Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28531 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 15/12/2020), n.28531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32007-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

TNT GLOBAL EXPRESS SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO DENZA 20,

presso lo studio dell’avvocato DEL FEDERICO LORENZO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSA LAURA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 591/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 28/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla TNT GLOBAL EXPRESS s.r.l. avverso la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società contribuente contro l’avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP ed IVA per l’anno 2009 e il correlato atto di contestazione delle sanzioni.

Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente e propone ricorso incidentale.

L’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, avendo la società contribuente provveduto al pagamento di quanto previsto per la definizione agevolata della controversia.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

L’Agenzia delle entrate, con apposita istanza, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, avendo la società contribuente, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv., con mod., dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, provveduto al pagamento di quanto previsto per la definizione agevolata della controversia.

Ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare, in ragione della previsione di cui al D.P.R. n. 546 del 1992, art. 46, l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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