Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2853 del 06/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2853 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso 911-2016 proposto da:
GD HOLDING SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, GUAZZONE FULVIA, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE
MICHELI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIOVANNI SARDI;

– ricorrenti contro
IMMOBILIARE EUROCASA SAS IN LIQUIDAZIONE, in
persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CUNFIDA 20, presso lo studio dell’avvocato MONICA
BATTAGLIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MASSIMO GRATTAROLA;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 06/02/2018

avverso la sentenza n. 552/2015 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 24/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO

/

Ric. 2016 n. 00911 sez. M2 – ud. 16-11-2017
-2-

SCALISI.

RG. 911 del 2016 Guazzone
liquidazione

via + uno – – Immobiliare Eurocasa sas in

Preso atto che
il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia
relativa al procedimento, RG. 911 del 2016 intercorrente tra le parti
Guazzone Fulvia e Immobiliare Eurocasa sas in liquidazione, fosse

di questa Corte, ritenendo fondato il primo motivo del ricorso e assorbito
il secondo, posto che ai fini del computo dei termini di comparizione di cui
all’art. 163 bis cod. proc. civ. il dies a quo deve computarsi dalla data di
consegna al convenuto (cfr. Cass. n. 15128 del 2014).
La proposta del relatore è stata notificata alle parti. Il ricorrente ha
depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
All’udienza del 20 aprile del 2017 la Corte con ordinanza disponeva
l’acquisizione del Fasciolo d’ufficio relativo al procedimento in epigrafe e
rinviava la causa a nuovo ruolo. Acquisito il fascicolo d’Ufficio la causa è
stata rimessa alla presente udienza
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, il Collegio rileva’ o che:
– il Tribunale di Alessandria, con sentenza depositata il 23 gennaio 2012,
ha respinto la domanda della Immobiliare Eurocasa S.a.s. diretta a
ottenere il pagamento del compenso pr6vigionale per la mediazione
svolta relativamente ad un immobile, con condanna della medesima alla
rifusione delle spese di lite nei confronti di tutti i convenuti;
– la Corte d’Appello di Torino, con sentenza depositata in data 24 marzo
2015, in riforma della pronuncia impugnata, in accoglimento della
domanda formulata dalla Immobiliare Eurocasa Sas, ha condannato
Raudino Giuseppe e Concetta, in solido tra loro, al pagamento della

1

trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile

RG. 911 del 2016 Guazzone uvia + uno – – Immobiliare Eurocasa sas in
liquidazione

somma di C 6.300,00 oltre IVA, e Guazzone Fulvia, nonché la Liberitutti!
S.r.l., in solido tra loro, al pagamento della somma di C 6.300,00 oltre
IVA, e all’emissione della fattura con gli interessi nella misura legale dalla
domanda al saldo;

chiesta da Guazzone Fulvia e Gd Holding S.r.l. (già Liberitutti! S.r.l.) sulla
base di due motivi; l’Immobiliare Eurocasa S.a.s. in liquidazione resiste
con controricorso; – Raudino Giuseppe e Concetta, pur regolarmente
intimati, non si sono costituiti;
ritiene che il ricorso sia fondato:
1.= Entrambi i motivi, che in quanto connessi tra loro vanno esaminati
congiuntamente (con i quali si deduce “violazione degli artt. 342 c 2 7 163
bis, 163,1641 291 e 350 c. p.c. – Nullità del procedimento e della
sentenza – Denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.”, lamentando la
violazione dei termini a comparire) sono manifestamente fondati in
quanto, ai fini del computo dei termini di comparizione di cui all’art. 163
bis c.p.c., il dies a quo deve computarsi dalla data di consegna al
convenuto (Cass. 12 aprile 2006, n. 8523, Rv. 588155) sia per la ratio
stessa del termine dilatorio a difesa, sia perché l’anticipazione del
perfezionamento della notifica riguarda solo l’attore che la richiede, al
fine del rispetto di un termine posto a suo carico, e non il convenuto
quale destinatario. L’assegnazione al convenuto o appellato di un termine
inferiore rispetto a quello legale costituisce causa di nullità della
citazione, la quale non può essere sanata dall’eventuale adozione del
decreto di differimento dell’udienza adottato dal giudice (Cass. 2 luglio

2

_éa cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino è stata

RG. 911 del 2016 Guazzone F uvia + uno – – Immobiliare Eurocasa sas in
liquidazione
2014, n. 15128, Rv. 631368). Nel caso di specie, la notifica è stata
effettuata il 2 maggio 2012 mentre l’udienza indicata nella citazione in
appello era il 31 luglio 2012, con la conseguenza che vi erano soltanto 89
giorni liberi tra le due date.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa
ad altra sezione della Corte di Appello di Torino, la quale avrà cura di
predisporre il regolamento delle spese, anche del presente giudizio di
cassazione.
Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-2 Sezione civile
della Corte di Cassazione, il 16 novembre 2017.
Il Presidente
C,LL

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA