Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28525 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 15/12/2020), n.28525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 6360-2020 proposto da:

D.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ARCHIMEDE 143, presso lo studio dell’avvocato PATRICELLI LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato COLUCCI DAVIDE FRANCESCO

GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati PREDEN

SERGIO, CALIULO LUIGI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 4272/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 20/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

D.M.L. propone istanza di correzione dell’errore materiale in relazione all’ordinanza di questa Corte che, nel rigettare il ricorso avverso sentenza della Corte d’appello di Bari che aveva respinto la domanda volta a ottenere il risarcimento del danno derivante dal perdurante inadempimento dell’Inps in relazione alla riliquidazione di una prestazione pensionistica in essere, l’aveva condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell’Istituto, oltre al pagamento del raddoppio del contributo unificato.

osserva l’istante che erroneamente la Corte non aveva considerato l’esistenza dei requisiti reddituali per beneficiare dell’esonero dalla condanna alle spese di giudizio in caso di soccombenza, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., essendo stata avanzata la relativa richiesta di esonero nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con allegazione di documentazione;

rileva che sussistono, altresì, i presupposti reddituali per l’esonero dal pagamento del CU, se pur erroneamente versato, configurandosi anche sotto tale profilo un errore di fatto emendabile;

l’Inps si è costituito con controricorso;

rilevato che la prima questione prospettata esula dall’ambito del procedimento di correzione dell’errore materiale, poichè la Corte ha escluso l’applicazione della predetta norma in ragione della natura (risarcitoria) della controversia (analogamente ha provveduto sulle spese Cass. n. 4886 del 24/02/2020), per espressa previsione normativa limitata ai “giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali”, e non già per la carenza dei presupposti contemplati dalla disposizione, come si desume dal fatto che le condizioni per l’applicazione della esenzione ex lege non sono stati valutati dalla Corte al fine di escluderla;

allo stesso modo non può configurare errore materiale la previsione del raddoppio di un contributo già versato, peraltro in assenza di qualsiasi istanza e allegazione riguardo a una causa di esenzione;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla spese

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA