Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28529 del 22/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 22/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28529
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui
Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;
– ricorrente –
contro
A.C. residente in (OMISSIS), rappresentata e difesa,
giusta delega in calce al controricorso, dall’Avv. D’Arrigo Domenico,
elettivamente domiciliata in Roma Via M. Prestinari, 13 presso lo
studio dell’Avv. Giuseppe Ramadori;
– controricorrente –
AVVERSO la sentenza n. 17/65/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano – Sezione Staccata di Brescia n. 65, in data
07/02/2007, depositata il 13 marzo 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
22 novembre 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. CENICCOLA Raffaele.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 12545/2008, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 17/65/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione Staccata di Brescia n. 65, il 07.02.2007 e DEPOSITATA il 13 marzo 2007.
Con tale decisione, la C.T.R. ha dichiara l’estinzione del giudizio, per condono.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione, relativo ad imposta di successione, in relazione alla dichiarazione in morte di A.O., censura l’impugnata decisione di nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè per violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16 commi 1 e 3.
3 – L’intimata contribuente, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.
4 – La questione posta dal ricorso in esame, si ritiene possa essere esaminata e decisa alla stregua del consolidato principio secondo cui, in tema di condono fiscale, non è ipotizzabile una lite pendente, suscettibile di definizione agevolata, in riferimento all’avviso di liquidazione emesso in base alla volontà espressa dal contribuente di avvalersi, ai fini della determinazione dell’imponibile, del sistema automatico di valutazione di cui al D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12 convertito in L. n. 154 del 1988; ciò in quanto, l’Amministrazione si limita a recuperare l’imposta dovuta sulla base della dichiarazione del privato, svolgendo una attività meramente liquidatoria”(Cass. n. 5981/2006, n. 2006/2006, n. 12669/2005, n. 12147/2004, n. 3957/2002, 6345/2002, n. 5334/2002, n. 7410/2001; n. 15933/2001; n. 60/2000). L’impugnata sentenza, sembra fare malgoverno di tale principio, per avere riconosciuto applicabile alla fattispecie il condono previsto dalla richiamata normativa, sulla base dell’erronea affermazione che l’avviso di liquidazione costituisce l’imprescindibile atto esterno a mezzo del quale viene definita l’obbligazione tributaria e manifestata la pretesa fiscale assumendo, “in ogni caso, una indiscutibile valenza costitutiva dell’imposizione”.
Peraltro, la decisione appare pure affetta dal vizio denunciato con il primo mezzo, tenuto conto che la CTR ha, così, introdotto nel tema controverso nuovi elementi di fatto, diversi da quelli postulati dal rapporto fiscale e dalle originarie posizioni processuali delle parti, implicanti, peraltro, un nuovo tema di indagine.
5 – Si ritiene, dunque, che il ricorso possa essere definito in camera di consiglio, proponendosene l’accoglimento per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
La Corte:
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione ed il citato orientamento giurisprudenziale, ritiene di dover accogliere il ricorso, per manifesta fondatezza;
Considerato, per l’effetto, che l’impugnata sentenza va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR della Lombardia, la quale procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011