Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2853 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19643-2014 proposto da:

SIANI OLMINA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA

AMANTEA e DANTE STABILE come da mandato speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI

CALIULO, ANTONIETTA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, giusta procura

speciale in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 16/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

emessa il 10/01/2014 e depositata il 30/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato Antonella Patteri, per l’I.N.P.S., che chiede il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. La Corte di appello di Salerno confermava, con differente motivazione, la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda proposta dall’attuale ricorrente (pensionata dal 1 gennaio 1999) intesa ad ottenere il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8, e successive modifiche, in relazione all’attività lavorativa svolta alle dipendenze della Marzotto Sud s.p.a. nel periodo 1969-1985.

3. Per la Corte territoriale erano maturate, nella specie, la decadenza “speciale” di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 5, convertito nella L. n. 326 del 2003(essendo l’assicurata titolare di pensione da epoca precedente l’entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, art. 47) e la prescrizione decennale decorrente dalla data di pensionamento (rilevando che, senza ulteriori atti interruttivi, la domanda giudiziaria nei confronti dell’I.N.P.S. era stata presentata dopo la scadenza del suddetto termine di prescrizione).

4. Avverso tale sentenza la parte ricorrente, in epigrafe indicata, propone ricorso per cassazione fondato su plurimi motivi.

5. L’I.N.P.S. e l’INAIL hanno depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso.

6. Per il principio della ragione più liquida (che, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine di trattazione delle questioni cui all’art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata: cfr., in termini espressi, Cass. 11 novembre 2011, n. 23621 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass., sez. un., 12 ottobre 2011, n. 20932; Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass., sez. un., 18 dicembre 2008, n. 29523; Cass. 16 maggio 2006, n. 11356) il ricorso deve essere rigettato sulla base della soluzione della questione relativa alla prescrizione (in continuità con la giurisprudenza di questa Corte, ex. multis, Cass. 15965/2015 ed altre numerose conformi, coeve e successive, anche della sesta sezione-L della Corte), assorbente ogni altro mezzo d’impugnazione, pur se logicamente subordinata, senza il necessario previo esame di tutte le altre censure.

7. Sul rilievo in ordine alla genericità dell’eccezione di prescrizione, questa Corte ha da tempo affermato che, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una quaestio juris concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge.

8. La riserva, alla parte, del potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione delle quali spetta al potere – dovere del giudice, con la conseguenza, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 c.p.c. la parte che, proposta originariamente un’eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa; e dall’altro lato, che il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso (cfr., Cass. SU, 10955/2002; Cass. 21377/2004; 25025/2006; 11843/2007; 21752/2010; 1064/2014).

9. La Corte di appello, nella specie, nell’esaminare l’eccezione di prescrizione (tempestivamente sollevata dall’I.N.P.S., con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, e riproposta in sede di appello), ben poteva d’ufficio, nell’ambito della quaestio juris ritualmente devoluta, determinare il regime prescrizionale applicabile ed identificare il termine di decorrenza della prescrizione.

10. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato, anche con riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, che ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge “ai fini pensionistici” e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, opera sulla contribuzione ed è ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico (v., con ampia motivazione cui si rinvia, Cass. n. 15008/2005).

11. Che, nella specie, si tratta di rivalutare non l’ammontare di singoli ratei sibbene i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria, è stato riconosciuto, fra le tante, da Cass. nn. 12685/2008, 7527/2010, 8926/2011; 6331, 7934, 13578 del 2014.

12. Il carattere costitutivo del procedimento amministrativo e dell’azione in giudizio diretto al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all’amianto, attesi i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia, è stato del pari ribadito più volte (cfr. Cass. nn. 1629, 11400, 14531, 14472, 20031 e 20032 del 2012; 27148/2013; 4778/2014), così come che la protezione costituzionale del diritto previdenziale – che ne determina l’imprescrittibilità “non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva” (v. Cass. nn. 7138, 12052 del 2011).

13. Che l’esposizione all’amianto e la sua durata sono “fatti”, la cui esistenza è conosciuta soltanto dall’interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell’ente previdenziale onerato dell’applicazione del moltiplicatore contributivo attraverso un’apposita domanda amministrativa e a darne dimostrazione, è stata anch’essa valorizzata (v. Cass. 11399/2012).

14. Che, nella specie, non si dibatte del diritto all’adeguamento della prestazione previdenziale già ottenuta, è stato affermato da Cass. 6382/2012.

15. L’intervento del Giudice delle leggi (Corte cost. n. 71/2010), ha ribadito che il diritto a pensione è “fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile” e ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 504, ritenendo che: “la norma censurata non contrasta, poi, con gli artt. 31 e 37 Cost., in quanto non incide sull’an del diritto alla pensione, ma solo marginalmente sul quantum; laddove il mancato aumento del trattamento previdenziale goduto da chi, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2001, già era in pensione, non vale a far considerare tale emolumento insufficiente ai fini della tutela imposta dalle norme costituzionali indicate”.

16. Risulta, dunque, consolidata la giurisprudenza di legittimità sulla configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile – Cass., SU, 9219/2003) che sorge in conseguenza del “fatto” della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria, e ciò perchè nel sistema assicurativo-previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, “costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità”, potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento.

17. Non si è in presenza di una prestazione previdenziale a sè stante ovvero di una pretesa all’esatto adempimento di una prestazione previdenziale (pensione) riconosciuta solo in parte, ma di una situazione giuridica ricollegabile ad un “fatto” in relazione al quale viene ad essere determinato – in via meramente consequenziale -, con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione (“la disposizione di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, (…) non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione” – così Corte cost. 376/2008).

18. Il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto; non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo.

19. In coerenza con tale orientamento e proprio perchè vi è differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonchè diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione).

20. Nella fattispecie in esame la Corte territoriale, con motivazione in fatto che non ha formato oggetto di specifica censura da parte della ricorrente (ancorchè nella prospettiva della novella di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, nei termini chiariti da Cass., SU, n. 8053 del 7 aprile 2014), ha ritenuto che detta consapevolezza fosse coincisa con il pensionamento (essendo già a tale data “nota e rimediabile la lesione del già maturato diritto alla maggiorazione contributiva); era da tale momento che il lavoratore poteva agire in giudizio.

21. Nè vale ad incidere sul regime della prescrizione nei termini indicati, la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 115, trattandosi di norma che attribuisce solo ad alcune categorie di assicurati ed in presenza di determinati presupposti (e così, in particolare, agli assicurati “all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’I.N.P.S., e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’I.N.A.I.L., dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326”) il più favorevole incremento contributivo di cui L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, a condizione che ottemperino all’onere di presentare all’I.N.P.S. apposita istanza amministrativa entro il termine del 30 giugno 2015 (come prorogato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, art. 12-vicies bis convertito, con modificazioni, nella L. 27 febbraio 2015, n. 11).

22. In conclusione il ricorso va rigettato.

23. Nulla spese per non avere le parti intimate svolto attività difensiva.

24. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, nulla spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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