abbia escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di detta forma di protezione internazionale, sulla ravvisata natura personale e privata delle ragioni che lo avevano indotto a lasciare il proprio Paese, trascurando che il Bangladesh soffre di gravi carenze in termini di democrazia e di rispetto dei diritti umani.

Il motivo è inammissibile, non solo perchè non specifico non avendo indicato le fonti che attesterebbero quanto sostenuto, in contrasto con quanto accertato dal Tribunale, e precisato se e in quale momento processuale le abbia sottoposte all’attenzione del giudice, a dimostrazione dei rischi per la popolazione del Bangladesh – ma anche perchè diretto a sollecitare questa Corte ad una impropria rivisitazione di un apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa la rilevanza dei fatti narrati dal richiedente la protezione e i rischi paventati in caso di rientro nel paese di origine.

Privi di rilievo sono i precedenti di merito invocati, frutto della valutazione delle precipue ed autonome emergenze istruttorie connotanti i diversi e specifici casi.

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

In assenza di attività difensiva della parte intimata non si provvede sulle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA