Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28531 del 20/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 28531 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrente-

2Q4RG
contro
ARGO s.r.1.,

in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa per procura a margine
del ricorso dall’Avv.Maurizio Sarra.

controricorrente-

avverso la sentenza n.87/2/08 della Commissione
Tributaria Regionale della Basilicata, depositata

il

Data pubblicazione: 20/12/2013

3.11.2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29.10.2013 dal Consigliere Roberta
Crucitti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Argo s.r.1., in persona del legale rappresentante
pro tempore, propose ricorso avverso l’avviso di
recupero di credito di imposta, ex art.8 legge«.388 del
2000, non riconosciuto per l’anno 2001 dall’Agenzia
delle Entrate di Matera perché la Società aveva incluso
tra gli investimenti agevolabili l’acquisto di tre
fabbricati avvenuto in data 12.1.2001 e, quindi,
antecedentemente al 13.3.2001, data di approvazione del
regime agevolativo da parte della Commissione della
Comunità Europea.
La sentenza di primo grado di accoglimento del
ricorso, appellata dall’Agenzia delle Entrate, veniva
confermata dalla Commissione Tributaria del Molise con
la sentenza indicata in epigrafe.
In particolare, il Giudice di appello argomentava la
decisione rilevando:
che dal testo normativo era evincibile che la

2

Generale Dott.Tommaso Basile, che ha concluso per

contribuente potesse usufruire delle agevolazioni a far
tempo dal 1.1.2001, data di entrata in vigore della
legge n.388 del 2000;
che, in ogni caso, avendo la Società fatto ricorso alla
definizione delle annualità sino al 2002 incluso, ai

2002 (cd.condono tombale) tale adesione alla sanatoria
inibiva qualsiasi potere di accesso e di accertamento
in capo all’Amministrazione finanziaria relativamente
alle annualità oggetto di condono.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a due motivi, l’Agenzia delle Entrate.
Ha resistito con controricorso Argo s.r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso, articolato ai
sensi del n.3 del I comma dell’art.360 c.p.c.,
l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e/o falsa
applicazione dell’art.8, comma 1, della legge n.388 del
2000.
Secondo la ricorrente era evidente l’errore in cui
era incorsa la C.T.R. molisana, a fronte del dettato
normativo secondo cui “..per il periodo di imposta in
corso al dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi
investimenti acquisiti dalla data di entrata in vigore
della presente legge o, se successiva,

3

sensi del nono comma dell’art.9 della legge n.289 del

dall’approvazione del regime agevolativo da parte della
Commissione delle Comunità europee”.
L’art. 8 citato, nel testo originario – che qui
interessa -e per quanto rileva ai fini della decisione,
stabilisce, al comma 1, che “ai soggetti titolari di

che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006,
effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali
individuate dalla Commissione delle Comunità europee
come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di
cui alle deroghe previste dall’art. 87, paragrafo 3,
lett. a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità
europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di
cui alla L. 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un
credito d’imposta entro la misura massima consentita
nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di
aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono
agevolabili nuovi investimenti acquisiti a
decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge o, se successiva, dall’approvazione del
regime agevolativo da parte della Commissione delle
Comunita’ europee”.

4

reddito d’impresa, esclusi gli enti non commerciali,

Il richiamato art. 87 (ex art. 92) del Trattato
stabilisce in via di principio, al paragrafo l, la
incompatibilità con il mercato comune, nella misura in
cui incidano sugli scambi tra Stati membri, degli
“aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse

imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza”; dopo avere indicato, al
paragrafo 2, le categorie di aiuti comunque compatibili
con il mercato comune, individua, al successivo
paragrafo 3, alcune fattispecie di aiuti suscettibili
di compatibilità con il mercato comune, tra le quali,
per quanto rileva ai fini dell’art. 8 in esame, “a) gli
aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle
regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso,
oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione”, e
“c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attività o di talune regioni economiche, sempre
che non alterino le condizioni degli scambi in misura
contraria al comune interesse”.
Ciò posto, appare evidente la violazione di legge
ou•-•Goperata dalla Commissione tributaria a=2=22 a fronte
del

chiaro

dettato

normativo

che

condiziona

l’agevolabilità dell’investimento all’approvazione del
regime agevolativé da parte della Commissione delle

5

statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune

comunità europee.
Né,

d’altra

parte

avrebbe

potuto

essere

diversamente attesa la forza cogente delle decisioni
della predetta Commissione, in virtù del principio
secondo il quale l’efficacia diretta delle norme

dall’art. 93 (ora art. 88) del Trattato CEE, si estende
anche alle decisioni con cui la Commissione,
nell’esercizio del controllo sulla compatibilità degli
aiuti di Stato con il mercato comune, disponga la
sospensione di una misura di aiuto, ne dichiari
l’incompatibilità o ne ordini la restituzione,
(comportando l’invalidità e/o l’inefficacia delle norme
di legge e degli atti amministrativi o negoziali in
forza dei quali la misura di aiuto è stata erogata)
nonché il divieto, espressamente previsto dall’art. 93
cit., di dare esecuzione alla misura fino a quando la
procedura di verifica non abbia condotto ad una
decisione finale della Commissione. E, come già
statuito da questa Corte, tale vincolo ha come
destinatario non solo lo Stato membro, ma anche i
soggetti dell’ordinamento interno, ivi comprese le
autorità nazionali, amministrative e
giurisdizionali, e si traduce nell’obbligo di dare
attuazione al diritto comunitario, se necessario

6

comunitarie nell’ordinamento interno, prevista

attraverso la disapplicazione delle norme interne che
siano in contrasto con esso (Cass. nn. 24065 del 2006,
2428 e 15980 del 2010).
2.Con il secondo motivo si deduce, ai sensi
dell’art.360 n.3 c.p.c., la violazione e falsa

Secondo la prospettazione difensiva
l’interpretazione della norma indicata, come effettuata
dalla C.T.R. molisana, era difforme da quella fornita
dalla Corte Costituzionale con sentenza n.340 del 2005,
secondo cui la norma citata preclude bensì /
/
l’accertamento dei debiti tributari dei contribuenti
che hanno ottenuto il condono

/

ma non impedisce

l’accertamento dell’inesistenza dei crediti posti a
base delle richieste di rimborso, data la natura
propria del condono che incide sui debiti tributari dei
contribuenti e non sui loro crediti.
2.il motivo è fondato. Questa Corte (Cass.n.5876/13;
n.6232/13) ha già avuto modo di affermare, con
argomentazione che il Collegio condivide, che
l’adesione al c.d. “condono tombale” non preclude
all’Amministrazione finanziaria l’accertamento sulla
sussistenza e la spettanza del credito di imposta.
L’orientamento di questa Corte, infatti, sia pure in
materia di rimborso di credito di imposta (fattispecie

7

applicazione dell’art.9 della legge n.329 del 2002.

analoga a quella in esame), è consolidato -anche alla
luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale
con l’ordinanza n.340/2005- nel senso che la disciplina
del condono tributario persegue il fine di definire le
controversie pendenti e di prevenire eventuali future

contribuente in relazione ai tributi non ancora pagati.
Si è, così, statuito che “…del tutto estranea alla
“ratio” di detta disciplina è la (pretesa)
consolidazione di crediti d’imposta dichiarata dal
contribuente, ma non sottoposti al vaglio
dell’Amministrazione finanziaria e che diventerebbero
incontestabili, ancorché in tutto o in parte
insussistenti, per il solo fatto che il contribuente
abbia ritenuto di usufruire del più favorevole
trattamento, presentando la prescritta dichiarazione
integrativa, pagando gli importi dovuti in base alle
disposizioni della legge di condono e così definendo il
rapporto per il periodo d’imposta cui la dichiarazione
stessa si riferisce” (cfr. Cass. n.11571 del
17.05.2006; Cass. n. 9646 del 16/11/1994).
A detti principi, affermati dalle Sezioni Unite di
questa Corte, con sentenza n.14828 del 2008, è stata
data ulteriore continuità statuendosi che, in tema di
condono fiscale, la previsione dell’art. 9, comma 9,

8

vertenze a condizioni di particolare favore per il

della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il quale la
definizione automatica non modifica l’importo degli
eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle
dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto, se comporta che nessuna modifica di

automatica, non sottrae all’ufficio il potere di
contestare il credito.
Pertanto, quando sia stato chiesto il rimborso dell’IVA
l’Ufficio abbia motivo di ritenerla mai versata
trattandosi di operazioni inesistenti, l’Erario non è
tenuto, per automatico effetto del condono, a procedere
al rimborso, né gli e inibito l’accertamento diretto a
dimostrare l’inesistenza del diritto a conseguirlo
atteso che il condono fiscale elide in tutto o in parte
per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui
crediti che il contribuente possa vantare nei confronti
del fisco, i quali restano soggetti all’eventuale
contestazione

da

parte

dell’Ufficio

(cfr.Cass.n.375/2009; n.25925/2010; n.1393/2010).
In conclusione,

in accoglimento del ricorso,

la

sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari
ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può
essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso
introduttivo della contribuente.

9

tali importi può essere determinata dalla definizione

La novità dell’orientamento giurisprudenziale induce a
compensare integralmente tra le parti le spese di tutti
í gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la

ricorso introduttivo della contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i
gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
29.10.2013.

sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA