Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28533 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 15/12/2020), n.28533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7447-2019 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIOVANNI PIETRO SANNA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE –

RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona dei rispettivi Direttori pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 937/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 09/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 1328/2015 la Commissione tributaria regionale della Liguria confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Savona che aveva respinto il ricorso proposto da G.S. avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria emesso a seguito del mancato pagamento di due cartelle di pagamento. Osservava la CTR che la costituzione di un fondo patrimoniale non era di per sè ostativa all’iscrizione ipotecaria, trattandosi di atto cautelare e non esecutivo.

Il ricorso per cassazione proposto dalla contribuente avverso la pronuncia della CTR veniva accolto da questa Corte con ordinanza n. 19884 del 2017, sul rilievo che il giudice di appello non aveva effettuato alcun accertamento in fatto in merito alle condizioni legittimanti l’iscrizione ipotecaria in relazione alla sussistenza o meno del nesso di collegamento tra debiti tributari e bisogni familiari.

Riassunto il giudizio, la CTR della Liguria, con sentenza n. 937 del 9 luglio 2018, confermava la legittimità dell’iscrizione ipotecaria.

Avvero tale decisione la contribuente propone ricorso per cassazione con un motivo.

Resistono con controricorso l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, e degli artt. 167 e 170 c.p.c., nonchè la violazione dell’art. 384 c.p.c., per mancato rispetto del principio di diritto enunciato nell’ordinanza n. 19884 del 2017 di questa Corte, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Sostiene, in sintesi, la ricorrente che il giudice del rinvio non aveva svolto gli accertamenti demandati dalla Corte di cassazione in ordine alla inerenza o meno dell’obbligazione tributaria ai bisogni della famiglia.

Il ricorso è fondato.

Con la menzionata ordinanza n. 19884 del 2017, questa Corte – dopo aver ribadito i consolidati principi di diritto in tema di iscrizione ipotecaria per debiti tributari sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale ex art. 170 c.p.c., iscrizione da ritenersi legittima se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni – ha osservato che: “Con una argomentazione affatto sommaria la CTR non ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto, particolarmente sotto il profilo (…) dell’onere probatorio correlativo alla sussistenza o meno del nesso di collegamento tra i debiti tributari ed i “bisogni famigliari”. In altri termini il giudice tributario di appello non ha effettuato alcun accertamento in fatto circa le condizioni legittimanti l’iscrizione ipotecaria de qua, così “falsamente applicando” le disposizioni legislative evocate con la censura. Peraltro va ancora rilevato che la CTR nemmeno ha considerato che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 15862 del 07/07/2009, Rv. 609006-01), “… va accertato in punto di fatto se il debito de quo possa dirsi contratto o meno per soddisfare i bisogni della famiglia, considerato che, se è vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (ancora Cass. 12998/2006), che tale finalità non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è evidente tuttavia che la richiamata circostanza non è, a contrario, nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito possa dirsi contratto per soddisfare detti bisogni. L’accertamento relativo alla riconducibilità dei debiti alle esigenze della famiglia costituisce un accertamento istituzionale rimesso al giudice di merito (Cass. 11683/2001, 12730/2007)”.

Orbene, la CTR, in sede di rinvio, dopo aver sommariamente richiamato i principi di diritto enunciati nell’ordinanza di annullamento, si è limitata ad affermare: “ritiene che l’operato dell’Ufficio sia comunque legittimo in quanto il contribuente non ha fornito le prove circa i sopra citati principi di diritto”.

In tal modo, il giudice del rinvio ha sostanzialmente omesso di espletare l’accertamento in fatto demandato dalla Corte, trascurando di verificare, alla luce degli enunciati principi di diritto, la sussistenza delle condizioni legittimanti l’iscrizione ipotecaria sui beni costituiti in fondo patrimoniale e limitandosi ad affermare, in modo del tutto generico e apodittico, che “il contribuente non ha fornito le prove circa i sopra citati principi di diritto”.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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