Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28533 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n.ro 23253 del R.G. anno 2008, proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.L., residente a (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 64/32/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli – Sezione n. 32, in data 01/06/2007, depositata

il 13 luglio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 novembre 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dott. APICE Umberto, che non ha mosso osservazioni.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 23253/2008 R.G. è stata depositata la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 64/32/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 32, l’01.06.2007 e DEPOSITATA il 13 luglio 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello proposto dalla contribuente e riformato la decisione di prime cure limitatamente all’imposta di Registro.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso, con cui il competente Ufficio liquidava le imposte di Registro ed INVIM, censura l’impugnata decisione per violazione dell’art. 1306 c.c., comma 2 e art. 2909 c.c..

3 – L’intimata contribuente, non ha svolto difese in questa sede.

4 – La questione posta dal ricorso, sembra possa decidersi alla stregua del principio secondo cui in tema di solidarietà tributaria, la facoltà del coobbligato d’imposta di avvalersi, ai sensi dell’art. 1306 cod. civ., della sentenza – passata in giudicato – pronunciata tra l’amministrazione finanziaria ed altro condebitore in solido (cosiddetto giudicato riflesso) trova un limite nella eventuale esistenza, nei confronti del coobbligato medesimo, di un diverso e contrario giudicato. Ad un tal riguardo, anche la sentenza a contenuto meramente processuale, costituisce ostacolo all’applicazione del principio del giudicato riflesso (Cass. n. 18025/2004, n. 12401/2003, n. 13997/2002).

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di Consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., posto che la decisione impugnata non appare in linea con il trascritto principio ed il quadro normativo di riferimento, avendo esteso alla venditrice il giudicato favorevole, ottenuto dall’acquirente, malgrado il diverso e contrario giudicato, formatosi in precedenza nel giudizio dalla stessa promosso.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Viste la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione ed il citato orientamento giurisprudenziale, ritiene di dover accogliere il ricorso per manifesta fondatezza;

Considerato che, per l’effetto, va cassata l’impugnata decisione e la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Campania, perchè proceda al riesame e, adeguandosi al richiamato principio, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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