Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28525 del 22/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28525
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ASSOCIAZIONE CULTURALE “I CUCCIOLI” in persona del legale
rappresentante pro tempore P.M.;
PI.FR.;
entrambe elettivamente domiciliate in Roma, Via S. Maria dell’Anima
n. 59, presso lo studio dell’Avv. Mucciante Silvia, che le
rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Di Biagio Maria Paola,
come da procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
C.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via dei
Gracchi n. 209, preso lo studio dell’Avv. Gabellini Spartaco, che la
rappresenta e difende in virtù di procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.
9204/09 del 25.11.2009/25.02.2010 nella causa iscritta al n. 3032
R.G. dell’anno 2005;
udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere
Dott. De Renzis Alessandro in data 23.11.2011;
vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c. in data 17.10.2011 del
Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l’Avv. Maria Paola Di Biagio per la ricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA
Marcello, che si è riportato all’anzidetta relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 9204 del 2009, depositata il 25.02.2010, in riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Civitavecchia, ha confermato la statuizione del primo giudice circa la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato tra C.C. e l’Associazione Culturale “I Cuccioli” determinando gli importi dovuti per differenze retributive – tredicesima mensilità e TFR nel minore importo di Euro 26.888,11, oltre accessori. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione l’Associazione anzidetta e Pi.
F.: con il primo motivo lamentano violazione dell’art. 112 c.p.c., eccependo l’estraneità della Pi.; con il secondo motivo eccepiscono erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla sussistenza dei un rapporto di lavoro subordinato e violazione dell’art. 437 c.p.c. in ordine all’utilizzazione di documento prodotto in sede di appello.
La C. resiste con controricorso.
2. I motivi del ricorso non hanno pregio e vanno disattesi.
Quanto a profilo della ultrapetizione di cui al primo motivo va precisato che nei giudizi di merito l’associazione è stata citata nelle persone dei legali rappresentanti Pi. e P. e la stessa non ha eccepito la carenza di legittimazione della Pi..
Con riguardo al profilo di merito dell’insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la C., di cui al secondo motivo, le ricorrenti si limitano ad opporre un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie testimoniali rispetto alla valutazione dei giudici di appello, non ammissibile in sede di legittimità.
Nè, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, può considerarsi tardiva la produzione del documento (visita sanitaria di controllo sulla persona della C. in data 10.03.1998), in quanto il giudice di appello ha ritenuto tale produzione indispensabile ai fini della decisione della causa ex art. 437 c.p.c., comma 2 e ciò nell’ambito dell’esercizio di poteri officiosi con riferimento a fatti allegati dalle parti.
3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico solidale delle ricorrenti e a favore della controricorrente, con distrazione a favore dell’antistatario Avv. Spartaco Gabellini.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Spartaco Gabellini, antistatario.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011