Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28532 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28532 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

2°I’ft

in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, via dei

Portoghesi n.12 presso gli Uffici

dell’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrentecontro
BRANCIFORTI LUIGI
-intimato-

avverso la sentenza n.159/21/08 della Commissione
Tributaria Regionale della Sicilia-sezione distaccata
di Caltanissetta, depositata il 24.11.2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 20/12/2013

udienza

del

29.10.2013

dal

Consigliere

Roberta

Crucitti;
udito per la ricorrente l’Avv.Gianna Galluzzo che ha
concluso per l’accpoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

raccoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a tre
motivi, nei confronti della sentenza n.159/21/08
depositata il 24.11.2008, con la quale la Commissione
Tributaria Regionale della Sicilia-sezione staccata di
Caltanissetta aveva, rigettandone l’appello, confermato
la sentenza di primo grado che, in accoglimento del
ricorso proposto da Luigi Branciforti, aveva annullato
l’avviso di recupero del credito di imposta, ex art.8
della legge n.388/2000, ritenuto dall’Amministrazione
finanziaria indebitamente utilizzato, per gli anni
2002-2003, siccome relativo ad autocarro ad uso
promiscuo e, quindi, non fiscalmente rilevante per
l’intero.
In particolare, per quello che qui rileva, i
Giudici di appello -rilevato che era documentalmente
provato (dal libretto di circolazione) che l’automezzo,
oggetto di investimento agevolabile, era destinato al

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Generale Dott.Tommaso Basile che ha concluso per

”trasporto di cose-uso proprio” -ritenevano che la
diversa destinazione del bene asserita dall’Agenzia
delle Entrate, sulla quale incombeva il relativo onere
probatorio, non emergeva da nessun elemento acquisito
al processo.
Branciforti

non

ha

svolto

attività

difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo -rubricato

violazione e falsa

applicazione dell’art.8 della legge n.388 del 2000 in
combinato disposto con gli artt.109 e 164 d.p.r.
n.917/86 e degli artt.54 d.lgs,285/1992, in combinato
disposto con le disposizioni della direttiva
del

europea

6.2.1998 n.98/14/Ce, cui è stata data attuazione

con d.m. 4.8.1998-

la ricorrente deduce l’errata

applicazione della normativa, indicata in rubrica, ai
sensi della quale, ed al contrario di quanto ritenuto
dalla Commissione tributaria siciliana, l’autovettura
acquistata ed ammessa ad agevolazione, date le sue
caratteristiche tecniche, e indipendentemente dal dato
puramente formale dell’immatricolazione, doveva
considerarsi ad uso promiscuo e, quindi, non inerente
in via esclusiva all’attività di impresa. Secondo la
prospettazione difensiva detta ultima condizione era
espressamente richiesta dal citato art.8 1.n.388/2000

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Luigi

il quale, definendo il concetto di investimento
agevolabile poneva

l’enfasi

sul

requisito della

strumentalità dei beni nuovi a tali fini acquisiti.
2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione
all’art.360 n.3 c.p.c.,

la sentenza impugnata di avere

sancito dall’art.2967 c.c. Secondo la ricorrente,
infatti, la Commissione tributaria regionale siciliana,
basandosi

esclusivamente

sul

dato

formale

dell’immatricolazione, avrebbe erroneamente invertito
l’onere della prova, ponendolo a carico dell’Ufficio
senza che il contribuente avesse fornito la prova, a
suo carico, sul tipo dei prodotti trasportati, le
quantità di beni trasportati, sulla necessità di
avvalersi di mezzi con le caratteristiche, spazi e
tipologie di quello acquistato.
3.Con il terzo motivo, infine, si denuncia la
sentenza impugnata di insufficiente motivazione non
avendo la Commissione tributaria regionale fornito una
sufficiente argomentazione circa l’uso strumentale del
automezzo acquistato, ai fini dell’esercizio
dell’impresa, limitandosi ad evincerlo da un mero dato
formale (ovverossia l’immatricolazione) senza tenere in
alcun conto i diversi elementi fattuali contenuti
nell’accertamento, e fatti propri dal primo Giudice,

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violato il principio, in materia di onere della prova,

ovvero la circostanza che il mezzo fosse un veicolo
fuoristrada con kit di trasformazione consistente
unicamente in una rete collocata all’altezza del vano
bagagli e dalla quale non erano stati eliminati i
sedili posteriori.

connessione, sono fondati.
L’art.8 della legge n.388/2000, dettato per agevolare
gli investimenti produttivi in aree territorialmente
svantaggiate, al secondo comma, prevede espressamente
che “per nuovi investimenti si intendono le
acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli
artt.67 e 68 del testo unico delle imposte sui
redditi…,
esistenti

destinati a strutture produttive già
o che vengano impiantate nelle aree

territoriali di cui al coma l…”.
Dal tenore testuale della norma e della ratio alla
stessa sottesa (di favorimento dello sviluppo
industriale nelle aree depresse del paese come già
esplicitata da questa Corte nelle sentenze n.ri
3310/2009; 24936/2011), appare evidente che
l’agevolazione fiscale, consistente nel riconoscimento
del credito di imposta, spetti solo a quell’impresa che
acquisti beni materiali mobili ed immobili strumentali,
,
ovvero destinatA,

essere

ad

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durevolmente

ed

4.1 motivi, esaminati congiuntamente per la loro

esclusivamente utilizzati nell’impresa stessa.
Ciò posto, al fine di individuare, ai fini fiscali,
le qualità del bene costituente oggetto di investimento
agevolabile, ben può farsi riferimento al requisito
della sussistenza del rapporto di inerenza dettato

temporis) in tema di deducibilità delle spese, nella
parte in cui (comma 5), prevede che le spese e gli
altri componenti negativi sono deducibili se e nella
misura in cui si riferiscono ad attività e beni da cui
derivano ricavi o altri proventi che concorrono alla
formazione del reddito di impresa. In particolare, per
quel che qui interessa, l’art.121 bis (ora 164) del
TUIR, con riguardo ai veicoli, ne prevede la
deducibilità integrale dei costi e delle spese solo
per alcuni tipi e cioè, per quel che qui interessa, per
quelli esclusivamente strumentali all’esercizio
dell’attività propria dell’impresa, mentre per i costi
relativi ad ogni altro veicolo (salva la diversa
percentuale prevista per l’attività di agente di
commercio) è prevista una limitazione percentuale della
deducibilità per il 50%.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, l’acquisto di un
veicolo può ritenersi investimento agevolabile, per
l’intero costo, solo quando si dimostri la sua

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dall’art.75 del TUIR (nella numerazione vigente ratione

strumentalità esclusiva all’esercizio dell’impresa.
L’onere di tale dimostrazione, vertendosi in ipotesi di
riconoscimento del credito di imposta, incombe a carico
di chi invoca la sussistenza dei relativi presupposti,
ovvero del contribuente.

applicazione della normativa di riferimento come sopra
illustrata ed ha, altresì, violato l’art.2697 c.c.
avendo addossato all’Amministrazione l’onere probatorio
sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento
del credito di imposta.
Infine, a fronte dei diversi e contrari elementi
fattuali rassegnati dalla parte pubblica (come sopra
illustrati)in ordine alla mancanza di esclusiva
strumentalità del bene, la Commissione Regionale
siciliana non ha fornito una motivazione sufficiente,
ed adeguata ai principi sopra illustrata, laddove ha
ritenuto che, ai fini dell’agevolabilità
dell’investimento consistente nell’acquisto di un
automezzo, fosse sufficiente la mera indicazione
formale della qualità dell’automezzo come trascritta
nel libretto di circolazione all’atto
dell’immatricolazione.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione
della sentenza impugnata con rinvio, anche per il

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La sentenza impugnata, pertanto, non ha fatto corretta

regolamento delle spese del presente giudizio di
legittimità ad altra Sezione della Commissione
Tributaria Regionale della Sicilia.
P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la

delle spese processuali, ad altra sezione della
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
29.10.2013.

sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento

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