Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28527 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28527 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 20684-2008 proposto da:
AGATE MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
VALADIER 53, presso lo studio dell’avvocato DE
BENEDICTIS CATALDO MARIA, rappresentata e difesa
dall’avvocato GRUPPUSO GIUSEPPE giusta delega a
margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 20/12/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n. 47/2007 della COMM.TRIB.REG.
di PALERMO, depositata il 18/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

CIGNA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente AGATE MARIA proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Trapani avverso cartella di pagamento
emessa a seguito di accertamento con il quale era stato rideterminato il reddito del proprio coniuge
relativo all’anno 1996, con conseguenti maggiori imposte IRPEF, ILOR, CSSN e tassa per l’Europa
(accertamento non impugnato dal coniuge).
A sostegno del ricorso deduceva preliminarmente l’irritualità della notifica e, nel merito, l’illegittimità della

L’adita CTP accoglieva il ricorso.
Con sentenza 47/14/07, depositata il 18-6-2007, la CTR Palermo, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio,
rilevava che l’operato dell’Ufficio era conforme a quanto previsto dalla normativa vigente (e, in particolare,
dall’art. 17 L. 114/1977), sicchè doveva ritenersi legittima l’iscrizione a ruolo operata anche a nome della
moglie, solidalmente obbligata al pagamento di imposte ed accessori.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la contribuente, affidato a due motivi; resisteva
l’Agenzia con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due motivi di ricorso, con i quali la contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 58
e 60 dpr 600/ 73 e 140 cpc nonché illegittima iscrizione a ruolo per imposte non dovute (primo motivo) e
nullità della sentenza per omessa, insufficiente e contradditoria motivazione (secondo motivo), sono
inammissibili per violazione dell’ art. 366 bis c.p.c. applicabile nel caso di specie perché la sentenza
impugnata è stata depositata in data 18-6-2007, quindi nel vigore del detto articolo, introdotto con il

d1g.vo n. 40 del 2006 a far data dal 2-3-2006 ed abrogato, ma solo dal 4 luglio 2009, con l’ art. 47,
primo comma, lett. d) della legge n. 69 del 2009.
Siffatti motivi, invero, non si concludono né con un “quesito di diritto” da sottoporre a questa Corte, né,
per quanto riguarda il vizio motivazionale, con un “momento di sintesi”.
Al riguardo è sufficiente osservare, in ordine alla dedotta violazione di legge, che, per costante e
condiviso principio di questa Corte, non può ritenersi che siffatto quesito possa desumersi
implicitamente dal contenuto del motivo, il quale non è sufficiente ad integrare il rispetto del requisito
formale specificamente richiesto dall’art. 366 bis cpc, pena la sostanziale abrogazione della richiamata
disposizione (Cass. Sez. unite 6420/2008).
In ordine poi al denunciato vizio di motivazione, va rilevato che, per altrettanto costante e condivi
principio di questa Corte, l’illustrazione di ciascun motivo del ricorso per cassazione deve conten ,

cartella.

pena di inammissibilità, sia la chiara indicazione del fatto controverso ìn relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, sia le ragioni per le quali la dedotta insufficienza
della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, sia un momento di sintesi (omologo del
quesito di diritto), e cioè un’ indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto
illustrazione del motivo e che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare
incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; ciò anche

quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata
filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo
quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito.
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite relative al presente
giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 1.300,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma in data 29-10-2013 nella camera di Consiglio della sez. tributaria della Corte.

censura, attesa la “ratio” che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del

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