Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28528 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 06/11/2019), n.28528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24934-2018 proposto da:

DOTT D.D. COSTRUZIONI SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato CARLO COLAPINTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPO COLAPINTO;

– ricorrente –

contro

COINFRA SRL, CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, CURATELA DEL

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 16354/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 21/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Questa Corte, con ordinanza n. 24934/2018, pronunciata in un giudizio promosso dalla Coinfra spa nei confronti della Dott. D.D. Costruzioni srl, dinanzi al Tribunale di Bari, per sentire accertare la responsabilità della convenuta in ordine alla esclusione della AT.I. futura, che avrebbe dovuto essere costituita tra l’attrice, mandataria, e la Dott. D.D. Costruzioni srl, dalla procedura di pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di costruzione di un lotto dell’autostrada Siracusa-Gela indetto dal Consorzio per le Autostrade Siciliane, ha respinto il ricorso per cassazione proposto dalla Dott. D.D. Costruzioni srl nei confronti della Coinfra spa, avverso sentenza della Corte d’appello di Bari, con la quale era stata accolta una domanda subordinata della Coinfra di condanna della convenuta a manlevare l’attrice.

Avverso la suddetta sentenza, la Dott. D.D. Costruzioni srl propone ricorso per revocazione, in unico motivo, nei confronti di Coinfra srl, già Coinfra spa, Consorzio per le Autostrade Siciliane e (OMISSIS) srl, (che non svolgono attività difensiva).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, che questa Corte sarebbe incorsa in errore di fatto revocatorio per avere omesso di pronunciare sui motivi quarto e settimo del ricorso.

2. La censura è inammissibile.

Invero, questa Corte, nella ordinanza qui impugnata per revocazione, ha espressamente esaminato i motivi quarto e settimo del ricorso per cassazione della Dott. D.D. Costruzioni srl, ritenendoli infondati e quindi respingendoli. Questa Corte, nella decisione impugnata per revocazione, ha cosi statuito, per quanto qui interessa: “Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 11, 117, 111, Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè omessa pronuncia, avendo la Corte d’appello omesso ogni decisione in merito all’istanza di disapplicazione della normativa nazionale poichè in contrasto con quella comunitaria in ordine alla mancata trasmissione alla Coinfra s.p.a., per il successivo invio all’appaltante, dei certificati comprovanti il possesso dei requisiti tecnici per partecipare alla gara… Con il settimo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Dir. CEE n. 37/93, non avendo il giudice d’appello disapplicato la L. n. 109 del 1994, art. 10, comma 1 quater, in quanto contrastante con la suddetta direttiva circa i presupposti dell’esclusione dalla gara d’appalto…. Il quarto motivo è parimenti infondato, in quanto la Corte d’appello si è pronunciata chiaramente sull’insussistenza dei presupposti della invocata disapplicazione della normativa interna per un asserito contrasto con la normativa comunitaria indicata dalla ricorrente che riguardava ben diversa fattispecie relativa alla falsità delle dichiarazioni rese dal partecipante alla gara pubblica d’appalto….

Il settimo motivo va, infine, respinto in quanto ha prospettato un contrasto della normativa applicata con la direttiva comunitaria 14.6.93 n. 37 non ben esplicitato, atteso che la Corte d’appello ha ben chiarito che tale direttiva riguardava fattispecie diversa da quella esaminata (inosservanza di termine perentorio per la presentazione di documentazione)”.

Vero che, in riferimento all’omessa pronuncia da parte della Corte di cassazione su un motivo di ricorso, l’unico mezzo di impugnazione esperibile avverso la relativa sentenza è, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. e dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità, errore che presuppone tuttavia sempre l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa (Cass. 16003/2011; Cass. 26301/2018). Non costituiscono invece vizi revocatori delle sentenze della S.C., ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, nè l’errore di diritto sostanziale o processuale, nè l’errore di giudizio o di valutazione (Cass. S.U. 30994/2017; Cass.8984/2018).

Ora, in ricorso per revocazione, si sollecita piuttosto una inammissibile nuova valutazione delle ragioni fondanti i motivi quarto e settimo del ricorso per cassazione, espressamente giudicati infondati da questa Corte nell’ordinanza impugnata, lamentandosi il mancato rilievo, d’ufficio, di questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione del diritto dell’Unione.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 06 novembre 2019

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