Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28527 del 22/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28527
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ravenna
n. 9/C, presso lo studio dell’Avv. Viviana Vettorello, rappresentato
e difeso dall’Avv. D’Acunto Fabio per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CENSI COMBUSTILI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.
4303/09 del 19.05.2009/12.12.2009 nella causa iscritta al n. 6506
R.G. dell’anno 2004.
udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere
Dott. Alessandro De Renzis in data 23.11.2011;
vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c. in data 17.10.2011 del
Cons. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M. Dott. MATERA Marcello che non ha mosso o-biezioni
alla anzidetta relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. La Corte di appello di Roma con sentenza n. 4309 del 2009, depositata il 12.12.2009, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato domanda proposta da F.G. nei confronti della S.r.l. CENSI COMBUSTIBILI per l’ottenimento di importi di differenze retributive, relative in particolare a prestazioni di lavoro straordinario, correlate alle mansioni di autista ed anche di custode e responsabile dei beni aziendali. La Corte ha ritenuto, sulla base delle risultanze documentali e testimoniali, che il lavoratore appellato non avesse provato di avere svolto la dedotta attività di guardiania e custodia in favore della società appellante. Avverso la sentenza di appello il F. propone ricorso per cassazione con tre motivi. La Censi Combustibili S.r.l non si è costituita.
2. In via preliminare va rilevata l’inammissibilità del ricorso per mancata produzione della cartolina di ricevimento della notificazione del ricorso stesso effettuata a mezzo posta. Sul punto si osserva che secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte la notifica a mezzo servizio postale si esaurisce non con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna sia la data di essa sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, qualora tale mezzo non sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione,la mancata produzione dell’avviso à0Jricevimento comporta non la mera nullità, ma l’inesistenza della notificazione e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (Cass. n. 13639 del 14 giugno 2010; Cass. S.U. n. 14124 dell’11 giugno 2010; Cass. S.U. n. 627 del 14 gennaio 2008 ed altre decisioni conformi). Nessuna statuizione va emessa sulle spese, non essendosi costituita l’intimata Censi Combustibili.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011