Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28528 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via Aurelia n.

190 presso lo studio dell’Avv. Felice Testa, rappresentato e difeso

dall’Avv. Fiordelisi Teresa per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO (INAIL), in persona del Direttore Centrale Reggente

Prestazioni, Ing. R.E., nominato con Delib. Presidente

INAIL 10 settembre 2010, n. 78 elettivamente domiciliato in Roma, Via

IV Novembre 144 presso lo studio degli Avv.ti Raspanti Rita ed Andrea

Rossi, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorente –

e contro

D.F.;

– intimato –

nonchè sul ricorso proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via L.

Mantegazza n. 24, presso il Dott. Marco Gardin, rappresentato e

difeso dagli Avv.ti Maria Carmela Gioscia e Donatello Genovese del

foro di Potenza come da procura a margine del controricorso;

– controricorrrente – ricorrente incidentale –

contro

INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore;

M.V.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Potenza n.

517/2010 dell’8.07.2010/4.08.2010 nella causa iscritta al n. 812 R.G.

dell’anno 2009 e al n. 4 RG dell’anno 2010.

udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere

Dott. Alessandro De Renzis in data 23.11.2011;

vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c., in data 17.10.2011 del

Cons. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M. Dott. MATERA Marcello che non ha mosso obiezioni alla

anzidetta relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Potenza con sentenza n. 517 del 2010 ha confermato la decisione di primo grado, appellata da M. V. e D.F., e quindi ha ribadito la condanna degli appellanti in solido al pagamento a favore dell’INAIL della somma di Euro 122.180,02 corrisposta dall’istituto a seguito del decesso per infortunio sul lavoro del dipendente M.R..

Con il ricorso per cassazione M.V. deduce tre motivi, cui resiste l’INAIL con controricorso.

Il D. resiste con controricorso, contenente ricorso tardivo condizionato.

2. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.

2. Con il primo motivo del ricorso principale il M., nel lamentare violazione dell’art. 445 c.p.p., comma 1 bis, D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10 nonchè vizio di motivazione, sostiene che il giudice di appello non ha fatto corretta applicazione della norma di rito penale in ordine alla equiparazione della sentenza ed. di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. alla pronuncia di condanna, e ciò sia ai fini dell’affermazione della responsabilità del condannato sia ai fini dell’accertamento del fatto lesivo dell’interesse pubblico, ritenendo sussistente un’inversione dell’onere della prova a favore del creditore (nel caso di specie l’INAIL).

Il motivo è infondato, avendo il giudice di appello seguito il prevalente orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, che è tenuto, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, a spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (cfr Cass. n. 3626 del 2004; Cass. n. 19505 del 2003; Cass. n. 4193 del 2003; Cass. SS.UU. penale n. 17781 del 29 novembre 2005; Corte Cost. sentenza n. 336 del 2009 in materia di procedimento disciplinare; in senso difforme Cass. n. 8421 del 2011).

Detto riconoscimento pertanto ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile. Il che si è verificato nel caso di specie, come risulta dalla sentenza impugnata. Con il secondo motivo il M. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., comma 3 e dell’art. 437 c.p.c., comma 2, per avere il giudice di appello acquisito gli atti penali, pur non avendo l’INAIL provveduto a tale adempimento, come autorizzato dal primo giudice.

Anche questo motivo è privo di pregio e non merita di essere condiviso, atteso che l’istituto previdenziale non aveva partecipato al giudizio penale e correttamente il giudice di appello aveva acquisito di ufficio gli atti penali (cfr Cass. n. 5009 del 2009;

Cass. n. 7537 del 2009).

Con il terzo motivo il M. denuncia vizio di motivazione in ordine alla responsabilità di esso ricorrente, ed in particolare con riguardo al non funzionamento delle parti elettriche della betoniera.

La censura è inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a richiamare verbale di sopralluogo in data 19.07.1990 dei funzionari della USL n. (OMISSIS) Potenza, senza peraltro trascriverne il contenuto, sicchè sotto tale profilo si ravvisa violazione del principio di autosufficienza, che caratterizza il ricorso per cassazione (in tal senso si richiama giurisprudenza costante di questa Corte).

3. La ritenuta infondatezza del ricorso principale fa ritenere assorbite le doglianze contenute nel ricorso incidentale condizionato di D.F..

4. In conclusione il ricorso principale va rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano a favore dell’INAIL e a carico del M. come da dispositivo. Ricorrono giustificate ragioni, in considerazione dell’accertata corresponsabilità del M. e del D., per compensare le spese del giudizio di cassazione nei rapporti tra gli stessi.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, condanna M.V. al pagamento delle spese a favore dell’INAIL, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 5000,00 per onorari ed oltre accessori di legge. Compensa le spese nei rapporti tra il M. e il D..

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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