Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28529 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 15/12/2020), n.28529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2323-2020 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, RICORSO

NON DEPOSITATO AL 20.01.2020;

– ricorrente –

contro

S.M.N., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL

RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINO VALERIA,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

RUFFINO GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO

26, presso lo studio dell’avvocato BOVE LOREDANA, rappresentato e

difeso dagli avvocati CARRIERI GIOVANNI, CORRENTE LEONARDO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 395/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 20/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 359 pubblicata il 20.5.2019, ha accolto l’appello di S.M.N. ed ha condannato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e R.G., quale dirigente scolastico dell’Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali, turistici e della pubblicità “(OMISSIS)”, in solido al risarcimento dei danni liquidati nella somma di Euro 6.354,45, oltre accessori;

2. avverso tale sentenza il Ministero ha proposto ricorso per cassazione notificato soltanto a S.M.N. (come allegato dal R. nel frontespizio del controricorso e ribadito dalla S. nella memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.);

3. S.M.N. e R.G. si sono costituti ciascuno con controricorso e ricorso incidentale;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

5. il ricorso principale va dichiarato improcedibile, in quanto, come certificato dalla Cancelleria di questa Corte il 20.2.2020, non è stato depositato fino alla data della certificazione, con conseguente superamento del limite di venti giorni di cui all’art. 369 c.p.c.;

6. per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (ex multis Cass. 24686/2014), attesa la perentorietà del termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., “il deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso: detta improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme”;

7. a fortiori, “anche l’omesso deposito del ricorso, ipotesi ben più grave del deposito tardivo, deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità” (Cass. 12894/2013; Cass. 15544/2012; Cass. 4919/2009);

8. l’improcedibilità del ricorso principale conduce a ritenere inefficace il ricorso incidentale tardivo proposto dalla S. (dal controricorso della S. risulta che il ricorso del Ministero è stato notificato alla predetta il 20.11.2019; il controricorso, con ricorso incidentale, è stato notificato al Ministero il 7.1.2020, quindi dopo il termine fissato dall’art. 370 c.p.c.);

9. questa Corte ha affermato che qualora il ricorso principale per cassazione sia dichiarato improcedibile, l’eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un’applicazione analogica dell’art. 334 c.p.c., comma 2, – dettato per la diversa ipotesi dell’inammissibilità dell’impugnazione principale -, bensì in base ad un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un’impugnazione (tra l’altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta. la sua proponibilità (Cass. n. 19188 del 2018; n. 2381 del 2014);

10. il ricorso incidentale tardivo del R. (notificato al Ministero e alla S. il 15.1.2020/16.1.2020), adesivo rispetto ai motivi oggetto del ricorso principale, è inammissibile;

11. nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la S. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso incidentale del R. in quanto proposto dopo aver ricevuto la notifica del controricorso con ricorso incidentale della stessa S.; ha dedotto di aver depositato controricorso avverso il ricorso incidentale tardivo del R. ed ha chiesto la condanna anche di questi, oltre che del Ministero, al pagamento delle spese di lite;

12. questa Corte ha stabilito che “Il ricorso incidentale per cassazione, ai sensi dell’art. 371 c.p.c., comma 2, deve essere proposto nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, e non dalla notifica del primo ricorso incidentale, perchè avverso quest’ultimo il citato art. 371, comma 4 prevede solo la proponibilità del controricorso, ma non anche di un ulteriore ricorso incidentale, derivandone diversamente una serie indeterminata di ricorsi incidentali tardivi, in contrasto con il principio per il quale l’impugnazione incidentale è proponibile solo dalle parti contro cui è stata proposta l’impugnazione principale” (Cass. n. 23215 del 2010; n. 10208 del 2007; n. 6282 del 2004);

13. quanto alla regolazione delle spese di lite, esse vanno poste a carico della parte ricorrente principale, nei confronti della S., in base al criterio di soccombenza, e liquidate come in dispositivo;

14. al riguardo si è precisato che, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e inefficacia del ricorso incidentale tardivo, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al “decisum” evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. n. 15220 del 2018; n. 4074 del 2014);

15. le spese di lite si compensano tra Ministero e R., in considerazione della posizione adesiva di quest’ultimo rispetto ai motivi di ricorso principale;

16. la regolazione delle spese tra S. e R. segue il criterio di soccombenza, in relazione alla inammissibilità del ricorso incidentale di quest’ultimo, con liquidazione come in dispositivo;

17. deve escludersi l’esistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico della S., in continuità con i principi affermati da questa Corte, secondo cui il controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1quater (Cass. n. 18348 del 2017; n. 1343 del 2019);

18. si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti del R..

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale di S.M.N. e inammissibile il ricorso incidentale di R.G..

Condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite nei confronti della S. che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Condanna R.G. al pagamento delle spese di lite nei confronti della S. che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Compensa le spese di lite tra Ministero e R..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza nei confronti del R. dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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