Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2853 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. III, 09/02/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 09/02/2010), n.2853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MAJOR 75 s.r.l., in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n. 267, presso lo studio

degli avv.ti Pugliere Andrea e Riccardo Carnevali, che lo

rappresentano e difendono unitamente all’avv. Mosillo Stefano giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

SMARTRE s.r.l., in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in Roma, Largo della Gancia n. 5, presso lo studio

dell’avv. MIELE Angelo, che lo rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2348/07 decisa

in data 26 gennaio 2007 e depositata in data 24 maggio 2007;

Udita la relazione del Consigliere dott. URBAN Giancarlo;

udito l’avv. Riccardo Carnevali;

udito l’avv. Angelo Miele;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha

concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 16 gennaio 2003 il Tribunale di Roma in parziale accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore di Smartre s.r.l. e ai danni di Major 75 s.r.l. per complessivi Euro 42.384,89, accertava una minore ragione di credito e, revocato il decreto ingiuntivo, condannava la soc. Major 75 al pagamento della somma di Euro 36.981,03 a favore della soc. Smartre.

In particolare il Tribunale riteneva provata la fornitura d’acqua, che erano state applicate le tariffe indicate dalla P.A. e, tenuto conto delle somme gia’ versate pari a L. 10.463.350, revocava il decreto ingiuntivo, e condannava la societa’ opponente al pagamento della residua somma.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 24 maggio 2007 rigettava l’appello proposto dalla Major 75 s.r.l. e condannava la stessa alle spese.

Propone ricorso per Cassazione la Major 75 s.r.l. con quattro motivi.

Resiste con controricorso la Smartre s.r.l..

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione in relazione alla normativa sulle acque pubbliche e sulla determinazione delle relative tariffe (R.D. 14 agosto 1920, n. 1285; R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775; L.R. Lazio n. 63 del 1994, art. 2; L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 13, abrogato dal D.Lgs. n. 152 del 2006), posto che la Smartre all’epoca dei fatti era priva della concessione amministrativa e quindi non era applicabile la normativa richiamata.

Con il secondo motivo denuncia la omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo, in relazione alla affermazione resa dalla sentenza impugnata secondo la quale le tariffe previste dalla P.A. sarebbero applicabili alle forniture oggetto del presente giudizio, anche per il periodo in cui la Smartre non era concessionaria del servizio.

Con il terzo motivo si denuncia poi la violazione la falsa applicazione della L. 6 febbraio 1971, n. 1034, art. 26, comma 2 e del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 45 in base ai quali il giudice amministrativo deve limitare la pronuncia al mero annullamento del provvedimento impugnato, con la conseguenza che illegittima sarebbe la pronunzia di modifica, integrazione o sostituzione dello stesso provvedimento. Erronea sarebbe quindi la pronuncia della Corte d’Appello nella parte in cui stabilisce che la Major 75 che ha ritenuto l’applicabilita’ delle tariffe idriche con la riduzione del 50%.

Con il quarto motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la Corte d’Appello non aveva preso in esame ne’ aveva deciso il motivo riguardante la non esistenza di tariffe idriche a seguito della sentenza del T.A.R. che aveva annullato il relativo provvedimento.

I suddetti motivi debbono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi tra loro: la controricorrente Smarte s.r.l. ha depositato unitamente alla memoria conclusiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1875/06, pubblicata il 20 aprile 2006, intervenuta tra le stesse parti, con la quale la corte territoriale, decidendo la stessa questione dedotta nel presente giudizio, ha deciso per l’applicabilita’ delle tariffe stabilite dall’autorita’ amministrativa anche nei riguardi della Smartre durante il periodo in cui la stessa era priva di concessione per l’erogazione dell’acqua.

Detta sentenza risulta vincolante anche nel presente processo, in quanto costituente giudicato esterno, in virtu’ del principio che “nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno e’, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata….Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilita’ della decisione. Tale garanzia di stabilita’, collegata all’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimita’ di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato; questi ultimi, d’altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l’ammissibilita’ del ricorso. La produzione di tali documenti puo’ aver luogo unitamente al ricorso per cassazione, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l’impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, fino all’udienza di discussione prima dell’inizio della relazione; qualora la produzione abbia luogo oltre il termine stabilito dall’art. 378 c.p.c. per il deposito delle memorie, dovendo essere assicurata la garanzia del conraddittorio, la Corte, avvalendosi dei poteri riconosciutile dall’art. 384 c.p.c., comma 3, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, deve assegnare alle parti un opportuno termine per il deposito in cancelleria di eventuali osservazioni”. (Cass. SS. UU. 16 giugno 2006 n. 13916).

Nel caso di specie la ricorrente Major 75 s.r.l. ha potuto prendere posizione sulla eccezione di giudicato sollevata dalla controricorrente, come risulta dalla memoria deposita dalla stessa.

Il ricorso merita quindi di essere dichiarato inammissibile; segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00 dei quali Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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