Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28531 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 06/11/2019), n.28531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1347-2019 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

VITTORIO MANFIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA.

– intimato –

avverso la sentenza n. 1453/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1453/2018, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione promossa da D.M., con atto di citazione notificato il 6/02/2017, a mezzo PEC, ed iscritto a ruolo il 6/02/2017, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza del Tribunale, comunicata il 5/01/2017, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dallo straniero a seguito del diniego di protezione internazionale, in ogni forma, deciso dalla competente Commissione territoriale.

In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che l’appello in materia di protezione internazionale, con riferimento ai procedimenti instaurati dopo la Novella di cui al D.Lgs. n. 142 del 2015, doveva essere proposto con ricorso e non con atto di citazione, cosicchè, dovendosi dare rilievo non solo alla data di notifica ma anche a quella di deposito dell’atto in cancelleria, nella specie, l’impugnazione risultava proposta tardivamente, oltre il termine di legge di trenta gg. decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

Avverso la suddetta sentenza, non notificata, D.M. propone ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 24/12/218, affidato a un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge attività difensiva).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 702 quater c.p.c., del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, dell’art. 155 c.p.c., dovendo ritenersi, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d’appello, che l’appello, proposto con atto di citazione notificata il 6/02/2017, era tempestivo, considerato che il termine per l’impugnazione scadente il 4/02/2017, nella giornata di sabato, era prorogato sino al lunedì 6/2/2017, primo giorno non festivo.

2. La censura è fondata, nei sensi di cui in motivazione.

Invero, questa Corte aveva affermato (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanze nn. 17420 del 2017 e 23938 del 2017) che “l’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale reiettiva della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con citazione, e non con ricorso, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 142 del 2015, atteso che il riferimento al “ricorso in appello” di cui all’art. 27, comma 1, lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i tempi e non la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, sicchè la tempestività del gravame va verificata calcolandone, in ogni caso, il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata”.

Tuttavia, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 28575/2018, hanno affermato che, nel regime del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, sia in caso di rigetto che di accoglimento, deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, con la precisazione che tale nuovo principio di diritto costituisce “overrulling” processuale sin dall’entrata in vigore del nuovo testo del citato art. 19. In altri termini, per le complesse ragioni espresse nella detta pronuncia, l’atto introduttivo doveva essere proposto con ricorso, da depositarsi nei termini prescritti (trenta giorni), ma il giudice di merito, fin dall’entrata in vigore della nuova previsione normativa (il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f)) avrebbe dovuto tener conto della difficoltà interpretativa, nascente da un’improvvisa modifica normativa distonica con le forme stabilite – secondo l’interpretazione dominante – sulla forma dell’appello, pure in casi, come questo, nel silenzio di un’apposita previsione, e pertanto valutare “l’errore” commesso nella proposizione dell’impugnazione (ove introdotta con atto di citazione, secondo le apparenti regole ordinarie), come suscettibile di una diversa considerazione in forza del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l’effettività dei mezzi di azione e di difesa, anche attraverso la celebrazione di un giudizio che deve tendere, essenzialmente, alla decisione di merito, valutando la possibilità di escludere l’operatività della preclusione o della decadenza derivante dall’overruling (in tal caso: originaria) nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa (secondo i tracciati interpretativi dominanti al momento della modifica legislativa), la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (Sez. U, Sentenza n. 15144 del 2011).

Così, questa Corte (Cass. 29506/2018) ha di recente dato proprio rilievo al suddetto overruling processuale (“Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un “overrulling” processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi…, e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione”).

Nella specie, pertanto, considerata l’incertezza interpretativa, nonchè il fatto che l’atto introduttivo (citazione) è stato notificato nel termine di 30 gg. dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata (avvenuta il 5/01/2017), risultando quindi sia la notifica che il contestuale deposito tempestivi (in data 6/02/2017), ai sensi dell’art. 155 c.p.c. (scadendo il termine di gg. trenta per l’appello il sabato 4/02/2017, con conseguente proroga al successivo giorno non festivo, lunedì 6/02/2017), va cassata la sentenza impugnata.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione. Il Giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 06 novembre 2019

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