Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28529 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28529 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 29840-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

NANNI REMIGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
VITTORIO VENETO 108, presso lo studio dell’avvocato
ROSSANO CLAUDIO, rappresentato e difeso dagli
avvocati CARLO NUNZIANTE CESARO, SERGIO NITRATO IZZO
giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 20/12/2013

- con troricorrente –

avverso la sentenza n. 312/2007 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il
22/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CIGNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 29/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nanni Remigio proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Salerno avverso l’awiso con il quale l’Agenzia delle
Entrate di Salerno aveva accertato, per la vendita di un suolo ricadente in zona edificabile, una plusvalenza
da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF per l’anno 1999.
Con sentenza 286/18/2005 l’adita CTP dichiarava l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della
materia del contendere; al riguardo rilevava che con controdeduzioni 20-9-2005 l’Ufficio aveva comunicato

l’estinzione del giudizio.
Awerso detta statuizione proponeva appello l’Ufficio, evidenziando di non avere mai presentato alcuna
richiesta di cessazione della materia del contendere; al proposito specificava che con memorie in data 20-92005 aveva sì depositato richiesta dì cessazione del contendere ma con riferimento ad un distinto ricorso
proposto da Nanni Maria Rosaria (avente ad oggetto plusvalenza relativa a parte dello stesso terreno in
questione); nel merito ribadiva la legittimità dell’awiso, atteso che il contribuente non aveva dichiarato
alcuna plusvalenza e si era limitato a definire ex art. 17 d. lgs 472/1997 le sole sanzioni.
Con sentenza depositata il 22-10-07 la CTR di Napoli, sez. distaccata di Salerno, rigettava l’appello
dell’Ufficio; in particolare la CTR rilevava che il gravame dell’Ufficio presentava o motivi nuovi non
contestati dinanzi alla CTP o motivi contestati ma con riferimento a normativa diversa.
Awerso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi;
resisteva il contribuente con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando —ex art. 360 n. 4 cpc- violazione dell’art. 57, comma 1,
d.lgs 546/92 e dell’art. 112 cpc per omessa pronuncia, deduceva che erroneamente la CTR aveva ritenuto

che il ricorrente aveva definito ex art. 15 d.lgs 218/97 l’impugnato avviso di accertamento e chiesto

nuovo il motivo di appello sol perché nello stesso si invocava una norma apparentemente diversa (art. 17
d.lgs 472/97, e non più – come in primo grado- art. 15 d.lgs 218/97); al riguardo specificava che la menzione
dell’art. 17 derivava da mero errore materiale (la definizione operata era quella dell’art. 15) e che in realtà
ciò che contava per l’Ufficio sin dal primo grado era evidenziare che la predetta definizione era intervenuta
solo per le sanzioni, e non per l’intero accertamento; la CTR, in tal modo, aveva quindi omesso di
pronunciarsi sull’effettiva domanda dell’appellante, che, rilevando che l’avvenuta definizione riguardava
(come detto) solo le sanzioni e non l’accertamento, aveva sostenuto che, per quest’ultimo, non poteva
essere dichiarata cessata materia del contendere.

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Con il secondo motivo l’Agenzia, denunziando — ex art. 360 n. 4 cpc- violazione dell’art. 112 cpc per omessa
pronuncia, deduceva che la CTR, a fronte di una domanda con la quale era stato contestato solo il
“quantum” della pretesa azionata, aveva omesso di quantificare l’imposta dovuta.
Con il terzo motivo l’Agenzia, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione dell’art. 2697 cc, deduceva che
la CTR, nell’affermare la “mancanza di prova certa”, aveva violato il criterio del riparto dell’onere della
prova, atteso che l’Ufficio aveva provato il fatto costitutivo della sua pretesa (l’effettiva realizzazione di una

contribuente non aveva per nulla provato, come peraltro riconosciuto dalla stessa CTR, il fatto estintivo (e,
cioè, l’eventuale definizione dell’accertamento).

Con il quarto motivo l’Agenzia, denunziando -ex art. 360 nn. 3 e 4 cpc- violazione dell’art. 15 cpc, rilevava
che il contribuente non aveva mai negato di avere definito le sanzioni ex art. 15 digs 218/77; di
conseguenza, poiché siffatta definizione aveva per presupposto la rinuncia sia ad impugnare l’avviso di
accertamento sia a formulare istanza di accertamento con adesione, la CTR doveva dichiarare inammissibile
il ricorso introduttivo.
Il primo motivo è fondato.
Erroneamente la CTR ha ritenuto “nuovi” i motivi denunciati dall’Agenzia a sostegno dell’appello.
L’agenzia, invero, sin dal ricorso introduttivo ha sostenuto la legittimità dell’avviso impugnato,
evidenziando, tra l’altro, che la definizione ex art. 15 digs 218/77 era intervenuta solo

per le irrogate

sanzioni; definizione, peraltro, rilevante al solo fine di sottolineare che il contribuente, avendo inteso
definire le sanzioni ex art. 15 (disposizioneche —per espressa previsione di legge- presupponeva la rinuncia
ad impugnare l’accertamento ed a formulare istanza di accertamento con adesione), aveva sostanzialmente
fatto acquiescenza alla pretesa di merito.
Nessun elemento di novità è, pertanto, rinvenibile nel gravame, nel quale l’Agenzia, dopo avere
correttamente evidenziato l’erroneità della statuizione impugnata (che aveva dichiarato cessata la materia
del contendere facendo riferimento ad una richiesta di estinzione mai formulata da essa Agenzia
nell’odierno giudizio), ha confermato la legittimità dell’avviso impugnato, fondato sull’accertata
plusvalenza, ribadendo che la definizione era intervenuta non con riferimento al merito dell’accertamento
ma solo e soltanto in relazione alle sanzioni; a fronte di siffatta impostazione difensiva, il riferimento,
contenuto nel gravame, non più al citato art. 15 ma all’art. 17 d.lgs 218/77 appare frutto di evidente errore
materiale e, comunque, non tale da far ritenere nuovo il relativo motivo di appello.
L’accoglimento di tale motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli altri.

plusvalenza, in ordine alla quale, peraltro, il contribuente aveva contestato solo il “quantum”) mentre il

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In conclusione, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso e, in relazione allo stesso, cassata l’impugnata
sentenza, con rinvio alla CTR Campania, diversa composizione, che prowederà anche alla regolamentazione
delle spese di lite.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri; cassa l’impugnata sentenza e
rinvia per nuovo esame alla CTR Campania, diversa composizione, che prowederà anche alla

Così deciso in data 29-10-2013 nella camera di consiglio della quinta sezione civile.

regolamentazione delle spese di lite.

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