Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28530 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 117/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

VIBAC SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BORGHESIANO LUCCHESE n. 29 –

int. 5, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PETRUCCIANI,

rappresentata e difesa dagli avvocati COLUCCI PIETRO, CIMA ANGELO,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/1/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di CAMPOBASSO del 29.9.08, depositata il 03/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CENICCOLA

Raffaele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, a sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“nel 2001 erano recuperati a tassazione nei confronti della soc. VIMA, ora incorporata nella soc. ITBAC, le somme relative a interessi attivi derivanti da operazioni d’investimento e a ricavi da attività commerciali, ritenuti dall’Ufficio esclusi dall’esenzione decennale accordata dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 101. Nel dettaglio si trattava di proventi (L. 107.291.000, per il 1996, e L. 63.664.000, per il 1997) derivanti dall’impiego di capitali nella gestione di “carta commerciale” e di titoli di Stato (L. 304.789.000, per il 1997) presso il Credito Italiano e dalla vendita di beni asseritamente non derivanti da processo produttivo.

La pretesa fiscale di complessive L. 354.825.000 (per imposte, interessi e sanzioni) era annullata dalla CTP di Campobasso, con sentenza confermata ti 3 novembre 2008 dalla CTR Molise.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unico motivo, al quale la soc. VIBAC resiste con controricorso.

Premesso che il ricorso non riguarda le due marginali riprese a tassazione per vendite di beni, l’Ufficio impugna invece la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che l’esenzione decennale possa applicarsi anche agli interessi percepiti per operazioni finanziarie di pronti contro termini, o su carte commerciali e consimili, in quanto il reddito d’impresa comprenderebbe, secondo la CTR, il reddito comunque conseguito salvo che l’Amministrazione non provi che tali interessi provengano da depositi estranei all’attività d’impresa.

Con l’unico motivo, autosufficiente e corredato da idoneo quesito, la ricorrente denuncia, quindi, la violazione del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 101, e sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto nell’impugnata sentenza, l’esenzione ILOR non riguarda l’intero reddito d’impresa, ma i soli redditi prodotti dall’attività industriale realizzata mediante un nuovo stabilimento organizzato, nonchè quelli strettamente connessi, in guisa che si debba escludere la possibilità di estendere il beneficio ai redditi prodotti da attività meramente finanziarie, come quelle d’investimento in titoli di Stato ed in carte commerciali, che hanno costituito oggetto dell’accertamento impugnato.

Il ricorso è fondato, dovendosi dare continuità alla giurisprudenza della Sezione che ha ritenuto, in similare fattispecie L. n. 614 del 1966, ex art. 8, che il beneficio dell’esenzione decennale da tributi diretti per il reddito derivante da nuove iniziative industriali in aree depresse, postula che si veri fichi un apporto di nuovi elementi di sviluppo nelle suddette aree; sicchè esso non spetta in relazione ai proventi derivanti da titoli e buoni ordinali del tesoro, i quali costituiscono ricavi solo occasionalmente connessi con l’attività produttiva (Sez. 5, Sentenza n. 1455 del 21/01/2009, in tema di stabilimenti industriali nelle aree depresse dell’Italia centro- settentrionale).

Ad analoga conclusione, si deve giungere anche per l’esenzione decennale ILOR prevista per i redditi degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nei territorio del Mezzogiorno, in guanto i proventi derivanti da operazioni su titoli di Stato e non (pronti contro termine, commercial, paper, etc.) costituiscono rendite meramente finanziarie che in realtà non ineriscono strettamente all’attività di produzione di beni dell’azienda, ma si tratta di ricavi aventi solo un’occasionale connessione con tale tipologia, diversamente da quanto accade, ad esempio, per gli ordinali depositi bancali normalmente funzionali alla sola circolazione monetaria necessaria per la vita stessa dell’impresa (in tal senso va intesa Sez. 5, Sentenza n. 1607 del 26/01/2006).

Sulla natura speculativa e non industriale delle operazioni finanziarie su titoli non e il caso di dilungarsi troppo: nei p/t la banca cede titoli e s’impegna a riacquistarli dallo stesso acquirente a prezzo (solitamente maggiore) e data predeterminati, mentre la carta commerciale (commercial paper) riguarda la circolazione nel mercato monetario di strumenti cartolari d’imprese, non garantiti, con sconto rispetto al valore nominale; il tutto avviene con l’aspettativa aleatoria di lucrare sul corso dei titoli stessi e sugli interessi. Ciò nulla a che vedere con fatto che, a mente del citato art. 101, per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che s’impiantano nei territori del Mezzogiorno d’Italia indicati all’art. 1 … è concessa l’esenzione decennale dall’imposta locale sui redditi (ILOR) sui relativi redditi industriali. Conseguente mente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione stessa; considerato che da ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello senza rinvio, stante la manifesta infondatezza del ricorso introduttivo della parte contribuente che consente la pronuncia immediata nel merito ex art. 384 c.p.c.; che nell’evoluzione della vicenda processuale si ravvisano giusti motivi per compensare le spese delle fasi di merito, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; condanna la contribuente alle spese del giudizio di legittimità liquidare in L. 7.000 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito; compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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