Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28533 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28533 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrentecontro
DI DIO RANDAZZO FRANCESCO,

elettivamente domiciliato in

Roma, via Cosseria n.2 presso lo studio
dell’Avv.Placidi Giuseppe e rappresentato e difeso per
procura a margine del controricorso dall’Avv.Filippo
Mingrino.
-controricorrente-

Data pubblicazione: 20/12/2013

avverso la sentenza n.145/21/08 della Commissione
Tributaria Regionale della Sicilia-sezione distaccata
di Caltanissetta, depositata il 3.11.2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29.10.2013 dal Consigliere Roberta

udito per la ricorrente l’Avv.Gianna Galluzzo che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Tommaso Basile che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate di Enna recuperava nei
confronti di Di Dio Randazzo Francesco, esercente
attività di impresa edile, il credito di imposta,
usufruito ex art.8 legge n.388 del 2000, ritenendolo
indebitamente utilizzato per il 50% del costo
dell’investimento (effettuato tramite acquisto di
un’autovettura aziendale immatricolata come autocarro
per trasporto di cose uso proprio), in quanto non
fiscalmente rilevante per l’intero giusta la previsione
dell’art.121 bis (ora 164) del T.U.I.R..
Il ricorso proposto avverso l’avviso di recupero
veniva rigettato dall’adita Commissione di prima
istanza ma la decisione, appellata dal contribuente,

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Crucitti;

veniva

integralmente

riformata

dalla

Commissione

Tributaria Regionale della Sicilia-Sezione distaccata
di Caltanissetta con la sentenza indicata in epigrafe.
In particolare, i Giudici di appello ritenevano
che, nel caso in esame, fosse stato provato che

uso proprio e furgone” onde la sua classificazione e la
sua destinazione ne evidenziava l’inerenza all’attività
di impresa, incombendo sull’appellato Ufficio l’onere
di provare l’uso parziale e diverso rispetto a quello
risultante dalla carta di circolazione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a tre motivi, l’Agenzia delle
Entrate.
Il contribuente ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo mezzo -rubricato violazione e falsa
applicazione dell’art.8 legge 388 del 2000 in combinato
disposto con gli artt.109 e 164 del dpr 917/86 e degli
artt.54 d.lgs. 28571992 in combinato disposto con le
disposizioni di cui alla direttiva europea del 6.2.1998
n.98/14/Ce cui è stata data attuazione con d.m.
4.8.1998

la ricorrente deduce l’errata applicazione

della normativa indicata per la quale, al contrario di
quanto statuito dalla C.T.R., l’autovettura acquistata

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“l’autocarro era stato omologato per trasporto di cose-

ed ammessa ad agevolazione -date le sue caratteristiche
tecniche ed indipendentemente dal dato puramente
formale dell’immatricolazione- doveva considerarsi ad
uso promiscuo e, in quanto tale, non inerente in via
esclusiva all’attività di impresa; condizione questa,

quale definendo il concetto di investimento agevolabile
poneva l’enfasi sul requisito della strumentalità dei
beni nuovi a tal fine acquistati.
2. Con il secondo mezzo, in relazione all’art.360
comma l n.3 c.p.c.,

si denuncia la violazione del

principio dell’onere della prova come sancito
dall’art.2697 c.c. Secondo la ricorrente la C.T.R.
siciliana basandosi, esclusivamente, sul dato formale
dell’immatricolazione avrebbe erroneamente invertito
l’onere della prova ponendolo a carico dell’Ufficio,
senza che il contribuente avesse fornito la prova a suo
carico sul tipo e la quantità dei prodotti trasportati
e sulla necessità di avvalersi di mezzi delle
caratteristiche, spazi e tipologia di quello
acquistato.
3. Con il terzo motivo, infine,

si denuncia la

sentenza impugnata di insufficiente motivazione non
avendo la Commissione tributaria siciliana fornito
sufficiente argomentazione circa l’uso strumentale

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invece, richiesta espressamente dal citato art.8 il

ai

dell’automezzo acquistato,

fini

dell’esercizio

dell’attività di impresa, limitandosi ad evincerlo dal
mero dato formale dell’immatricolazione, senza tenere
in alcun conto i diversi elementi di fatto contenuti
nell’accertamento e fatti propri dal primo

veicolo fuoristrada con kit di trasformazione
consistente in una rete collocata all’altezza del vano
bagagli, dalla quale non erano stati eliminati i sedili
posteriori).
4.1 motivi -pienamente ammissibili (contrariamente
a quanto eccepito in controricorso relativamente al
primo e secondo mezzo) per sufficienza e rispondenza
dei quesiti ai dettami dell’art.366 bis c.p.c.- sono
fondati.
4.1. L’art.8 della legge n.388/2000, dettato per
agevolare gli investimenti produttivi in aree
territorialmente svantaggiate, al secondo comma,
prevede espressamente che “per nuovi investimenti si
intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di
cui agli artt.67 e 68 del testo unico delle imposte sui
redditi… destinati a strutture produttive già
esistenti o che vengano impiantate nelle aree
territoriali di cui al comma
Dal tenore testuale della norma e della ratio alla

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Giudice(ovvero la circostanza che l’automezzo fosse un

stessa

sottesa

(di

favorimento

dello

sviluppo

industriale nelle aree depresse del paese come già
esplicitata da questa Corte nelle sentenze n.rí
3310/2009; 24936/2011), appare evidente che
l’agevolazione fiscale, consistente nel riconoscimento

acquisti beni materiali mobili ed immobili strumentali,
ovvero destinati ad essere esclusivamente e
durevolmente utilizzati nell’impresa stessa.
4.2.Ciò posto, al fine di individuare, ai fini
fiscali, l’idoneità del bene acquistato a costituire
oggetto di investimento agevolabile, ben può farsi
riferimento al requisito della sussistenza del rapporto
di inerenza dettato dall’art.75 del TUIR (nella
numerazione vigente ratíone temporís) in tema di
deducibilità delle spese, nella parte in cui (comma 5)
prevede che le spese e gli altri componenti negativi
sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono
ad attività e beni da cui derivano ricavi o altri
proventi che concorrono alla formazione del reddito di
impresa. In particolare, per quel che qui interessa,
l’art.121 bis (ora 164) del TUIR, con riguardo ai
veicoli, ne prevede la deducíbílítà integrale dei costi
e delle spese solo per alcuni tipi e cioè per quelli
esclusivamente strumentali all’esercizio dell’attività

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del credito di imposta, spetti solo a quell’impresa che

propria dell’impresa, mentre per i costi relativi ad
ogni altro veicolo (salva la diversa percentuale
prevista per l’attività di agente di commercio) è
prevista una limitazione percentuale della deducibilità
per il 50%.

veicolo può ritenersi investimento agevolabile per
l’intero costo, solo quando si dimostri la sua
strumentalità esclusiva all’esercizio dell’impresa.
L’onere di tale dimostrazione, vertendosi in ipotesi di
riconoscimento del credito di imposta, incombe a carico
di chi invoca la sussistenza dei relativi presupposti,
ovvero del contribuente.
La sentenza impugnata, pertanto, non ha fatto corretta
applicazione della normativa di riferimento come sopra
illustrata ed ha, altresì, violato l’art.2697 c.c.
avendo addossato all’Amministrazione l’onere probatorio
sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento
del credito di imposta.
Infine, a fronte dei diversi e contrari elementi
fattuali rassegnati dalla parte pubblica (e come sopra
illustrati)in ordine alla mancanza di esclusiva
strumentalità del bene all’esercizio dell’attività di
impresa, la Commissione Regionale siciliana non ha
fornito una motivazione sufficiente, ed adeguata ai

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Alla luce di quanto esposto, pertanto, l’acquisto di un

principi sopra illustrata, laddove ha ritenuto che, ai
fini dell’agevolabilítà dell’investimento consistente
nell’acquisto di un automezzo, fosse sufficiente la
mera indicazione formale della qualità dell’automezzo
come trascritta nel libretto di circolazione all’atto

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione
della sentenza impugnata con rinvio, anche per il
regolamento delle spese del presente giudizio di
legittimità, ad altra Sezione della Commissione
Tributaria Regionale della Sicilia.
P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento
delle spese processuali, ad altra sezione della
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.
Così deciso in Roma, nella camera dì consiglio del
29.10.2013.

dell’immatricolazione.

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