Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28530 del 20/12/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 28530 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrente-
2ffi5
contro
MADONNA ANTONIETTA
-intimata-
avverso
Tributaria
la
sentenza n.27/1/08 della Commissione
Regionale
del
Molise,
depositata
il
25.8.2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Data pubblicazione: 20/12/2013
udienza
del
29.10.2013
dal
Consigliere
Roberta
Crucitti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Tommaso Basile che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due
motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in
epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria
Regionale del Molise, rigettandone l’appello, aveva
confermato la decisione di primo grado di accoglimento
del ricorso proposto da Antonietta Madonna ed avente ad
oggetto l’impugnativa di una cartella di pagamento per
irpef ed ilor.
Il Giudice di appello ha ritenuto che, correttamente,
la Commissione di primo grado avesse rilevato,
d’ufficio,
la
decadenza
dell’Amministrazione
Finanziaria dal potere di iscrizione a ruolo
argomentando che “le decadenze stabilite dalle leggi
fiscali, poste a favore dell’Amministrazione
finanziaria ai sensi dell’art.2969 c.c. attengono a
situazioni indisponibili”.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con i due motivi di ricorso si deduce la violazione e
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
falsa applicazione degli artt.2969 c.c., 112 c.p.c. e
dell’art.17 del d.p.r. n.602/1973 nonchè vizio di
motivazione.
2.11 ricorso è fondato.
3.In materia, costituisce, al contrario di quanto
consolidato il principio per cui “la decadenza
dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio del
potere nei confronti del contribuente, in quanto
stabilita in favore e nell’interesse esclusivo del
contribuente, in materia di diritti da questo
disponibili, non può essere rilevata d’ufficio dal
giudice, ma deve essere dedotta dal contribuente in
sede giudiziale, mentre la decadenza del contribuente
dall’esercizio di un potere nei confronti
dell’amministrazione finanziaria, in quanto stabilita
in favore di quest’ultima ed attinente a situazioni
indisponibili, perché disciplinata da un regime legale
non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle
parti, è rilevabile anche d’ufficio (Cass.n.11521/04;
10665/03).
4.La sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che la
decadenza stabilit« in favore della contribuente
rientrasse tra le materie indisponibili e, pertanto,
fosse rilevabile d’ufficio si è discostata da tali
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asserito dal Giudice di merito, orientamento
principi, con violazione dell’art.112 c.p.c.
5.Ne consegue,
in accoglimento del ricorso,
la
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad
altra Sezione della Commissione Regionale del Molise
affinché, oltre a regolare le spese processuali, esami
assorbiti.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento
delle spese processuali, ad altra Sezione della
Commissione Tributaria Regionale del Molise.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
29.10.2013.
i motivi di impugnazione ritenuti implicitamente